{"id":66004,"date":"2019-12-20T15:13:27","date_gmt":"2019-12-20T14:13:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=66004"},"modified":"2019-12-20T14:09:49","modified_gmt":"2019-12-20T13:09:49","slug":"il-prof-di-sostegno-e-docente-della-classe-e-illegittimo-licenziarlo-se-viene-a-mancare-il-disabile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2019\/12\/20\/il-prof-di-sostegno-e-docente-della-classe-e-illegittimo-licenziarlo-se-viene-a-mancare-il-disabile\/","title":{"rendered":"Il prof di sostegno \u00e8 docente della classe. E&#8217; illegittimo licenziarlo se viene a mancare il disabile"},"content":{"rendered":"<header>Il prof di sostegno \u00e8 docente della classe. E&#8217; illegittimo licenziarlo se viene a mancare il disabileIl docente di sostegno \u00e8 a pieno titolo docente della classe e non solo dell\u2019allievo in disabilit\u00e0, \u00e8 pertanto illegittimo il licenziamento posto in essere sul presupposto del sopravvenuto trasferimento di alunni diversamente abili<\/p>\n<\/header>\n<div>\n<p>di Giuseppe Sabbatella, avvocato del foro di Napoli specializzato in diritto del lavoro e diritto scolastico.<\/p>\n<p>Il fatto<\/p>\n<p>La vicenda trae origine da un provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra un Istituto Superiore della citt\u00e0 metropolitana di Napoli e un\u2019insegnate di sostegno assunta sino al termine delle attivit\u00e0 didattiche.<\/p>\n<p>La docente, dopo aver prestato regolarmente servizio per circa un mese, si vedeva notificare il suddetto decreto con cui il Dirigente Scolastico provvedeva in\u00a0\u201cvia di autotutela\u201d\u00a0alla risoluzione del contratto di lavoro sostenendo che:<\/p>\n<ul>\n<li>in organico di istituto non vi fossero pi\u00f9 alunni diversamente abili, nel frattempo trasferitisi presso altri istituti,<\/li>\n<li>si erano, pertanto, verificate le condizioni di cui all\u2019 art. 25 comma 5 del CCNL scuola vigente per cui\u00a0\u201c\u00e8 comunque causa di risoluzione del contratto l\u2019annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La lavoratrice si rivolgeva all\u2019avv. Giuseppe Sabbatella del foro di Napoli al fine di ottenere la tutela del diritto leso dal provvedimento illegittimo.<\/p>\n<p>Le considerazioni di diritto<\/p>\n<p>L\u2019avvocato Sabbatella presentava tempestiva impugnativa stragiudiziale al fine di chiedere l\u2019annullamento in via di autotutela del provvedimento impugnato e successivamente adiva la competente autorit\u00e0 giudiziaria con ricorso ex. art. 700 c.p.c. adducendo le seguenti ragioni di diritto:<\/p>\n<ul>\n<li>VIOLAZIONE DI LEGGE<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il docente di sostegno, ai sensi dell\u2019art. 315 c. 5 del D.Lgs. 297\/1994, art. 15 c. 10 dell\u2019O.M. n. 90\/2001 e artt. 2 c. 5 e 4 c.1 del D.P.R. 122\/2009, \u00e8 a pieno titolo docente della classe e quindi non solo dell\u2019allievo in disabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Da quanto affermato ne deriva che un\u2019eventuale risoluzione anticipata del rapporto di lavoro \u00e8 illegittima e il dirigente scolastico non pu\u00f2 che procedere alla relativa utilizzazione del docente di sostegno (anche nei casi in cui tale docente sia \u201csolo\u201d supplente del titolare) fino alla naturale scadenza del contratto.<\/p>\n<p>A tal proposito, la giurisprudenza tanto di merito quanto di legittimit\u00e0, ha osservato che la inutilizzabilit\u00e0 della prestazione dell\u2019insegnante supplente a seguito del trasferimento dell\u2019alunno disabile dedotta dall\u2019amministrazione non costituisce giustificato motivo oggettivo di risoluzione del contratto in quanto \u201cl\u2019insegnante di sostegno \u00e8 assegnata all\u2019intera classe, e non soltanto all\u2019alunno portatore di handicap e diviene contitolare della classe stessa e della sezione in cui opera, partecipando altres\u00ec alla programmazione complessiva\u201d (Corte d\u2019Appello di Ancona, sent. N. 455\/05 e Cass. Civ. Sez. Lavoro, sent. N. 14871\/2004).