{"id":71737,"date":"2020-10-27T13:50:01","date_gmt":"2020-10-27T12:50:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=71737"},"modified":"2020-10-27T14:13:12","modified_gmt":"2020-10-27T13:13:12","slug":"prof-in-servizio-fino-a-71-anni-per-conseguire-il-minimo-pensionistico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2020\/10\/27\/prof-in-servizio-fino-a-71-anni-per-conseguire-il-minimo-pensionistico\/","title":{"rendered":"Prof in servizio fino a 71 anni per conseguire il minimo pensionistico"},"content":{"rendered":"<p>Prof in servizio fino a 71 anni per conseguire il minimo pensionistico<\/p>\n<p>Con l\u2019ordinanza n. 202\/2020 del 20.03.2020, emanata dal Tribunale di Sulmona\u00a0 i giudici hanno accolto il reclamo presentato da un docente cui era stata rigettata dalla propria scuola l\u2019istanza di permanenza in servizio fino all\u2019et\u00e0 di 71 anni. L&#8217;insegnante voleva conseguire il requisito della pensione minima. Il lavoratore si era ritrovato dal settembre 2019 senza stipendio e senza pensione ed ulteriormente provato a causa della decisione cautelare sfavorevole del Giudice del lavoro.<\/p>\n<p>Gli avvocati del docente, Salvatore Braghini e Renzo Lancia , non si arrendevano, per\u00f2, dinanzi alla prima bocciatura del ricorso ex art. 700 cpc. Il Giudice monocratico aveva condiviso l\u2019operato dell\u2019amministrazione che aveva collocato in quiescenza il docente. Questo in applicazione dell\u2019art. 509 comma 3 D.Lgs 297\/94, secondo cui \u201cil personale, che, al compimento del 65\u00b0 anno di et\u00e0, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, pu\u00f2 essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianit\u00e0 minima e, comunque,\u00a0non oltre il 70\u00b0 anno di et\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>I legali, infatti, convinti delle ragioni del proprio assistito, proponevano reclamo argomentando la necessit\u00e0 della permanenza in servizio fino a 71 anni in ragione della certificazione del Patronato, che aveva calcolato l\u2019ammontare contributivo totale del ricorrente ravvisando l\u2019insussistenza del diritto alla pensione minima, nonch\u00e9 della normativa di cui alla riforma pensionistica Monti-Fornero e alla legge 122\/2010, che hanno previsto dal 1\u00b0 gennaio 2013, il progressivo innalzamento dei requisiti per l\u2019accesso alla pensione, spostando in avanti non soltanto il limite ordinamentale nel pubblico impiego (a 67 anni) ma anche l\u2019et\u00e0 massima entro cui conseguire l\u2019anzianit\u00e0 contributiva minima (passando da 70 a 71).<\/p>\n<p>Secondo i 3 Giudici, sulla normativa di settore (testo Unico della Scuola), nel caso specifico, prevale la norma generale, in ragione del fatto che la legge 124\/2011, con l\u2019art. 24 comma 12, estende a tutti i requisiti anagrafici previsti per l\u2019accesso al pensionamento gli adeguamenti alla speranza di vita.<\/p>\n<p>Tra l\u2019altro\u00a0 \u2013 osserva il Collegio \u2013 nella fattispecie tale adeguamento trova conferma anche nella Circolare della Funzione Pubblica 2\/2015, a mente della quale se \u201cconsiderando tutti i periodi contributivi, il dipendente non raggiunger\u00e0 il minimo di anzianit\u00e0 contributiva entro il raggiungimento dell\u2019et\u00e0 anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dall\u2019articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, l\u2019amministrazione dovr\u00e0 valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro\u00a0fino al compimento dei 70 anni di et\u00e0\u00a0(oltre all\u2019adeguamento alla speranza di vita)\u00a0consentirebbe il conseguimento del requisito contributivo. In caso affermativo, l\u2019amministrazione dovr\u00e0 proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere l\u2019anzianit\u00e0 contributiva minima. In caso contrario, l\u2019amministrazione dovr\u00e0 risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro\u201d.<\/p>\n<p>Ora, l\u2019istituzione scolastica di titolarit\u00e0 \u00e8 tenuta a ripristinare, senza soluzione di continuit\u00e0, il rapporto di lavoro con il docente, consentendo allo stesso, sin da subito, la riassunzione in servizio, nei limiti e delle forme di cui ai decreti legge e circolari attuative del Ministero dell\u2019Istruzione in riferimento all\u2019emergenza sanitaria in corso.<\/p>\n<p>L\u2019avv.\u00a0Salvatore Braghini della CISL Scuola\u00a0evidenzia \u201cla portata giuridica del provvedimento in parola per l\u2019applicazione di una normativa generale che viene fatta prevalere su quella di settore (che, essendo speciale, \u00e8 superiore rispetto alla prima),\u00a0in quanto\u00a0\u2013 spiega \u2013\u00a0la norma che segna il limite di 70 anni, ancorch\u00e9 speciale, deve essere considerata recessiva rispetto ad una norma valevole per tutti i dipendenti pubblici, che, nel caso specifico, consente di garantire il diritto costituzionalmente protetto alla pensione e di non incorrere, altres\u00ec, in una discriminazione per et\u00e0, censurata dalla normativa anche europea\u201c.<\/p>\n<p>da Dirittoscolastico.it<\/p>\n<p><u>Leggi qui altre notizie su\u00a0<\/u><a href=\"http:\/\/www.oggiscuola.com\/\">OggiScuola<\/a><\/p>\n<p><u>Seguici anche sulla nostra pagina social\u00a0<\/u><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/OggiScuolait-455191524664401\/?epa=SEARCH_BOX\">Facebook<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Prof in servizio fino a 71 anni per conseguire il minimo pensionistico Con l\u2019ordinanza n. 202\/2020 del 20.03.2020, emanata dal Tribunale di Sulmona\u00a0 i giudici hanno accolto il reclamo presentato da un docente cui era stata rigettata dalla propria scuola l\u2019istanza di permanenza in servizio fino all\u2019et\u00e0 di 71 anni. 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