{"id":54838,"date":"2019-05-09T20:31:15","date_gmt":"2019-05-09T18:31:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=54838"},"modified":"2019-05-09T20:31:15","modified_gmt":"2019-05-09T18:31:15","slug":"permessi-elettorali-per-elezioni-politiche-amministrative-e-referendum-la-normativa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2019\/05\/09\/permessi-elettorali-per-elezioni-politiche-amministrative-e-referendum-la-normativa\/","title":{"rendered":"Permessi elettorali per elezioni politiche, amministrative e referendum: la normativa"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">PERMESSI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non sono pi\u00f9 previsti specifici permessi per lo svolgimento della campagna elettorale in qualit\u00e0 di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee. Solo nel comparto pubblico \u00e8 possibile, per il personale a tempo indeterminato, fruire a tal fine dei permessi retribuiti previsti contrattualmente (3 giorni all\u2019anno). Il personale docente con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali, pu\u00f2 utilizzare, come permessi, anche i sei giorni di ferie di cui all\u2019art. 15 comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007. La precisazione \u00e8 contenuta nella nota telefax 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica che faceva riferimento all\u2019art. 21, 3\u00b0 comma del CCNL del 4.8.1995, ripreso dal citato art. 15 del CCNL del 2007 tuttora vigente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il personale ATA con contratto a tempo indeterminato accede ai permessi retribuiti alle condizioni previste dall\u2019art. 31 del <a href=\"http:\/\/www.flcgil.it\/contratti\/documenti\/istruzione-e-ricerca\/ccnl-istruzione-e-ricerca-2016-2018-del-19-aprile-2018.flc\">CCNL 2016\/2018<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il personale a tempo determinato ha diritto a fruire dei permessi previsti contrattualmente, ma in questo caso si tratta di permessi non retribuiti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Naturalmente tutto il personale, sia pubblico che privato, pu\u00f2 fruire dei periodi di aspettativa previsti, condizione che comporta la perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">DIRITTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER ESERCITARE LA FUNZIONE DI PRESIDENTE, SCRUTATORE NEL SEGGIO ELETTORALE E PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE DI LISTA<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell\u2019art. 119 del T.U. n. 361\/57, modificato dalla Legge n. 53\/90, e dell\u2019art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, <em>\u00e8 riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L\u2019assenza \u00e8 considerata attivit\u00e0 lavorativa a tutti gli effetti.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista. Nonch\u00e9 in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum.<\/em> Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l\u2019attivit\u00e0 prestata presso i seggi equiparata (2\u00b0 comma art. 119 Legge 361\/57) ad attivit\u00e0 lavorativa, non \u00e8 consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><em>Permessi. I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.<\/em><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l\u2019orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica) o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cio\u00e8 di intero orario settimanale prestato dal luned\u00ec al venerd\u00ec) destinate alle operazioni elettorali, nel \u201cperiodo immediatamente successivo ad esse\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto ad assentarsi dal lavoro, retribuiti, nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato \u00e8 non lavorativo) o nel giorno successivo (se il sabato \u00e8 lavorativo). Salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della <em>&#8220;voluta parificazione legislativa tra attivit\u00e0 al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo \u00e8 precetto costituzionale&#8221; <\/em>(Corte Costituzionale n. 452 del 1991).<\/p>\n<p>Fonte: <a href=\"http:\/\/www.flcgil.it\/sindacato\/documenti\/approfondimenti\/scheda-flc-cgil-le-norme-sui-permessi-elettorali-per-le-elezioni-politiche-e-amministrative-e-i-referendum.flc\">FLC-CGIL<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Leggi tutte le altre notizie sul sito <a href=\"http:\/\/www.oggiscuola.com\">OggiScuola<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seguici anche sulle nostre pagine <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/OggiScuolait-455191524664401\/?epa=SEARCH_BOX\">Facebook<\/a> e <a href=\"https:\/\/twitter.com\/oggiscuola\">Twitter<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PERMESSI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE Non sono pi\u00f9 previsti specifici permessi per lo svolgimento della campagna elettorale in qualit\u00e0 di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed europee. 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