{"id":71739,"date":"2020-03-23T19:32:51","date_gmt":"2020-03-23T18:32:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=71739"},"modified":"2020-03-23T19:32:51","modified_gmt":"2020-03-23T18:32:51","slug":"15-giorni-di-congedo-parentale-e-18-di-permessi-104-ecco-come-usufruirne","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2020\/03\/23\/15-giorni-di-congedo-parentale-e-18-di-permessi-104-ecco-come-usufruirne\/","title":{"rendered":"15 giorni di congedo parentale e 18 di permessi 104, ecco come usufruirne"},"content":{"rendered":"<p>15 giorni di congedo parentale e 18 di permessi 104, ecco come usufruirne<\/p>\n<p>Il capo dipartimento del ministero dell\u2019Istruzione indica le modalit\u00e0 di applicazione per permessi e congedi in corso di emergenza coronavirus. Giovanna Boda ha, infatti, diffuso la nota di applicazione per l\u2019estensione dei permessi legge 104 e la possibilit\u00e0 di fruire, entro il 3 aprile di 15 giorni di congedo parentale. Per quanto riguarda i permessi retribuiti legge 104 il numero di giorni \u00e8 18. Per i mesi di marzo e aprile cos\u00ec suddiviso: 3 a marzo, 3 ad aprile e 12 da distribuire tra marzo e aprile.<\/p>\n<p>Il decreto introduce un congedo parentale specifico per i genitori di figli minori, in conseguenza dell\u2019interruzione delle attivit\u00e0 didattiche. Allo stato, la durata del periodo di congedo \u00e8 compresa tra il 5 e marzo e il 3 aprile ma non si esclude, naturalmente, che vi sia una proroga.<\/p>\n<p>I genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire di un periodo di specifico congedo, frazionato o continuativo, per un termine non superiore ai 15 giorni, in presenza di figli di et\u00e0 non superiore ai 12 anni. Il congedo in parola sostituisce il congedo parentale.<\/p>\n<p>La fruizione del congedo \u00e8 riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed \u00e8 subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.<\/p>\n<p>Il limite massimo dell\u2019et\u00e0 non si applica in presenza di figli con disabilit\u00e0 in situazione di gravit\u00e0 accertata ai sensi dell\u2019articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.<\/p>\n<p>Per il periodo di congedo \u00e8 riconosciuta una indennit\u00e0 pari al 50 per cento della retribuzione, coperta da contribuzione figurativa.<\/p>\n<p>I genitori con figli minori, di et\u00e0 compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l\u2019infanzia e delle attivit\u00e0 didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennit\u00e0 n\u00e9 riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.<\/p>\n<p>La possibilit\u00e0 di fruire dei predetti periodi di congedo, in ogni caso, potr\u00e0 essere autocertificata o resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet\u00e0, secondo le disposizioni ordinariamente vigenti<\/p>\n<p><strong>F<\/strong>ino al 30 aprile, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorit\u00e0 sanitarie \u00e8 equiparato al ricovero ospedaliero per il personale pubblico e privato in possesso del riconoscimento di disabilit\u00e0 con connotazione di gravit\u00e0 ai sensi dell\u2019articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonch\u00e9 per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell\u2019articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992.<\/p>\n<p>Fino alla data del 30 aprile 2020, ai lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all\u2019articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilit\u00e0 nelle condizioni di cui all\u2019articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalit\u00e0 agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalit\u00e0 sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.<\/p>\n<p><strong>ANCHE QUESTE NOTIZIE SU OGGISCUOLA<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2020\/02\/28\/coronavirus-miur-incerto-su-concorsi-sospensione-della-didattica-e-validita-anno-scolastico\/\">Coronavirus, rischi per Concorsi, sospensione della didattica e validit\u00e0 anno scolastico. 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