{"id":56690,"date":"2019-06-04T14:30:34","date_gmt":"2019-06-04T12:30:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=56690"},"modified":"2019-06-04T14:30:34","modified_gmt":"2019-06-04T12:30:34","slug":"recite-di-fine-anno-scialpi-ecco-tutte-le-condizioni-per-la-pubblicazione-di-foto-e-video-con-minori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2019\/06\/04\/recite-di-fine-anno-scialpi-ecco-tutte-le-condizioni-per-la-pubblicazione-di-foto-e-video-con-minori\/","title":{"rendered":"Recite di fine anno. Scialpi: &#8220;Ecco tutte le condizioni per la pubblicazione di foto e video con minori&#8221;"},"content":{"rendered":"<p>Su foto e video di minori, il prof <strong>Gianfranco Scialpi<\/strong> pubblica un utile vademecum che proponiamo qui di seguito.<\/p>\n<p>Pubblicazione foto e video minori, questo \u00e8 il periodo di attuazione di molte iniziative (visite d&#8217;istruzione, campi scuola&#8230;) che si prestano alla certificazione fotografica e video. Quali le condizioni e i limiti per la pubblicazione? Quali le responsabilit\u00e0 dei genitori e di terzi?<\/p>\n<h3>Pubblicazione foto e video minori, questo \u00e8 il periodo di molte iniziative<\/h3>\n<p>Questo \u00e8 il periodo (tarda primavera) dei campi scuola e delle visite d&#8217;istruzione. Sono iniziative che spesso necessitano di una slide show (galleria immagini) o di un video per il valore aggiunto che l&#8217;immagine ha rispetto al cartaceo.<\/p>\n<p>Le scuole, per\u00f2 sono soggette a dei vincoli. Il primo deriva dalla minore et\u00e0 dei suoi utenti (quasi tutti). Il secondo risiede nella natura pubblica dell&#8217;istituzione formativa, che impone una maggiore attenzione sul trattamento dei dati personali dei minori, come le foto o i video che li ritraggono.<\/p>\n<h3>Le istituzioni scolastiche si trovano davanti a un bivio<\/h3>\n<p>Le istituzioni scolastiche si trovano davanti a due possibilit\u00e0: cedere alla paura, quindi non pubblicare nulla o al pi\u00f9 farlo con soluzioni dubbie. E&#8217; di questi giorni la notizia di un divieto alla foto di classe, imposto da una preside per un inesistente riferimento alla normativa europea.<\/p>\n<p>Il problema di questo approccio risiede nella prospettiva. Mi spiego. Il filosofo L.Floridi ha ipotizzato un&#8217;assimilazione progressiva del reale operato dal virtuale (Infolife). Nei prossimi anni le istituzioni dovranno essere capaci di gestire questo nuovo scenario. Senza paura, ma con responsabilit\u00e0, conoscendo le soluzioni tecnico-informatiche e nello stesso tempo muovendosi all&#8217;interno della normativa vigente.<\/p>\n<p>Qualche esempio. I dati sensibili e personali, trattati dalle Istituzioni scolastiche, dovranno essere conservati e protetti in spazi virtuali protetti (Cloud). Sar\u00e0 necessario, soprattutto negli istituti superiori avere dei proxy con regole chiare e condivise di navigazione nel Web. Per contrastare il cyberbullismo nei comprensivi, sar\u00e0 indispensabile stabilire con i genitori un patto di responsabilit\u00e0, dove quest&#8217;ultimi si impegnano a gestire a distanza lo smartphone del figlio (parental control). Infine dovranno essere in grado di gestire cartelle e file crittografati contenenti dati personali e sensibili inviati tramite le email, account Google, Microsoft&#8230;<\/p>\n<h3>FOTO E VIDEO &#8211; Il Garante della Privacy ha detto s\u00ec alla pubblicazione<\/h3>\n<p>Questesono solo alcune delle situazioni Molte altre, oggi non sono ipotizzabili.<br \/>\nSicuramente oggi la pubblicazione delle foto o dei video \u00e8 un problema molto sentito. Come comportarsi?<br \/>\nRipeto quanto scritto pi\u00f9 volte (Repetita iuvant), aggiungendo nuovi elementi.<br \/>\nPartiamo da quello che ha scritto il Garante per la privacy (&#8220;A scuola a prova di privacy&#8221;, 2016): \u201d Le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalit\u00e0 istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Per tali trattamenti, non sono tenute a chiedere il consenso degli studenti \u201d o dei genitori, in caso di minori con et\u00e0 inferiore ai quattordici anni.<br \/>\nIndubbiamente l\u2019istruzione e la formazione dell\u2019uomo e del cittadino costituiscono il fondamento e il coronamento dell\u2019istruzione pubblica. Tutto questo si declina in attivit\u00e0, progetti e altro che in molti casi in una logica di trasparenza e di rendicontazione richiedono la pubblicazione video e fotografico del progetto realizzato&#8221;.<\/p>\n<h3>Le regole di una pubblicazione prudente<\/h3>\n<p>Quindi quale trattamento devono avere questi dati personali? Per quanto riguarda la chiarezza, devono essere espliciti il fine esclusivo di documentare le attivit\u00e0 formative previste nel Ptof (criterio della legittimit\u00e0 e proporzionalit\u00e0), gli ambienti dove si intende pubblicare le foto (sito, social, piattaforma di condivisione\u2026), il grado di privacy applicato o personalizzato\u2026 A questo occorre aggiungere la tipologia dei video o delle foto, definiti necessariamente da secondi piani dove il singolo \u2018si perde\u2019 nel piccolo o grande gruppo. A mio parere ila suddetta prospettiva risulta coerente con il criterio della proporzionalit\u00e0 con il fine cio\u00e8 documentare esclusivamente un\u2019attivit\u00e0, un progetto previsti nel Ptof e non \u2018il bel visetto\u2019 dell\u2019alunno\/studente in primo piano\u201d.<\/p>\n<h3>Le responsabilit\u00e0 dei genitori o di terze persone<\/h3>\n<p>E&#8217; necessario essere molto chiari con i genitori, comunicando che il prodotto multimediale \u00e8 a uso personale domestico. L\u2019eventuale divulgazione su canali, chat, gruppi privati e diversi da quelli non collegati istituzionalmente con la scuola, richiede preventivamente il consenso scritto da parte di entrambi i genitori degli altri bambini ripresi nelle foto (Garante Privacy, Nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali, decreto attuativo 101\/18 e sentenze tribunali di Mantova e Rieti). Pertanto, La divulgazione del materiale fotografico e video effettuato dal genitore o da altro adulto. senza consenso esplicito e quindi scritto da parte di chi ha la responsabilit\u00e0 genitoriale del bambino ripreso, costituisce un uso illecito del dato personale del minore.<\/p>\n<p>Tutto questo riguarda anche le riprese video o gli scatti fotografici effettuati dai singoli genitori durante i saggi di teatro, musica, motoria\u2026, le manifestazioni e le attivit\u00e0 organizzate all\u2019interno dell\u2019Istituto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Leggi qui altre notizie su <a href=\"http:\/\/www.oggiscuola.com\">OggiScuola<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seguici anche sulla nostra pagina social <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/OggiScuolait-455191524664401\/?epa=SEARCH_BOX\">Facebook<\/a> e sul profilo ufficiale <a href=\"https:\/\/twitter.com\/oggiscuola\">Twitter<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Su foto e video di minori, il prof Gianfranco Scialpi pubblica un utile vademecum che proponiamo qui di seguito. 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