{"id":52441,"date":"2019-03-29T16:33:29","date_gmt":"2019-03-29T15:33:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=52441"},"modified":"2019-03-29T16:33:29","modified_gmt":"2019-03-29T15:33:29","slug":"mobilita-2019-20-trasferimento-da-sostegno-a-posto-comune","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2019\/03\/29\/mobilita-2019-20-trasferimento-da-sostegno-a-posto-comune\/","title":{"rendered":"Mobilit\u00e0 2019\/20, trasferimento da sostegno a posto comune. Tutti i dettagli esplicativi"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Mobilit\u00e0 2019\/20. Sono giunte presso il nostro Ufficio relazioni pubbliche della Segreteria nazionale Anief tantissime richieste di chiarimenti in merito alla presentazione della domanda di mobilit\u00e0. Per il trasferimento dal posto di sostegno a quello comune (e viceversa). Facciamo il punto sui possibili dubbi.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Requisiti: chi pu\u00f2 presentare domanda?<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per il prossimo anno scolastico, i docenti di sostegno che potranno chiedere mobilit\u00e0 su posto comune, avendo superato il vincolo di permanenza quinquennale, sono coloro che risultano titolari sul sostegno dall\u2019a.s. 2014\/15. Il docente che non \u00e8 pi\u00f9 soggetto a vincoli potr\u00e0 partecipare alla mobilit\u00e0 per posto comune chiedendo sia trasferimento che passaggio (se possiede i requisiti necessari). Nel calcolo del quinquennio si valutano sia l\u2019anno in corso che un eventuale anno di nomina giuridica.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Come devono essere compilare la domanda di mobilit\u00e0?<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 possibile richiedere il passaggio dalla titolarit\u00e0 di posto sostegno a quella di posto comune, nello stesso ordine e grado di istruzione, presentando una semplice domanda di mobilit\u00e0 territoriale; baster\u00e0 dunque indicare nella sezione \u201cScelta tipo posto\u201d l\u2019opzione \u201cposto normale\u201d e rispondere negativamente alla domanda \u201cIl docente titolare su posti di sostegno \u00e8 soggetto al vincolo quinquennale?\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se invece il docente decider\u00e0 di presentare la domanda per diverse tipologie di posto, dovr\u00e0 compilare l\u2019istanza in base all\u2019ordine e al grado di istruzione in cui intende rimanere\/spostarsi. Infatti, ogni ordine e grado hanno diverse tipologie di posto tra cui poter scegliere, sempre alla condizione di avere tutti i titoli necessari per potervi accedere (ad es.: il docente di secondaria di II grado potr\u00e0 scegliere solo tra posto comune e sostegno, invece il docente di scuola primaria potr\u00e0 scegliere tra posto comune, sostegno, lingua inglese, posto speciale e insegnamenti ad indirizzo didattico differenziato).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma entriamo meglio nello specifico. Il docente di scuola secondaria di II grado dovr\u00e0 indicare l\u2019ordine di preferenza (comune-sostegno) inserendo i numeri 1 e 2. Quelli di scuola secondaria di I grado dovr\u00e0 indicare, in aggiunta a quanto specificato sopra, l\u2019ordine di preferenza tra i posti di sostegno psicofisico, vista e udito (con i numeri 1, 2 e 3). Di scuola primaria (in possesso dei titoli necessari) potr\u00e0 chiedere tra: posto comune e\/o lingua (inglese), posto sostegno, posto speciale e\/o ad indirizzo didattico differenziato (Montessori, Pizzigoni, Agazzi). Infine, il docente di scuola dell\u2019Infanzia compiler\u00e0 la domanda come il docente di scuola primaria, con la differenza che non potr\u00e0 esprimere la richiesta n\u00e9 per il posto in lingua n\u00e9 per l\u2019insegnamento con il metodo Pizzigoni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le tipologie di posto indicate verranno esaminate per tutte le preferenze territoriali inserite nell\u2019istanza.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">In quale fase delle operazioni si colloca il mio movimento?<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come gi\u00e0 anticipato in precedenza, il nuovo CCNI, valido per il triennio 2019\/2022, nell\u2019art. 6 comma 2 suddivide le operazioni dei trasferimenti e dei passaggi in tre fasi distinte: Prima fase: Trasferimenti nell\u2019ambito dello stesso comune di titolarit\u00e0; Seconda fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia; Terza fase: Mobilit\u00e0 professionale e mobilit\u00e0 territoriale interprovinciale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si potr\u00e0 presentare domanda di mobilit\u00e0 territoriale sia per i posti comuni che per quelli di sostegno (specificando l\u2019ordine in cui esaminare le due tipologie di posto) con un modello unico, elencando fino ad un massimo di 15 preferenze tra scuole (preferenze puntuali), distretti, comuni e province (preferenze sintetiche). Non sar\u00e0 pi\u00f9 possibile esprimere tra le preferenze gli ambiti territoriali.