{"id":51093,"date":"2019-11-10T22:17:35","date_gmt":"2019-11-10T21:17:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=51093"},"modified":"2019-11-10T18:44:07","modified_gmt":"2019-11-10T17:44:07","slug":"le-classi-pollaio-non-garantiscono-la-didattica-e-violano-le-normative-sulla-sicurezza-la-sentenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2019\/11\/10\/le-classi-pollaio-non-garantiscono-la-didattica-e-violano-le-normative-sulla-sicurezza-la-sentenza\/","title":{"rendered":"Le classi pollaio non garantiscono la didattica e violano le normative sulla sicurezza: la sentenza"},"content":{"rendered":"<p align=\"JUSTIFY\">Il TAR Sicilia con l\u2019ordinanza n. 252\/2019 ha riconosciuto quanto da noi sempre sostenuto. L\u2019eccessivo numero di alunni per classe, oltre a non garantire la qualit\u00e0 della didattica, viola la normativa sulla sicurezza e prevenzione antincendio. E aggrava i rischi per l\u2019incolumit\u00e0 pubblica.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Ancora una volta, i genitori degli studenti di un istituto superiore della provincia di Palermo. Rappresentati e difesi dall\u2019avvocata Mariachiara Garacci. Sono stati costretti a impugnare un provvedimento con cui la dirigente scolastica aveva disposto \u201cla formazione, per l\u2019anno scolastico 2018\/2019, della classe (omissis) con un numero di alunni, in presenza di disabili, eccedente e in contrasto con le disposizioni normative vigenti\u201d.<\/p>\n<h3 align=\"JUSTIFY\">LA SENTENZA<\/h3>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il Tribunale ha acquisito il dato della capienza dell\u2019aula che ospita la classe in questione. E ha verificato che questa assicura solamente\u201cuna superficie netta per occupante di 1,265 mq.\u201d. Che quindi \u201cnon rispetta i limiti di densit\u00e0 previsti dal d.m. 18 dicembre 1975\u201d. Che invece prevedono 1,96 mq per alunno nel caso di attivit\u00e0 didattiche \u201cnormali\u201d.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Tra dicembre 2018 e gennaio 2019 il TAR ha anche richiesto all&#8217;istituto dei chiarimenti per quanto riguarda le norme antincendio. Ma anche in questo caso \u201cnei chiarimenti resi dall\u2019amministrazione resistente non \u00e8 stato delineato il puntuale rispetto dell\u2019art. 5 del d.m. 26 agosto 1992\u201d. Che riguarda l\u2019affollamento previsto dalle norme di prevenzione incendi per l\u2019edilizia scolastica.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Alla luce di queste violazioni della normativa sulla sicurezza e prevenzione antincendio, il Tribunale ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti. Nonch\u00e9 il rischio per l\u2019incolumit\u00e0 degli studenti e del personale che un eventuale ritardo potrebbe determinare. E quindi ha ordinato \u201call\u2019amministrazione resistente di adottare. Entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Le misure idonee a garantire i livelli di sicurezza previsti dalla normativa\u201d. E condannato il MIUR al pagamento delle spese.<\/p>\n<h3 align=\"JUSTIFY\">COBAS<\/h3>\n<p align=\"JUSTIFY\">Come COBAS continueremo a sostenere il diritto alla sicurezza degli alunni e di tutto il personale e invitiamo l\u2019Amministrazione e i dirigenti scolastici. A garantire che in tutte le scuole siano rispettate almeno le condizioni essenziali di vivibilit\u00e0. Previsti dalla normativa vigente riguardo al numero di alunni per classe e alla capienza delle aule.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il TAR Sicilia con l\u2019ordinanza n. 252\/2019 ha riconosciuto quanto da noi sempre sostenuto. L\u2019eccessivo numero di alunni per classe, oltre a non garantire la qualit\u00e0 della didattica, viola la normativa sulla sicurezza e prevenzione antincendio. E aggrava i rischi per l\u2019incolumit\u00e0 pubblica. 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