{"id":53971,"date":"2020-10-08T13:34:19","date_gmt":"2020-10-08T11:34:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=53971"},"modified":"2020-11-30T21:55:21","modified_gmt":"2020-11-30T20:55:21","slug":"aspettativa-per-motivi-personali-o-di-famiglia-come-perche-e-da-chi-puo-essere-richiesta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2020\/10\/08\/aspettativa-per-motivi-personali-o-di-famiglia-come-perche-e-da-chi-puo-essere-richiesta\/","title":{"rendered":"Aspettativa per motivi personali o di famiglia: come, perch\u00e9 e da chi pu\u00f2 essere richiesta"},"content":{"rendered":"<p><strong>L\u2019aspettativa per motivi personali o di famiglia pu\u00f2 essere richiesta al dirigente scolastico, da tutto il personale con contratto a tempo indeterminato, dai docenti e dal personale educativo ed Ata con contratto a tempo determinato (al 30\/06 o al 31\/08) e dai docenti di religione cattolica. Tutto il personale provvisto di una supplenza breve non pu\u00f2 presentare richiesta per la fruizione di tale aspettativa<\/strong><\/p>\n<p>Art. 18 comma 1 del CCNL 2006\/2009 &#8211; Comparto Scuola: \u201cL\u2019aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del TU approvato con DPR n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L\u2019aspettativa \u00e8 erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L\u2019aspettativa \u00e8 erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all\u2019art. 3, comma 6 e 7 del DPR n. 399\/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell\u2019art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell\u2019incarico.\u201d<\/p>\n<h3><strong>Dove e come presentare la richiesta?<\/strong><\/h3>\n<p>La richiesta, da presentare in carta libera e con un ragionevole preavviso al proprio dirigente scolastico, dovr\u00e0 riportare la motivazione per cui si richiede l\u2019aspettativa e la data di inizio e fine del periodo richiesto. Le motivazioni non devono essere necessariamente gravi, ma devono essere condizioni considerate rilevanti secondo il comune consenso e pertanto meritevoli dell\u2019attenzione del dipendente, a tal punto da portarlo ad assentarsi dal lavoro. La domanda pu\u00f2 essere autocertificata ed eventualmente integrata con documentazione volta a giustificarne la richiesta.<\/p>\n<h3><strong>Per quanto tempo \u00e8 possibile fruire dell\u2019aspettativa?<\/strong><\/h3>\n<p>L\u2019aspettativa per motivi di famiglia e personali pu\u00f2 essere richiesta per periodi frazionati o senza soluzione di continuit\u00e0. L\u2019aspettativa, se viene fruita per periodi frazionati, non pu\u00f2 superare i due anni e mezzo (30 mesi) nell\u2019arco di cinque anni. Se invece viene richiesta senza interruzioni, pu\u00f2 essere fruita per un massimo di un anno (12 mesi).<\/p>\n<h3><strong>Durante il periodo di aspettativa \u00e8 possibile avere diritto alla retribuzione?<\/strong><\/h3>\n<p>No, l\u2019aspettativa prevista dall\u2019art. 18 \u00e8 priva di assegni. Inoltre, l\u2019aspettativa interrompe l\u2019anzianit\u00e0 di servizio, non permette la maturazione di ferie, festivit\u00e0 soppresse, tredicesima mensilit\u00e0, trattamento di quiescenza e previdenza e non si computa ai fini della progressione di carriera.<\/p>\n<h3><strong>Qual \u00e8 la tempistica di concessione della richiesta?<\/strong><\/h3>\n<p>Il dirigente scolastico \u00e8 tenuto a rispondere alla richiesta del dipendente entro un mese dalla sua presentazione. La mancata risposta non equivale alla concessione dell\u2019aspettativa. Il dirigente non \u00e8 obbligato ad accogliere la domanda, ma dovr\u00e0 valutarla in base alle esigenze di servizio dell\u2019istituto. Motivo per cui potr\u00e0 decidere di accoglierla (per tutto il periodo richiesto o solo in parte), rigettarla o revocarla una volta concessa. Una volta che il DS concede l\u2019aspettativa, la stessa verr\u00e0 trasmessa alla Ragioneria territoriale dello Stato per l\u2019interruzione della retribuzione al dipendente.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.anief.org\/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=22674:anief-informa-aspettativa-per-motivi-personali-o-di-famiglia-come-perche-e-da-chi-puo-essere-richiesta&amp;catid=542:anief-informa&amp;Itemid=1019\">FONTE ANIEF<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019aspettativa per motivi personali o di famiglia pu\u00f2 essere richiesta al dirigente scolastico, da tutto il personale con contratto a tempo indeterminato, dai docenti e dal personale educativo ed Ata con contratto a tempo determinato (al 30\/06 o al 31\/08) e dai docenti di religione cattolica. 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