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">TRASFERIMENTO ALL\u2019INTERNO DELLA PROVINCIA<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il trasferimento da sostegno a materia (e viceversa) all\u2019interno della provincia di titolarit\u00e0 rientra nella II fase delle operazioni (Lettera G). Anche se il movimento riguarda lo stesso comune di titolarit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sempre all\u2019interno della II fase, questo movimento \u00e8 preceduto dai trasferimenti per la stessa tipologia di posto (Lettera F), cio\u00e8 da sostegno a sostegno o da materia a materia. Pertanto, anche se si presenta domanda di trasferimento da sostegno a materia nel comune di titolarit\u00e0, l\u2019operazione sar\u00e0 comunque preceduta dai docenti gi\u00e0 titolari nella disciplina. E si muovono sullo stesso posto, anche se provenienti da un comune diverso rispetto a quello di titolarit\u00e0 (ma nella stessa provincia).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I due movimenti, lettere F e G, occupano posizioni diverse perch\u00e8, inevitabilmente, producono effetti diversi sui posti disponibili nella provincia. Infatti il trasferimento G, pur non alterando il numero dei posti globalmente disponibili in provincia, ne varia la tipologia. Cosa che non avviene con i trasferimenti del punto F sopra indicato.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">TRASFERIMENTO TRA PROVINCE DIVERSE<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il trasferimento interprovinciale dei docenti che non usufruiscono di precedenze rientra invece in un unico movimento, individuato nella lettera R della Fase III.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Cosa succede dopo la presentazione della domanda di mobilit\u00e0?<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se il docente non verr\u00e0 soddisfatto nella domanda che ha presentato rimarr\u00e0 titolare presso lo stesso istituto, sulla stessa casse di concorso e tipologia di posto. Senza alcuna conseguenza su titolarit\u00e0 e punteggio di continuit\u00e0. Diversa invece sar\u00e0 la condizione del docente che verr\u00e0 soddisfatto nella domanda di mobilit\u00e0 e che, di conseguenza, cambier\u00e0 la tipologia di posto su cui \u00e8 titolare (da sostegno a comune o viceversa).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il trasferimento ottenuto sar\u00e0 causa di interruzione della continuit\u00e0 didattica. Determiner\u00e0 la perdita di tutto il punteggio di continuit\u00e0 maturato. A prescindere che rimanga o meno nello stesso istituto. Inoltre il docente verr\u00e0 considerato come ultimo arrivato nella scuola e sar\u00e0 collocato in coda nella graduatoria interna di istituto. Rischiando quindi di diventare perdente posto in presenza di contrazione di organico.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">Una volta ottenuto il trasferimento\/passaggio su altra tipologia di posto, ho dei vincoli temporali da dover rispettare?<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il trasferimento da sostegno a posto comune non causa alcun vincolo temporale di permanenza nella nuova tipologia di posto acquisita. Il vincolo temporale, precisamente il vincolo quinquennale, si applica, invece, ai docenti che si trasferiscono da posto comune a sostegno. A decorrere dall\u2019anno scolastico in cui hanno ottenuto il trasferimento su questa tipologia di posto. Bisogna per\u00f2 ricordare che il vincolo quinquennale obbliga alla permanenza sul sostegno, ma non alla scuola. Non si avranno pertanto vincoli nella presentazione di eventuali domande di trasferimento o passaggio (sempre e solo su posti di sostegno).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Leggi altre notizie su <a href=\"http:\/\/www.oggiscuola.com\">OggiScuola<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seguici su <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/OggiScuolait-455191524664401\/?epa=SEARCH_BOX\">Facebook<\/a> e <a href=\"https:\/\/twitter.com\/oggiscuola\">Twitter<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mobilit\u00e0 2019\/20. Sono giunte presso il nostro Ufficio relazioni pubbliche della Segreteria nazionale Anief tantissime richieste di chiarimenti in merito alla presentazione della domanda di mobilit\u00e0. Per il trasferimento dal posto di sostegno a quello comune (e viceversa). Facciamo il punto sui possibili dubbi. Requisiti: chi pu\u00f2 presentare domanda? 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