{"id":69257,"date":"2020-03-17T10:31:04","date_gmt":"2020-03-17T09:31:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=69257"},"modified":"2020-03-17T10:31:04","modified_gmt":"2020-03-17T09:31:04","slug":"didattica-a-distanza-obblighi-e-diritti-dei-docenti-quali-sono-e-come-comportarsi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2020\/03\/17\/didattica-a-distanza-obblighi-e-diritti-dei-docenti-quali-sono-e-come-comportarsi\/","title":{"rendered":"Didattica a distanza, obblighi e diritti dei docenti: quali sono e come comportarsi"},"content":{"rendered":"<p>Didattica a distanza, obblighi e diritti dei docenti: quali sono e come comportarsi<\/p>\n<p>La scuola ai tempi della didattica a distanza \u00e8 un coacervo di dubbi. Cosa possono o devono fare i docenti? Quali sono gli obblighi e cosa significa attivare la didattica online da parte dei dirigenti scolastici? Nessuno dei provvedimenti fin qui intrapresi da parte del governo ha sciolto i dubbi. Tutt\u2019altro. In soccorso \u00e8 giunta una nota della Uil-Scuola che potrebbe essere un utile vademecum per gli insegnanti. Per evitare errori e sciogliere i mille dubbi che conseguono da questa formula didattica nuova.<\/p>\n<h3>Didattica sospesa, no scuole chiuse<\/h3>\n<p>Per prima cosa va ricordato che Le scuole non sono state chiuse, ma l\u2019attivit\u00e0 didattica ordinaria \u00e8 stata sospesa. In senso stretto, dal punto di vista degli obblighi contrattuali, il docente non \u00e8 obbligato ad alcuna attivit\u00e0 didattica eccetto quelle programmate.<\/p>\n<p>\u00c8 importante sottolineare che per l\u2019utilizzo della DAD come \u201cstrumento metodologico\u201d, di ausilio alla vera didattica, non esiste alcuna normativa nel nostro ordinamento. A oggi, non \u00e8 stata testata, nessuna piattaforma pubblica. Gli sforzi effettuati da tante scuole con il Piano Nazionale Scuola Digitale non hanno raggiunto un livello di avanzamento generalizzabile.<\/p>\n<h3>No obbligo di telelavoro<\/h3>\n<p>Pertanto, ad oggi non sussiste un obbligo contrattuale per il telelavoro dei docenti. Ci\u00f2 che suggeriscono i DPCM COVID-19 e le successive note ministeriali \u00e8 di mantenere il contatto con gli allievi e le loro famiglie. Ci\u00f2 che \u00e8 stato fatto pur non essendoci l\u2019obbligo, \u00e8 da attribuire all\u2019impegno di molti docenti che stanno dimostrando un alto senso civico. Il contenimento e la gestione dell\u2019emergenza epidemiologica, rende necessario evitare rischiosi spostamenti dei docenti dalla propria abitazione verso la scuola. Qualora non siano in possesso della strumentazione adeguata a operare in DAD (operazione non consigliata).<\/p>\n<p>Per le stesse motivazioni non ci pu\u00f2 essere: &#8211; richiesta di firma del registro elettronico per il numero delle ore corrispondenti a quelle del servizio in presenza. L\u2019impegno profuso pu\u00f2 essere rilevato, ove deliberato, tramite le attivit\u00e0 inserite nel registro elettronico utili per tenere traccia del lavoro di \u201cprossimit\u00e0\u201d svolto verso gli studenti e le loro famiglie.<\/p>\n<p>Non esiste alcun obbligo dei docenti a produrre video se non previsto dalle delibere e dalle metodologie definite collegialmente. Si tratta di scelte che non possono essere mai cogenti visto che la didattica la sceglie il singolo docente nell\u2019ambito della sua autonomia professionale.<\/p>\n<h3>Coinvolgimento delle famiglie<\/h3>\n<p>La DAD \u00e8 fondata su approfonditi confronti nei collegi dei docenti, supportati dalle relative delibere. Sulla condivisione nelle sedi di confronto scuola famiglia. Questo previa verifica delle condizione di praticabilit\u00e0 da parte delle famiglie stesse, chiamate a svolgere soprattutto nelle classi dei pi\u00f9 piccoli ruolo di mediazione. In mancanza delle predette condizioni risultano fuorvianti le pressanti richieste dei dirigenti scolastici di impostare la DAD con le stesse regole, scansioni e condizioni della didattica ordinaria. La nota MIUR U.0000278.06-03-2020 ribadisce che \u201c\u00c8 essenziale, nella definizione delle modalit\u00e0 di intervento, il pi\u00f9 ampio coinvolgimento della comunit\u00e0 educante\u201d. Il D.Lgs 165\/2001, all\u2019art. 25, e finanche la legge 107\/2015 e tutte le leggi o atti aventi forza di legge e ribaditi dal CCNL, prevedono che i poteri del dirigente scolastico siano esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. L\u2019art. 7 del T.U della scuola (d.lgs. n. 297 del 1994) al comma 2 lett. a) assegna al Collegio dei docenti \u201cpotere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell\u2019istituto (..). Esso esercita tale potere nel rispetto della libert\u00e0 di insegnamento garantita a ciascun docente\u201d.<\/p>\n<h3>Libert\u00e0 di insegnamento<\/h3>\n<p>La libert\u00e0 di insegnamento da garantire La libert\u00e0 d\u2019insegnamento quale libert\u00e0 individuale non \u00e8 stata sospesa, n\u00e9 tantomeno soppressa e costituisce un valore costituzionale (art. 33 comma 1 Cost.). Tali alti principi trovano conferma negli artt. 1 e 2 del T. U. Scuola (D.lgs. n. 297 del 1994).