<\/p>\n<ul>\n<li>VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO E DEI CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI DI NAZIONALI LAVORO CON RIFERIMENTO ALL\u2019ART. 25 CCNL SCUOLA<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019art. 25, comma 5 SI APPLICA AI SOLI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO.<\/p>\n<p>A tal proposito, l\u2019art. 40 comma 1 del CCNL Scuola, relativo alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato, espressamente stabilisce che\u00a0\u201cal personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dei [SOLI] commi 2, 3 e 4 dell\u2019art 25\u201d\u00a0.<\/p>\n<p>E\u2019 pertanto indiscusso che il citato comma 5 per cui\u00a0\u00a0\u201c\u00e8 comunque causa di risoluzione del contratto l\u2019annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto\u201d\u00a0trovi applicazione in relazione alle sole assunzioni a tempo indeterminato e non anche ai contratti a tempo determinato per i quali esistono autonome cause di risoluzione individuate dal\u00a0D.M. 131\/2007\u00a0\u201cRegolamento, recante norme sulle modalit\u00e0 di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo\u201d.<\/p>\n<p>A tal proposito i commi 1 e 2 dell\u2019art 8 dell\u2019atto normativo in parola indicano le cause di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro quali: 1) la mancata assunzione in servizio dopo l\u2019accettazione e 2) l\u2019abbandono del servizio stesso, nessuna delle quali si \u00e8 verificata nel caso in esame.<\/p>\n<p>Sulla non applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 25 CCNL Scuola ai rapporti a tempo indeterminato si \u00e8 altres\u00ec espressa unanime giurisprudenza di legittimit\u00e0 per cui\u00a0\u201cnel rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. n.165 del 2001, art.2, non \u00e8 ammissibile che il datore di lavoro pubblico possa sciogliersi unilateralmente da un contratto non essendovi alcuna norma che gli attribuisca un siffatto potere. Si sostiene inoltre che questo potere non troverebbe fondamento nella norma contrattuale collettiva (art.18 del CCNL comparto scuola del 4 agosto 1995\u00a0[attuale art. 25 comma 5 CCNL vigente] )\u00a0che prevede il recesso unilaterale dal rapporto in caso di annullamento della procedura di reclutamento, perch\u00e9 tale norma riguarderebbe il solo caso di assunzioni a tempo indeterminato\u201d\u00a0(Cass. Civ. Sez. Lavoro sent. n.8328 del 2010).<\/p>\n<p>L\u2019annullamento in via di autotutela da parte dell\u2019Amministrazione resistente ed il conseguenziale reintegro della lavoratrice.<\/p>\n<p>Il ricorso, ancor prima della discussione della causa nel merito innanzi all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, veniva accolto dall\u2019amministrazione resistente che, condividendo appieno le argomentazioni di diritto addotte dall\u2019avvocato Sabbatella, disponeva l\u2019annullamento del provvedimento di risoluzione in via di autotutela in uno all\u2019immediato reintegro della lavoratrice ingiustamente licenziata.<\/p>\n<p><strong>ANCHE QUESTE NOTIZIE SU OGGISCUOLA<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2019\/09\/16\/bassano-sei-tu-a-salerno-il-video-di-una-prof-diventa-virale-il-web-insorge-intervenga-il-miur\/\">\u201cBassano sei tu?\u201d. A Salerno il video di una prof diventa virale. 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