{"id":53286,"date":"2019-04-11T09:00:27","date_gmt":"2019-04-11T07:00:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=53286"},"modified":"2019-04-11T09:00:27","modified_gmt":"2019-04-11T07:00:27","slug":"il-servizio-nelle-paritarie-deve-essere-riconosciuto-nella-ricostruzione-e-nei-trasferimenti-miur-travolto-in-tribunale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2019\/04\/11\/il-servizio-nelle-paritarie-deve-essere-riconosciuto-nella-ricostruzione-e-nei-trasferimenti-miur-travolto-in-tribunale\/","title":{"rendered":"Il servizio nelle paritarie deve essere riconosciuto nella ricostruzione e nei trasferimenti: Miur travolto in tribunale"},"content":{"rendered":"<p>Il Giudice del Lavoro di Roma, dunque, su ricorso patrocinato per l&#8217;Anief dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Salvatore Russo. Uniformandosi alla giurisprudenza favorevole gi\u00e0 ottenuta dal nostro sindacato nel resto d&#8217;Italia. Evidenzia come \u201cNon possono residuare dubbi quindi circa l&#8217;illegittimit\u00e0. Con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parit\u00e0 scolastica. Della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilit\u00e0, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz&#8217;altro contraria ai principi di eguaglianza e d&#8217;imparzialit\u00e0 della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.). Non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilit\u00e0, tra servizi aventi per legge la medesima dignit\u00e0 e le medesime caratteristiche\u201d.<\/p>\n<h3>LA SENTENZA<\/h3>\n<p>La sentenza, inoltre, piana e precisa nella ricostruzione normativa e pattizia che regola sia la parit\u00e0 scolastica. Sia le procedure di riconoscimento del servizio ai fini della carriera e dei trasferimenti. Precisa come \u201cAl fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297\/94. Ove si prevede il riconoscimento &#8220;agli effetti della carriera&#8221; del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie &#8220;pareggiate&#8221; (comma 1). Ovvero presso le scuole elementari &#8220;parificate&#8221; (comma 2). Essendo, invece, vero esattamente il contrario. E, cio\u00e8, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all&#8217;epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali. Non pu\u00f2 oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate. E ancor pi\u00f9 rigorosamente disciplinate scuole &#8220;paritarie&#8221;.<\/p>\n<p>D&#8217;altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici \u00e8 stato esplicitato dal, D.L. 250\/05 (cono. in L.27\/06). Che, all&#8217;art. I-bis. (&#8220;Norme in materia di scuole non statali&#8221;), espressamente prevede che: &#8220;Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie&#8221;.<\/p>\n<h3>IL SERVIZIO<\/h3>\n<p>\u201cIl mancato riconoscimento del servizio nelle scuole paritarie nella ricostruzione di carriera e nei trasferimenti \u2013 spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief &#8211; \u00e8 da considerare illegittimo proprio perch\u00e9 in contrasto con la normativa vigente sulla parit\u00e0 scolastica e i tribunali ci stanno dando ragione. Ai tavoli della contrattazione chiederemo che anche questa palese disparit\u00e0 di trattamento venga superata per dare il giusto riconoscimento al servizio svolto nelle scuole paritarie e che venga specificato a chiare lettere che tale servizio non pu\u00f2 essere svalutato in nessun caso, proprio come prevede la legge\u201d.<\/p>\n<p>La nuova vittoria in tribunale, ottenuta con la solita professionalit\u00e0 ed esperienza dai legali Anief, accerta e dichiara, dunque, il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie nella ricostruzione di carriera e, di conseguenza, alla valutazione dello stesso nelle operazioni di mobilit\u00e0. Miur, soccombente, condannato anche al pagamento di 1.500 Euro oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.<\/p>\n<p>Anief ricorda ai propri iscritti che \u00e8 ancora\u00a0possibile aderire al\u00a0<a href=\"https:\/\/www.anief.org\/index.php?option=com_anief&amp;view=ricorso&amp;id=328:ricostruzione-carriera-paritarie&amp;cid=97:ricostruzione-carriera&amp;Itemid=1173\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/www.anief.org\/index.php?option%3Dcom_anief%26view%3Dricorso%26id%3D328:ricostruzione-carriera-paritarie%26cid%3D97:ricostruzione-carriera%26Itemid%3D1173&amp;source=gmail&amp;ust=1554981102080000&amp;usg=AFQjCNG7UKzCQy32wjHD4ve7yYrTX33-3w\">ricorso per il riconoscimento del servizio nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera<\/a>.<\/p>\n<p><strong>COMUNICATO STAMPA ANIEF<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Giudice del Lavoro di Roma, dunque, su ricorso patrocinato per l&#8217;Anief dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Salvatore Russo. 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