{"id":63272,"date":"2020-07-31T12:16:55","date_gmt":"2020-07-31T10:16:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=63272"},"modified":"2020-07-31T17:50:02","modified_gmt":"2020-07-31T15:50:02","slug":"somministrazione-farmaci-in-orario-scolastico-cosa-deve-fare-il-docente-cosa-no","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2020\/07\/31\/somministrazione-farmaci-in-orario-scolastico-cosa-deve-fare-il-docente-cosa-no\/","title":{"rendered":"Somministrazione farmaci in orario scolastico: cosa deve fare il docente e cosa no"},"content":{"rendered":"<p>La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali \u00e8 indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.<\/p>\n<p>La somministrazione a scuola di farmaci permette agli alunni, che presentano tale necessit\u00e0, la possibilit\u00e0 di fruire del diritto allo studio che altrimenti sarebbe impossibile.<\/p>\n<h3>A chi spetta la somministrazione? Si possono obbligare docenti e personale ATA a effettuarla?<\/h3>\n<p>Per rispondere a tali quesiti, procediamo all\u2019analisi delle Raccomandazioni del 25.11.2005, contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all\u2019assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico e che sono state emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute.<\/p>\n<p>Le dette Raccomandazioni, come leggiamo all\u2019articolo 1, si pongono la finalit\u00e0 di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessit\u00e0 summenzionata.<\/p>\n<h3>La somministrazione, che pu\u00f2 avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell\u2019AUSL (oggi ASP) territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilit\u00e0:<\/h3>\n<p>&#8211; la famiglia dell\u2019alunno o chi esercita la potest\u00e0 genitoriale;<\/p>\n<p>&#8211; la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);<\/p>\n<p>&#8211; i servizi sanitari (i medici di base e le AUSL competenti territorialmente);<\/p>\n<p>&#8211; gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d\u2019integrazione scolastica e formativa dell\u2019alunno).<\/p>\n<p>L\u2019iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell\u2019alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica. Deve attestare lo stato di malattia dell\u2019allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere.<\/p>\n<h3>Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinch\u00e9 la stessa venga soddisfatta per cui:<\/h3>\n<p>&#8211; individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;<\/p>\n<p>&#8211; autorizza, qualora richiesto, i genitori dell\u2019alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;<\/p>\n<p>&#8211; verifica la disponibilit\u00e0 del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all\u2019alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.<\/p>\n<p>Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626\/94 o apposite attivit\u00e0 di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.<\/p>\n<h3>Somministrazione farmaci &#8211; RACCOMANDAZIONI<\/h3>\n<p>Il dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, qualora non vi sia alcuna disponibilit\u00e0 da parte del personale alla somministrazione pu\u00f2 stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unit\u00e0 Mobili di Strada \u2026).<\/p>\n<p>Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovr\u00e0 dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell\u2019alunno per cui \u00e8 stata avanzata la relativa richiesta.<\/p>\n<p>Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, nei casi in cui si riscontri l\u2019inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.<\/p>\n<p>Ritornando agli interrogativi posti all\u2019inizio della nostra analisi, possiamo affermare che la somministrazione di farmaci in orario scolastico pu\u00f2 essere effettuata dai genitori dell\u2019alunno, dal personale docente e ATA della scuola, da altri soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.<\/p>\n<p>Nelle Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione, secondo un ordine che sembra essere prioritario, per cui se la somministrazione non \u00e8 effettuata dai genitori, il dirigente scolastico deve verificare LA DISPONIBILITA\u2019 (CHE QUINDI NON SIGNIFICA OBBLIGO!!) dei docenti o del personale ATA; se tra questi nessuno fornisce la propria disponibilit\u00e0, allora, il DS dovr\u00e0 rivolgersi ad altri soggetti istituzionali presenti nel territorio e, in ultima analisi, ad associazioni di volontariato; se anche questo non fosse possibile, il DS lo comunicher\u00e0 alla famiglia e al Comune in cui risiede l\u2019alunno.<\/p>\n<h3>OCCORRE L&#8217;ATTESTATO<\/h3>\n<p>Il personale scolastico, inoltre, per effettuare la somministrazione, deve essere in possesso dell\u2019attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626\/94 o ad apposite attivit\u00e0 di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati perla Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.<\/p>\n<p>Le Raccomandazioni, dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA, come del resto per gli altri soggetti, parlano di disponibilit\u00e0 e non di obbligo:<\/p>\n<p>\u2026 verificano la disponibilit\u00e0 degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuit\u00e0 della somministrazione dei farmaci, ove non gi\u00e0 autorizzata ai genitori, esercitanti la potest\u00e0 genitoriale o loro delegati.<\/p>\n<p>Qualora [\u2026] non vi sia alcuna disponibilit\u00e0 alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l\u2019assistenza sanitaria \u2026<\/p>\n<p>Alla luce delle dette Raccomandazioni e in assenza di obblighi contrattuali, \u00e8 evidente che il personale della Scuola non pu\u00f2 essere obbligato alla sopra descritta somministrazione.<\/p>\n<p><strong>FONTE SNALS NAZIONALE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Leggi qui altre notizie su <a href=\"http:\/\/www.oggiscuola.com\/\">OggiScuola<\/a><\/p>\n<div class=\"bdaia-post-title\" style=\"text-align: justify;\">\n<p>Seguici anche sulla nostra pagina social\u00a0<a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/OggiScuolait-455191524664401\/?epa=SEARCH_BOX\">Facebook<\/a>\u00a0e sul profilo ufficiale\u00a0<a href=\"https:\/\/twitter.com\/oggiscuola\">Twitter<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali \u00e8 indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica. 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