{"id":58061,"date":"2020-07-18T09:17:25","date_gmt":"2020-07-18T07:17:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=58061"},"modified":"2020-07-18T15:23:17","modified_gmt":"2020-07-18T13:23:17","slug":"permessi-104-dipendente-puo-essere-pedinato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2020\/07\/18\/permessi-104-dipendente-puo-essere-pedinato\/","title":{"rendered":"Permessi 104: il dipendente pu\u00f2 essere pedinato"},"content":{"rendered":"<p>Permessi 104: il dipendente pu\u00f2 essere pedinato. Non \u00e8 prassi poco diffusa l&#8217;utilizzo contra legem dei permessi retribuiti riconosciuti ai lavoratori dipendenti ai sensi della L. 104\/1992. Per accertare e tenere a bada gli eventuali abusi perpetrati dai lavoratori assenti per assistere il congiunto disabile. e&#8217; consentito al datore di lavoro\u00a0\u00a0di effettuare controlli anche a mezzo di agenzie o investigatori privati.<\/p>\n<div>\n<div>Se dalle indagini emerge la fondatezza dell&#8217;abuso, ossia che il lavoratore sta utilizzando il permesso per attivit\u00e0 diverse da quelle consentite (ossia l&#8217;assistenza al parente disabile), le prove raccolte possono essere utilizzate a fondamento del licenziamento per giusta causa.\u00a0 A tal proposito, la giurisprudenza ha costantemente enfatizzato come l&#8217;utilizzo improprio dei permessi 104\u00a0rappresenti un abuso idoneo a ledere il rapporto fiduciario. Nonch\u00e9 un comportamento che viola i doveri imposti dalla convivenza sociale\u00a0e che costringe l&#8217;intera collettivit\u00e0 a sopportarne l&#8217;indebito costo, dunque rilevante in ambito penale.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>La giurisprudenza si \u00e8 pi\u00f9 volte trovata a pronunciarsi sulla liceit\u00e0 o meno di una simile pratica (quella di &#8220;assoldare&#8221; un detective), stante quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori sul divieto di &#8220;spiare i dipendenti&#8221;.<\/div>\n<div><\/div>\n<\/div>\n<h3>LA CASSAZIONE<\/h3>\n<div><\/div>\n<div>\n<div>Sul punto la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che non viola lo Statuto dei lavoratori il datore di lavoro che si serve di un investigatore per accertare l&#8217;abuso dei permessi ex lege 104\/92, considerando dunque legittimo il controllo finalizzato ad accertare l&#8217;uso improprio dei permessi, suscettibile di rilevanza anche penale. Nella recente sentenza n. 9749\/2016, la sezione lavoro ha dato continuit\u00e0 all&#8217;insegnamento che ha considerato legittimo il controllo finalizzato all&#8217;accertamento dell&#8217;utilizzo improprio dei permessi ex. L. n. 104 del 1992, art. 33, suscettibile di rilevanza anche penale, essendo stato effettuato al di fuori dell&#8217;orario di lavoro ed in fase di sospensione dell&#8217;obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Difatti, rammenta la Corte, le agenzie investigative per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa vera e propria, riservata, dall&#8217;art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l&#8217;intervento in questione non solo per l&#8217;avvenuta perpetrazione di illeciti e l&#8217;esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. n. 3590 del 2011).<\/div>\n<div><\/div>\n<div>N\u00e9 a ci\u00f2 ostano sia il principio di buona fede sia il divieto di cui all&#8217;art. 4 dello\u00a0Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e\u00a0quando compiere il controllo, anche occulto. Ed essendo il prestatore d&#8217;opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 10 luglio 2009 n. 16196).<\/div>\n<\/div>\n<h3>LA PRONUNCIA<\/h3>\n<div>\n<div>Con la pronuncia richiamata, la Cassazione ha dato seguito a quanto affermato in precedenza dalla sentenza n. 4984\/2014, in cui gli Ermellini, sempre interrogati sulla liceit\u00e0 o meno dei controlli effettuati a mezzo di investigatori privati, hanno rammentato che le disposizioni (artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970) che delimitano la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro. A difesa dei propri interessi (e cio\u00e8 per scopi di tutela del patrimonio aziendale e di vigilanza dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa). Non precludono il potere dell&#8217;imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti\u00a0diversi.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Nel caso considerato il controllo finalizzato all&#8217;accertamento dell&#8217;utilizzo improprio dei\u00a0permessi ex art. 33 L. 104\/92 (suscettibile di rilevanza anche penale) non ha riguardato\u00a0l&#8217;adempimento della prestazione lavorativa, essendo stato effettuato al di fuori dell&#8217;orario\u00a0di lavoro ed in fase di sospensione dell&#8217;obbligazione principale di rendere la prestazione\u00a0lavorativa.<\/div>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Leggi qui altre notizie su <a href=\"http:\/\/www.oggiscuola.com\">OggiScuola<\/a><\/p>\n<p>Seguici anche sulla nostra pagina social <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/OggiScuolait-455191524664401\/?epa=SEARCH_BOX\">Facebook<\/a> e sul profilo ufficiale <a href=\"https:\/\/twitter.com\/oggiscuola\">Twitter<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Permessi 104: il dipendente pu\u00f2 essere pedinato. 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