{"id":67394,"date":"2020-06-18T08:20:27","date_gmt":"2020-06-18T06:20:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/?p=67394"},"modified":"2020-06-18T08:23:46","modified_gmt":"2020-06-18T06:23:46","slug":"prof-vittima-di-cyberbullismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2020\/06\/18\/prof-vittima-di-cyberbullismo\/","title":{"rendered":"Cosa fare se il prof \u00e8 vittima di cyberbullismo? La scuola ne \u00e8 responsabile"},"content":{"rendered":"<p>Cosa fare se il prof \u00e8 vittima di cyberbullismo? La legge 71\/2017 ha individuato la scuola come entit\u00e0 cardine per la prevenzione del cyberbullismo, anche attraverso lo strumento dell\u2019educazione digitale. La legge non ha introdotto un nuovo reato di cyberbullismo, bens\u00ec si \u00e8 limitata a rafforzare le forme di tutela, prescrivendo l\u2019obbligo, per ogni scuola, di nominare un referente e prevedendo una serie di strumenti nuovi (ad esempio, l\u2019ammonimento del questore), per arginare gli effetti delle condotte gi\u00e0 in essere.<\/p>\n<h2>I dati sul cyberbullismo<\/h2>\n<p>Dai dati diffusi nel 2019, e relativi al 2018, i reati pi\u00f9 frequenti, consumati attraverso con i prof vittima di cyberbullismo: diffamazione aggravata (109).<br \/>\nminacce e dalle molestie (122).<br \/>\nsostituzioni di persona (60).<br \/>\nestorsioni sessuali (43).<br \/>\ndiffusione di materiale pedopornografico legate al fenomeno del sexting (28 casi denunciati nei primi cinque mesi del 2019, 40 in tutto il 2018).<\/p>\n<h2>Il ruolo della scuola<\/h2>\n<p>La scuola \u00e8 stata indicata, dalla legge n. 71, come l\u2019entit\u00e0 preposta a formare i ragazzi anche in tema di educazione digitale. In linea con le finalit\u00e0 preventive, espresse dalla legge, l\u2019intervento dovrebbero avvenire prima che i fatti si evolvano in reati veri e propri. Seppur gli eventi di cronaca (che spesso sfociano in casi giudiziari) dimostra che non sempre \u00e8 possibile. Soprattutto quando sono i prof vittima di cyberbullismo. Nonostante gli strumenti messi a disposizione dell\u2019ordinamento, deputati a facilitare l\u2019emergere degli episodi, si registra ancora un certo grado di omert\u00e0, e talvolta anche una certa vergogna. Va al contempo precisato che, pur se gli episodi si sono verificati al di fuori dalla scuola, tuttavia maturati all\u2019interno della classe, possono sfociare in una responsabilit\u00e0 dell\u2019istituto stesso (come sentenziato dal Tribunale di Roma, n. 6919 del 4 aprile 2018).<\/p>\n<h2>La regolamentazione sull\u2019impiego degli smartphone<\/h2>\n<p>Anche nell\u2019ambito della propria autonomia, ogni istituto pu\u00f2 regolamentare l\u2019impiego degli smartphone durante l\u2019orario scolastico, quindi comminare le sanzioni ritenute opportune, che ovviamente devono essere previamente contemplate dal regolamento di istituto. La cronaca degli ultimi mesi ha riportato sempre pi\u00f9 spesso vicende di cyberbullismo che hanno visto come vittime le persone istituzionalmente preposte sul fronte preventivo e difensivo, quindi a contrastare e combattere il fenomeno, come i docenti. I bulli, privi di timore alcuno per le conseguenze a cui potrebbero andare incontro, prescelgono come bersaglio il personale scolastico, rendendolo oggetto di derisione sulle chat e sui social.<\/p>\n<h2>Gli strumenti di tutela dei docenti<\/h2>\n<p>La Legge n. 71, nella sua genericit\u00e0. non contempla tutela alcuna in favore degli stessi, i quali, armati degli strumenti \u201ctradizionali\u201d, dovranno far presente gli accadimenti, unitamente alle relative prove, sia al responsabile gerarchico (Dirigente Scolastico) che al referente. Quest\u2019ultimo, infatti, pure avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonch\u00e9 delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul Territorio, risulta deputato, ai sensi dell\u2019art. 4, comma III, della Legge n. 71, a coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo. Per l\u2019effetto saranno attivate le iniziative del caso, comprese quelle di natura disciplinare.<\/p>\n<h2>La denuncia penale<\/h2>\n<p>Quando i fatti rientrano nell\u2019alveo della penalit\u00e0 (cio\u00e8 fatti che costituiscono veri e propri reati penali, quali lo stalking, la minaccia, la violenza privata, e via di seguito), il docente vittima di cyberbullismo, oltre a informare gli organi della scuola, dovr\u00e0 sporgere la denuncia alle autorit\u00e0 competenti. Qualora le indagini sfocino con un rinvio a giudizio, le conseguenze per i giovani ritenuti responsabili penalmente sono diverse a seconda dell\u2019et\u00e0. Se il minore non ha ancora compiuto i anni 14, non risulta imputabile penalmente, ma pu\u00f2 essere riconosciuto socialmente pericoloso ad opera del giudice minorile. Solo in tal caso possono essere comminate delle misure di sicurezza (libert\u00e0 vigilata o collocamento in comunit\u00e0). Se il minore ha gi\u00e0 compiuto i 14 anni (ma non ancora i 18 anni) risulta imputabile se viene dimostrata la sua capacit\u00e0 di intendere e di volere, pertanto sar\u00e0 processabile e condannabile.<\/p>\n<p><u>Leggi qui altre notizie su\u00a0<\/u><a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/\">OggiScuola<\/a><\/p>\n<p><u>Seguici anche sulla nostra pagina social\u00a0<\/u><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/OggiScuolait-455191524664401\/?epa=SEARCH_BOX\">Facebook<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cosa fare se il prof \u00e8 vittima di cyberbullismo? La legge 71\/2017 ha individuato la scuola come entit\u00e0 cardine per la prevenzione del cyberbullismo, anche attraverso lo strumento dell\u2019educazione digitale. 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