{"id":57470,"date":"2020-07-05T15:00:30","date_gmt":"2020-07-05T13:00:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=57470"},"modified":"2020-07-05T18:58:33","modified_gmt":"2020-07-05T16:58:33","slug":"lezioni-private-ad-alunni-della-propria-scuola-cosa-non-deve-fare-il-docente-la-normativa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2020\/07\/05\/lezioni-private-ad-alunni-della-propria-scuola-cosa-non-deve-fare-il-docente-la-normativa\/","title":{"rendered":"Lezioni private ad alunni della propria scuola, cosa non deve fare il docente? Ecco la normativa"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Lezioni private ad alunni della propria scuola, cosa non deve fare il docente? Molti sono quelli che spesso si trovano di fronte alla richiesta da parte di alunni e genitori di tenere delle lezioni private per permettere un pi\u00f9 rapido recupero delle materie in cui si \u00e8 carenti, ma la legge 297\/94 che disciplina proprio tale materia, \u00e8 molto chiara su ci\u00f2 che il docente pu\u00f2 o non pu\u00f2 fare.<\/p>\n<h3>COME FARE<\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Al personale docente <strong>non \u00e8 consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il personale docente, ove assuma lezioni private, \u00e8 tenuto ad informare il dirigente scolastico, al quale deve altres\u00ec comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il dirigente scolastico pu\u00f2 vietare l&#8217;assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. Avverso il provvedimento del dirigente scolastico \u00e8 ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>Nessun alunno pu\u00f2 essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. L&#8217;ufficio di docente non \u00e8 cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico \u00e8 tenuto a darne immediata notizia all&#8217;amministrazione. L&#8217;assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall&#8217;impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.<\/p>\n<p>Al personale docente, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>l\u2019avvertimento scritto<\/strong>: consiste nel richiamo all&#8217;osservanza dei propri doveri;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>la censura<\/strong>: consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata inflitta: per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>la sospensione<\/strong> dall&#8217;insegnamento o dall&#8217;ufficio: consiste nel divieto di esercitare la funzione docente, con la perdita del trattamento economico ordinario. La sospensione dall&#8217;insegnamento o dall&#8217;ufficio<strong> fino a un mese comporta<\/strong> il ritardo di un anno nell&#8217;attribuzione dell&#8217;aumento periodico dello stipendio. Per atti poi non conformi alle responsabilit\u00e0, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; violazione del segreto d&#8217;ufficio inerente ad atti o attivit\u00e0 non soggetti a pubblicit\u00e0; per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.<\/p>\n<h3>La sospesione<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sospensione dall&#8217;insegnamento o dall&#8217;ufficio da<strong> oltre un mese a sei mesi<\/strong>: qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravit\u00e0; per uso dell&#8217;impiego ai fini di interesse personale; per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti e poi abuso di autorit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sanzione della sospensione dall&#8217;insegnamento o dall&#8217;ufficio <strong>per un periodo di sei mesi<\/strong> e l&#8217;utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo viene inflitta. Per il compimento di uno o pi\u00f9 atti di particolare gravit\u00e0 integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni. Per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello. E in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell&#8217;interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall&#8217;esercizio della potest\u00e0 dei genitori.<\/p>\n<h4><strong>LEGGI ANCHE QUESTE NOTIZIE<\/strong><\/h4>\n<p><a href=\"http:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2019\/06\/07\/insegnantela-prof-migliore-ditalia-va-in-pensione-non-si-puo-scaricare-sui-docenti-tutto-cio-che-non-funziona-nella-societa\/\">La prof migliore d&#8217;Italia va in pensione: &#8220;Non si pu\u00f2 scaricare sui docenti tutto ci\u00f2 che non funziona nella societ\u00e0&#8221;<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2019\/06\/06\/alessandro-davenia-i-bimbi-dovrebbero-scrivere-un-diario-per-imparare-che-possono-mentire-a-se-stessi\/\">Alessandro D&#8217;Avenia: &#8220;I bimbi dovrebbero scrivere un diario per imparare che possono mentire a se stessi&#8221;<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Leggi qui altre notizie su <a href=\"http:\/\/www.oggiscuola.com\">OggiScuola<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seguici anche sulla nostra pagina social <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/OggiScuolait-455191524664401\/?epa=SEARCH_BOX\">Facebook<\/a> e sul profilo ufficiale <a href=\"https:\/\/twitter.com\/oggiscuola\">Twitter<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lezioni private ad alunni della propria scuola, cosa non deve fare il docente? 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