{"id":53597,"date":"2019-04-16T08:59:45","date_gmt":"2019-04-16T06:59:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=53597"},"modified":"2019-04-16T08:59:45","modified_gmt":"2019-04-16T06:59:45","slug":"ricostruzione-di-carriera-il-servizio-svolto-nelle-scuole-paritarie-va-valutato-la-sentenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2019\/04\/16\/ricostruzione-di-carriera-il-servizio-svolto-nelle-scuole-paritarie-va-valutato-la-sentenza\/","title":{"rendered":"Ricostruzione di carriera: il servizio svolto nelle scuole paritarie va valutato. La sentenza"},"content":{"rendered":"<p class=\"m_-4785078771763463504Nessunaspaziatura1\">Arriva una nuova conferma per le tesi da sempre sostenute dall&#8217;Anief sull&#8217;illegittimit\u00e0 della mancata valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera. Il Tribunale del Lavoro di Livorno d\u00e0 piena ragione agli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Sonia Ascani. E accoglie il ricorso condannando il Miur a riconoscere come validi nella ricostruzione di carriera anche gli anni di servizio pre-ruolo prestati presso scuole paritarie. Nonch\u00e9 al corretto inquadramento di una docente nella classe stipendiale di conseguenza spettante. Ed al pagamento delle relative differenze retributive. Anief ricorda ai propri iscritti che \u00e8 ancora possibile aderire allo specifico ricorso.<\/p>\n<h3>LA SENTENZA<\/h3>\n<p>Con una sentenza esemplare che accoglie pienamente le tesi sostenute dal nostro sindacato, il Tribunale del Lavoro di Livorno impone al Miur di riconoscere il pieno diritto di una docente all&#8217;immediato riconoscimento. Ai fini giuridici ed economici, di tutta l&#8217;anzianit\u00e0 di servizio, ivi compresa quella maturata con i contratti stipulati alle dipendenze di una scuola paritaria. Con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato.<\/p>\n<p>Di pari qualifica ai fini della ricostruzione della carriera specificando. In ossequio alle molteplici disposizioni normative correttamente richiamate dai legali Anief in materia di parit\u00e0 scolastica. Che l&#8217;interpretazione resa dal Ministero dell&#8217;Istruzione delle disposizioni in tema di ricostruzione della carriera risulta illegittima. E ribadendo, inoltre, come \u201cdiversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz\u2019altro contraria ai principi di eguaglianza e d\u2019imparzialit\u00e0 della P.A. (artt. 3 e 97 Cost., oltre che clausola 4 dell\u2019Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato). Non essendovi ragione per discriminare, ai fini della ricostruzione di carriera. Tra servizi aventi per legge la medesima dignit\u00e0 e le medesime caratteristiche\u201d.<\/p>\n<h3>IL SERVIZIO<\/h3>\n<p class=\"m_-4785078771763463504Default\"><strong>\u201cI<\/strong>l servizio prestato presso scuole \u201cpareggiate\u201d, non pi\u00f9 esistenti a seguito di interventi normativi, ma da sempre considerati servizi utili dalla normativa che regola la ricostruzione di carriera del personale immesso in ruolo nelle scuole statali \u2013 spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief &#8211; \u00e8 pienamente comparabile con quello prestato presso le attuali scuole paritarie e i Tribunali del Lavoro ci stanno dando ragione applicando ai servizi prestati presso le scuole paritarie la medesima disciplina che era stata prevista dall&#8217;art. 485 del D.Lgs. 297\/94 per le scuole \u201cpareggiate\u201d o statali, quindi considerandoli certamente utili ai fini della ricostruzione di carriera\u201d.<\/p>\n<p class=\"m_-4785078771763463504Default\">Il Tribunale del Lavoro di Livorno, infatti, accoglie \u201cla domanda della ricorrente di riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera, da operarsi sulla scorta della vigente normativa interna, dei servizi pre-ruolo prestati presso scuole paritarie, come se essi fossero stati prestati presso scuole statali (o secondarie pareggiate) e di conseguente attribuzione della corretta classe stipendiale all\u2019esito spettante, nonch\u00e9 al pagamento delle conseguenti differenze retributive\u201d, condannando il Miur anche al pagamento di 3.500 euro di spese di soccombenza, oltre accessori.<\/p>\n<p>Anief ricorda ai propri iscritti che \u00e8\u00a0ancora possibile aderire allo specifico ricorso\u00a0al fine del pieno riconoscimento nella ricostruzione di carriera del servizio svolto nelle scuole paritarie.<\/p>\n<p><strong>COMUNICATO STAMPA ANIEF<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Arriva una nuova conferma per le tesi da sempre sostenute dall&#8217;Anief sull&#8217;illegittimit\u00e0 della mancata valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera. 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