{"id":56300,"date":"2019-05-28T15:59:27","date_gmt":"2019-05-28T13:59:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=56300"},"modified":"2019-05-28T15:59:27","modified_gmt":"2019-05-28T13:59:27","slug":"il-ds-non-puo-licenziare-e-cancellare-dalle-graduatorie-distituto-i-collaboratori-scolastici-la-sentenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2019\/05\/28\/il-ds-non-puo-licenziare-e-cancellare-dalle-graduatorie-distituto-i-collaboratori-scolastici-la-sentenza\/","title":{"rendered":"Il Ds non pu\u00f2 licenziare e cancellare dalle graduatorie d&#8217;istituto i collaboratori scolastici: la sentenza"},"content":{"rendered":"<p>Una collaboratrice scolastica della Provincia di Bologna, ha inoltrato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d\u2019Istituto di 3^ fascia per il triennio scolastico 2017\/2019 per il personale ATA. Nella compilazione di detta domanda inavvertitamente ed in buona fede, non inseriva nulla nella voce: dichiarava \u201cdi non aver riportato condanne penali\u201d e lettera d) \u201cdi non avere procedimenti penali pendenti\u201d. Nell\u2019anno scolastico 2018\/2019, la stessa stipulava contratto individuale di lavoro con un Istituto Tecnico, per 36 ore settimanali, dal 6.11.2018 al 30.06.2019.<\/p>\n<h3>IL DS<\/h3>\n<p>Il Dirigente Scolastico, dopo aver stipulato contratto a tempo determinato, effettuava i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese della stessa, effettuando richiesta presso la Procura della Repubblica di Bologna, del Casellario Giudiziario, dal quale risultava la condanna della collaboratrice scolastica, per un reato di tentato furto del 2012, con una condanna commisurata con la multa e la sospensione condizionale della pena ai sensi dell\u2019art. 163 c.p.<\/p>\n<p>All\u2019esito delle sopra citate circostanze, il Dirigente Scolastico, ERA OBBLIGATO A TRASMETTERE TUTTO all\u2019Ufficio V \u2013 Ambito Territoriale di Bologna, in merito a quanto scoperto, al fine di segnalare tale situazione, invece IN VIOLAZIONE A TUTTE LE NORME VIGENTI ha provveduto, SENZA NESSUN POTERE, ad emettere provvedimenti non di sua competenza, disponendo la risoluzione anticipata del contratto di lavoro della collaboratrice scolastica , dichiarando la perdita degli effetti giuridici del servizio prestato, e successivamente con successivo decreto, stabiliva l\u2019ESCLUSIONE della collaboratrice scolastica dalle Graduatorie d\u2019Istituto di 3^ del Personale ATA, triennio 2017\/2019, della Provincia di Bologna.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Attualmente la legge non attribuisce il potere al Dirigente Scolastico di procedere con la risoluzione anticipata di un contratto, in quanto sono di competenza dell\u2019Ufficio Scolastico Regionale per l\u2019Emilia Romagna \u2013 Ambito Territoriale della Provincia di Bologna.<\/h3>\n<p>L\u2019art. 55 del decreto Lgs. n. 165\/2001, stabilisce inderogabilmente il carattere imperativo delle disposizioni disciplinari generali e la loro applicabilit\u00e0 anche al personale docente: \u201cLe disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all\u2019articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all\u2019art. 2, c. 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all\u2019art. 1, c. 2\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019art. 55 quater, lett. d, rubricato \u201clicenziamento disciplinare\u201d contiene, fra le fattispecie per le quali viene prevista tale sanzione, anche le \u201cfalsit\u00e0 documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell\u2019instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera\u201d.<\/p>\n<h3>Fra le norme imperative identificate dall\u2019art. 55 comma 1 del Decreto lgs. n. 165\/2001 vi \u00e8 quella relativa al procedimento disciplinare previsto dall\u2019art. 55 bis: \u201cle sanzioni pi\u00f9 gravi non sono irrogabili direttamente dal dirigente scolastico, che deve trasmettere gli atti all\u2019ufficio per i procedimenti disciplinari presso l\u2019Ufficio Scolastico Regionale entro 5 giorni dalla notizia del fatto\u201d.<\/h3>\n<h3>L&#8217;ADDEBITO<\/h3>\n<p>Inoltre, l\u2019addebito deve ovviamente essere contestato per iscritto (art. 55 bis, comma 2), NON OLTRE 40 giorni dalla notizia del fatto, e il lavoratore deve essere convocato per essere sentito a difesa, con l\u2019eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell\u2019associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno 20 giorni. In ogni caso il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni.<\/p>\n<p>Che nei procedimenti disciplinari si debba seguire il procedimento ora sommariamente descritto \u00e8 ulteriormente confermato dalla circolare n. \u00a088\/2010 del M.I.U.R. la quale fornisce \u201cindicazioni ed istruzioni per l\u2019applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto lgs. n. 150\/2009\u201d: \u201cL\u2019articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto ex novo dall\u2019articolo 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009, disciplina una serie di infrazioni per la commissione delle quali \u00e8 prevista l\u2019irrogazione della sanzione espulsiva del licenziamento disciplinare\u201d (circolare M.I.U.R. n. 88\/2010, pag. 11) per il quale viene enunciato ed analizzato il necessario, ineludibile procedimento.<\/p>\n<h3>LA SUPREMA CORTE<\/h3>\n<p>La stessa Suprema Corte, richiamando i propri precedenti, afferma che: \u201cla previa contestazione dell\u2019addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l\u2019immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificit\u00e0, che \u00e8 integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialit\u00e0, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ..\u201d. (Cass. 3.2.2003 n. 1562; Cass. 11.6.2003 n. 9397; Cass. 23.8.2004 n. 16584; Cass. 30.3.2006 n. 7546)\u201d (Cass. Civ. sez. lav. 26.10.2010 n. 21912.).<\/p>\n<p>Nel caso specifico l\u2019Amministrazione ha completamente omesso ogni adempimento relativo al procedimento disciplinare, dalla contestazione dell\u2019addebito alla convocazione, violando espressamente norme imperative, come tali qualificate dall\u2019art. 55 Decreto lgs. n. 165\/2001, con conseguente nullit\u00e0 (o comunque illegittimit\u00e0) sia dell\u2019esclusione della graduatoria, sia della risoluzione del rapporto di lavoro.<\/p>\n<h3>REINSERIMENTO DELLA RICORRENTE<\/h3>\n<p>La Collaboratrice scolastica assistita dall\u2019Avv. Giovanna Dell\u2019Anna del foro di Bologna ricorre al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna, in tempi record, all\u2019esito dell\u2019udienza del 14.05.2019, tenuta dal noto Cassazionista Avv. Giuseppe Versace, ha emesso sentenza n. 358\/2019, accogliendo tutte le tesi difensive, emettendo il seguente dispositivo: \u201cAccerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie d\u2019istituto del personale ATA della provincia di Bologna per il triennio 2017\/2019 ed ordina alla Amministrazione di procedere al reinserimento. Condanna il Ministero convenuto a corrispondere alla ricorrente le mancate retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali. Compensa le spese legali. Fissa termine di 60 giorni per il deposito della motivazione\u201d.<\/p>\n<p><strong>Avv. Giovanna Dell\u2019Anna \u2013 Avv. Giuseppe Versace<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Dispositivo-Sentenza-n.-358_2019-del-14.05.2019.pdf\">Dispositivo Sentenza n. 358_2019 del 14.05.2019<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Leggi altre notizie su <a href=\"http:\/\/www.oggiscuola.com\">OggiScuola<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seguici su <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/OggiScuolait-455191524664401\/?epa=SEARCH_BOX\">Facebook<\/a> e <a href=\"https:\/\/twitter.com\/oggiscuola\">Twitter<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una collaboratrice scolastica della Provincia di Bologna, ha inoltrato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d\u2019Istituto di 3^ fascia per il triennio scolastico 2017\/2019 per il personale ATA. Nella compilazione di detta domanda inavvertitamente ed in buona fede, non inseriva nulla nella voce: dichiarava \u201cdi non aver riportato condanne penali\u201d e lettera d) &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":23,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[72],"tags":[7416,242,304,3598,555],"class_list":["post-56300","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-normative","tag-collaboratrice-scolastica","tag-dirigente-scolastico","tag-graduatorie","tag-oggiscuola-it","tag-sentenza"],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56300"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/23"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56300"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56300\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56300"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56300"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56300"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}