{"id":64499,"date":"2020-10-04T14:22:43","date_gmt":"2020-10-04T12:22:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=64499"},"modified":"2020-10-04T15:53:55","modified_gmt":"2020-10-04T13:53:55","slug":"atto-unilaterale-di-un-dirigente-scolastico-sentenza-di-condanna-del-giudice-del-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2020\/10\/04\/atto-unilaterale-di-un-dirigente-scolastico-sentenza-di-condanna-del-giudice-del-lavoro\/","title":{"rendered":"Atto unilaterale di un dirigente scolastico: sentenza di condanna del Giudice del lavoro"},"content":{"rendered":"<p>Con decreto del 20.10.2019, il Tribunale di Velletri \u2013 Sez. Lavoro, nella persona del GUL Dott.ssa Falcione, ha accolto integralmente un ricorso ex art. 28 legge 300\/70 promosso dalle articolazioni territoriali delle cinque organizzazioni sindacali pi\u00f9 rappresentative nel comparto scuola. Con l\u2019ausilio dell\u2019avvocato G. Magnani, avevano denunciato la grave violazione delle prerogative e libert\u00e0 sindacali da parte del Dirigente scolastico dell\u2019Istituto Professionale di Stato Marco Gavio Apicio di Anzio.<\/p>\n<p>Nel ricorso ex art. 28 erano stati evidenziati e documentati tutti i momenti pi\u00f9 qualificanti della condotta antisindacale ed il giudice del lavoro di Velletri, nel vagliare i molteplici motivi di doglianza, li ha pienamente condivisi e recepiti in una motivazione che appare di assoluta rilevanza proprio perch\u00e9, con scrupolosa ed approfondita disamina della condotta dirigenziale, il magistrato ha avuto modo di toccare e dirimere numerosi aspetti e nodi della contrattazione di istituto che risultano di strettissima attualit\u00e0 in molte scuole.<\/p>\n<h3>Il giudice ha infatti censurato la complessiva condotta del dirigente scolastico, laddove quest\u2019ultimo:<\/h3>\n<p>1. non ha rispettato la tempistica prevista dal CCNL Istruzione e Ricerca 2016\/2018 n\u00e9 per l\u2019avvio n\u00e9 per la conclusione della contrattazione di istituto;<\/p>\n<p>2. non ha rispettato i precisi obblighi su di lui gravanti in materia di informazione successiva (sugli emolumenti percepiti dal personale sui vari capitoli del salario accessorio del 2017\/18);<\/p>\n<p>3. ha in ogni caso ostacolato e ritardato la normale negoziazione del contratto integrativo di istituto con varie modalit\u00e0;<\/p>\n<p>4. ha adottato l\u2019Atto Unilaterale dopo due mesi dall\u2019ultimo incontro con i sindacati e lo ha per giunta comunicato alle OO.SS. dopo quasi un mese dalla sua adozione;<\/p>\n<p>5. ha liquidato definitivamente, ad anno scolastico ormai pressoch\u00e9 terminato, compensi al personale scuola che lui stesso aveva unilateralmente individuato ad inizio anno, senza dunque le necessarie coperture contrattuali;<\/p>\n<p>6. a dispetto di quanto chiaramente previsto ex art. 40 comma 3 Ter del D.Lgs 165\/2001 circa la natura (necessariamente provvisoria) del provvedimento, ha utilizzato lo strumento dell\u2019Atto unilaterale per disporre in via definitiva la liquidazione dei compensi accessori all\u2019intero personale scolastico;<\/p>\n<p>7. il dirigente ha riunito il Comitato di valutazione (da lui presieduto) per deliberare sui criteri per la valorizzazione docenti, dopo l\u2019ultimo incontro di contrattazione e senza farne seguire nuovo tavolo per la contrattazione sulla parte economica del cd bonus docenti;<\/p>\n<p>8. ha fatto uscire dalla contabilit\u00e0 generale dell\u2019Istituto \u2013 e dunque sottratto alla contrattazione \u2013 le risorse del FIS a.s. 2005\/06 che erano residuate dopo il pagamento dei compensi accessori al personale scolastico (il Contratto Integrativo d\u2019Istituto di quell\u2019anno non era stato a suo tempo definito);<\/p>\n<p>9. a dispetto del CCNL Istruzione e Ricerca, si \u00e8 ingiustamente rifiutato di sottoporre alla contrattazione le risorse del cosiddetto \u201cBonus Docenti\u201d e della \u201calternanza scuola\/lavoro\u201d.<\/p>\n<p>In particolare riferendosi alla determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente (ex bonus), il giudice ha avuto modo di chiarire la corretta procedura che deve essere adottata:<br \/>\n&#8211; il Comitato di Valutazione individua i criteri per la valorizzazione dei docenti (comma 129 art. 1 legge 107\/2015), declinando i criteri contenuti nelle lettere a) b) e c) del punto 3 del comma 129 senza discostarsene e soprattutto senza definire nessun criterio inerente l\u2019aspetto economico;<br \/>\n\u2013 il tavolo della contrattazione definisce i criteri di attribuzione dei compensi, in base alle attivit\u00e0 (in analogia al resto del FIS);<br \/>\n\u2013 Il Dirigente Scolastico assegna il compenso in base ai criteri definiti dal comitato di valutazione e dalla contrattazione.<\/p>\n<h3>Quanto poi al requisito dell\u2019attualit\u00e0 della condotta antisindacale<\/h3>\n<p>il Tribunale ha chiarito che \u201cla condotta tenuta dal DS risulta gravemente lesiva del prestigio e dell\u2019effettivit\u00e0 dell\u2019azione delle organizzazioni ricorrenti, all\u2019evidenza private delle loro primarie prerogative di rappresentativit\u00e0 in una fase particolarmente delicata qual \u00e8 la stipula del contratto integrativo aziendale, che investe in modo significativo i rapporti individuali di lavoro.\u201d<\/p>\n<h3>Condotta antisindacale del dirigente<\/h3>\n<p>Infine, il Tribunale di Velletri, nel solco della giurisprudenza pi\u00f9 autorevole e recente, ha precisato significativamente che per riconoscere \u201c\u2026gli estremi della condotta antisindacale di cui all\u2019art. 28 dello Statuto dei lavoratori, \u00e8 sufficiente che il comportamento del datore di lavoro leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro\u201d.<\/p>\n<p>Comunicato FLC-CGIL<\/p>\n<div class=\"bdaia-post-title\" style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Seguici anche sulla nostra pagina social <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/OggiScuolait-455191524664401\/?epa=SEARCH_BOX\">Facebook<\/a> e sul profilo ufficiale <a href=\"https:\/\/twitter.com\/oggiscuola\">Twitter<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con decreto del 20.10.2019, il Tribunale di Velletri \u2013 Sez. 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