{"id":59603,"date":"2019-07-20T11:30:57","date_gmt":"2019-07-20T09:30:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=59603"},"modified":"2019-07-20T11:30:57","modified_gmt":"2019-07-20T09:30:57","slug":"nessun-obbligo-di-presenza-a-scuola-tra-il-1-settembre-e-linizio-dellattivita-la-normativa-da-mostrare-ai-ds-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2019\/07\/20\/nessun-obbligo-di-presenza-a-scuola-tra-il-1-settembre-e-linizio-dellattivita-la-normativa-da-mostrare-ai-ds-2\/","title":{"rendered":"Nessun obbligo di presenza a scuola tra il 1\u00b0 settembre e l&#8217;inizio dell&#8217;attivit\u00e0: la normativa da mostrare ai ds"},"content":{"rendered":"<p>Nessun obbligo di presenza a scuola tra il 1\u00b0 settembre e l&#8217;inizio dell&#8217;attivit\u00e0 didattica: la normativa da mostrare ai ds. L&#8217;art. 1256 del Codice Civile recita: &#8220;Il prestatore di lavoro \u00e8 liberato dalla prestazione quando questa diventa impossibile&#8221;.<\/p>\n<p>Pertanto, il docente, constatata l\u2019impossibilit\u00e0 di effettuare la lezione per assenza degli alunni, dopo aver informato il capo di istituto o il responsabile di plesso della situazione ed essersi accertato che non ci siano attivit\u00e0 di insegnamento programmate dal Collegio dei docenti e colleghi assenti da sostituire, non ha pi\u00f9 altri obblighi in quanto la lezione diventa impossibile per cause non imputabili al docente stesso che \u00e8 in questo caso il prestatore di lavoro.<\/p>\n<h4>L&#8217;art. 28, comma 4, del CCNL 2006\/2009 prevede che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attivit\u00e0 di insegnamento ed in attivit\u00e0 funzionali alla prestazione di insegnamento.<\/h4>\n<p>Le attivit\u00e0 di insegnamento sono infungibili, cio\u00e8 non possono essere sostituite da altre attivit\u00e0 diverse dall&#8217;insegnamento e le attivit\u00e0 funzionali all&#8217;insegnamento (40+40 ore previste dall&#8217;art. 29 comma 3, lett. a e b) sono attivit\u00e0 di carattere collegiale.<br \/>\nQuindi le &#8220;ore di attivit\u00e0 di insegnamento&#8221;, non sono &#8220;ore di servizio&#8221;, ma semplicemente ore di lezione e se non ci sono lezioni da svolgere gli insegnanti non hanno alcun obbligo di formale presenza a scuola come si fa in tutti i periodi di interruzione dell&#8217;attivit\u00e0 didattica.<\/p>\n<h4>Non \u00e8 pensabile di far rimanere &#8220;in servizio&#8221; il docente a far nulla o facendogli svolgere attivit\u00e0 non inerenti alla sua funzione ben descritta nei commi 1 e 2 dell&#8217;art. 26 del CCNL 2006\/2009 sotto riportati:<\/h4>\n<p>La funzione docente realizza il processo di insegnamento\/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalit\u00e0 e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell&#8217;istruzione.<\/p>\n<p>La funzione docente si fonda sull\u2019autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attivit\u00e0 individuali e collegiali e nella partecipazione alle attivit\u00e0 di aggiornamento e formazione in servizio.<br \/>\nN\u00e9 \u00e8 pensabile di far recuperare le ore di lezione non effettuate per cause non dipendenti dalla volont\u00e0 del docente. A questo proposito \u00e8 intervenuto qualche anno fa il MIUR, con la circolare prot 1000 del 22 febbraio 2012, avente per oggetto:<br \/>\n&#8211; eccezionali eventi atmosferici,<br \/>\n&#8211; validit\u00e0 dell&#8217;anno scolastico,<br \/>\n&#8211; adeguamenti dei calendari scolastici regionali;<br \/>\nin cui ribadisce che al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che \u00e8 fatta comunque salva la validit\u00e0 dell&#8217;anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.<br \/>\nMa nel contempo lascia alle Istituzioni scolastiche (cio\u00e8 ai Collegi dei docenti) la possibilit\u00e0 di valutare la necessit\u00e0 di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati.<\/p>\n<h3>Presenza a scuola<\/h3>\n<h4>Ancora sul possibile recupero delle ore di lezione non effettuate, il CCNL 2006\/2009, ai commi 7 e 8 dell&#8217;art. 28, prevede come gestire i casi in cui ci sia una riduzione dell&#8217;ora di lezione:<\/h4>\n<p>se la riduzione dell&#8217;ora di lezione \u00e8 legata ad esigenze didattiche deliberate dal Collegio dei docenti allora \u00e8 previsto il recupero con modalit\u00e0 deliberate dal Collegio dei docenti;<\/p>\n<p>se, invece, la riduzione dell&#8217;ora di lezione \u00e8 determinata da motivi estranei alla didattica e per cause di forza maggiore, con delibera del Consiglio di Istituto, non \u00e8 previsto alcun recupero da parte dei docenti.<\/p>\n<p><strong>Presenza a scuola. Ricapitolando il docente<\/strong><\/p>\n<p>non ha l&#8217;obbligo di restare a scuola a far niente o a svolgere attivit\u00e0 diverse dall&#8217;insegnamento nel caso di assenza degli alunni per<br \/>\nscioperi degli studenti,<br \/>\nassemblee studentesche<br \/>\nviaggi di istruzione o visite guidate,<br \/>\nqualsiasi altra attivit\u00e0 extrascolastica,<br \/>\nqualsiasi altra circostanza che impedisce agli alunni di essere presenti a scuola;<\/p>\n<h4>\u00e8 comunque tenuto a svolgere, durante il suo orario previsto per quel giorno in cui mancano gli alunni:<\/h4>\n<p>supplenze,<br \/>\nvigilanza agli alunni,<br \/>\nassistenza alla mensa,<br \/>\nogni attivit\u00e0 di insegnamento programmata dal Collegio dei docenti:<br \/>\nattivit\u00e0 di arricchimento dell&#8217;offerta formativa,<br \/>\nattivit\u00e0 di recupero individualizzato o per gruppi di alunni;<\/p>\n<p>\u00e8 tenuto annotare sul registro (elettronico o cartaceo) l&#8217;assenza di tutti gli alunni con la relativa motivazione, quindi l&#8217;impossibilit\u00e0 di fare lezione nel riquadro relativo all&#8217;attivit\u00e0 svolta e firmare;<\/p>\n<p>non \u00e8 tenuto a recuperare in altri giorni le ore non lavorate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Leggi qui altre notizie su <a href=\"http:\/\/www.oggiscuola.com\">OggiScuola<\/a><\/p>\n<p>Seguici anche sulla nostra pagina social <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/OggiScuolait-455191524664401\/?epa=SEARCH_BOX\">Facebook<\/a> e sul profilo ufficiale <a href=\"https:\/\/twitter.com\/oggiscuola\">Twitter<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nessun obbligo di presenza a scuola tra il 1\u00b0 settembre e l&#8217;inizio dell&#8217;attivit\u00e0 didattica: la normativa da mostrare ai ds. 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