<\/p>\n<p>Imporre metodologie didattiche \u00e8 illegittimo e potrebbe essere considerato abuso d\u2019ufficio in quanto si lede la libert\u00e0 d\u2019insegnamento. I docenti, poi, in tanti casi si stanno comportando come se ci si trovasse in presenza di una sorta di attivit\u00e0 didattica ordinaria, cosa incomprensibile che sta creando malumori e non pochi problemi. \u201cCaricare\u201d gli alunni di compiti, di prove e files didattici da stampare e\/o fotocopiare, rappresenta un\u2019ulteriore incombenza per le famiglie.<\/p>\n<h3>I diritti dei supplenti<\/h3>\n<p>I diritti dei supplenti, anche in questo periodo di sospensione delle attivit\u00e0 didattiche, sono stabiliti dal Regolamento delle supplenze (D.M. 131\/07) tuttora in vigore e dal CCNL Scuola 2006-09. In particolare, l\u2019art. 7 comma 5 del Regolamento disciplina la conferma del supplente in servizio qualora il titolare, gi\u00e0 assente fino al giorno prima della sospensione delle lezioni si riassenta a partire dall\u2019inizio delle lezioni.<\/p>\n<p>I giorni di sospensione delle lezioni potranno poi rientrare nel contratto del supplente, giuridicamente ed economicamente, solo se c\u2019\u00e8 la condizione stabilita dall\u2019art. 40 comma 3 del CCNL Scuola il quale prevede che il titolare deve essere assente da almeno 7 giorni prima la sospensione e fino ad almeno i 7 giorni dalla ripresa delle lezioni (assenza che deve ovviamente comprendere anche tutto il periodo della sospensione delle lezioni).<\/p>\n<p>Basilari regole contrattuali che non possono essere disattese o derogate per un principio della didattica a distanza per cui il supplente lo \u201cutilizzo\u201d come meglio credo e all\u2019occorrenza senza tenere conto dei principi contrattuali. La didattica a distanza non ha alcuna influenza sulla posizione del supplente che \u00e8 garantito dal decreto di sospensione delle lezioni e dal CCNL che ne riconosce i diritti.<\/p>\n<h3>Incognita valutazione<\/h3>\n<p>L\u2019altra problematica \u00e8 relativa alla valutazione degli alunni: Lo stesso MI (senza supporti normativi) attraverso la nota emanata l\u20198 marzo u.s. riconosce, in queste circostanze, la possibilit\u00e0 di valutare gli apprendimenti. Ci\u00f2 rientra, giustamente, nella libert\u00e0 d\u2019insegnamento, ma i criteri da osservare dovranno essere quelli definiti all\u2019interno della scuola. Dal momento che non \u00e8 possibile svolgere le lezioni in modo ordinario, che \u00e8 difficile rispettare sia quanto previsto dalla programmazione didattica, che applicare i pieni parametri dei criteri dei criteri di valutazione deliberati collegialmente, sarebbe opportuno, in questa fase emergenziale, non provvedere a conferire alcuna valutazione in quanto potrebbero rappresentare elementi di contenzioso.<\/p>\n<p><strong>ANCHE QUESTE NOTIZIE SU OGGISCUOLA<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2020\/02\/28\/coronavirus-miur-incerto-su-concorsi-sospensione-della-didattica-e-validita-anno-scolastico\/\">Coronavirus, rischi per Concorsi, sospensione della didattica e validit\u00e0 anno scolastico. 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Rischio per la didattica e per i concorsi: cosa succede ora<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2019\/09\/13\/carta-del-docente-disponibile-il-nuovo-bonus-indicazioni-tecniche-per-le-iscrizioni-2019-2020\/\">Carta del Docente: disponibile il nuovo bonus. Indicazioni tecniche per le iscrizioni 2019\/2020<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2019\/09\/10\/elogio-della-lezione-frontale-didattica-e-sentire-che-cio-che-si-conosce-arrivi-agli-alunni\/\">Elogio della lezione frontale: \u201cDidattica \u00e8 sentire che ci\u00f2 che si conosce arrivi agli alunni senza sforzo\u201d<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2019\/09\/07\/scuola-se-lalunno-si-fa-male-nellistituto-linsegnante-e-obbligato-accompagnarlo-ambulanza\/\">Scuola. Se l\u2019alunno si fa male nell\u2019istituto, l\u2019insegnante \u00e8 obbligato ad accompagnarlo in ambulanza<\/a><\/p>\n<p><u>Leggi qui altre notizie su\u00a0<\/u><a href=\"http:\/\/www.oggiscuola.com\/\">OggiScuola<\/a><\/p>\n<p><u>Seguici anche sulla nostra pagina social\u00a0<\/u><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/OggiScuolait-455191524664401\/?epa=SEARCH_BOX\">Facebook<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Didattica a distanza, obblighi e diritti dei docenti: quali sono e come comportarsi La scuola ai tempi della didattica a distanza \u00e8 un coacervo di dubbi. Cosa possono o devono fare i docenti? Quali sono gli obblighi e cosa significa attivare la didattica online da parte dei dirigenti scolastici? 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