{"id":49890,"date":"2020-09-23T19:00:54","date_gmt":"2020-09-23T17:00:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=49890"},"modified":"2020-09-23T19:16:54","modified_gmt":"2020-09-23T17:16:54","slug":"il-docente-di-sostegno-non-puo-fare-supplenze-ecco-la-circolare-ministeriale-che-pochi-conoscono","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2020\/09\/23\/il-docente-di-sostegno-non-puo-fare-supplenze-ecco-la-circolare-ministeriale-che-pochi-conoscono\/","title":{"rendered":"Il docente di sostegno non pu\u00f2 fare supplenze. Ecco la circolare ministeriale che pochi conoscono"},"content":{"rendered":"<div class=\"entry-summary\">\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Ambito Territoriale di Como ha pubblicato una circolare riguardante l\u2019utilizzazione del docente di sostegno per attivit\u00e0 di supplenze temporanee.<\/p>\n<\/div>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Si citano a proposito:<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 la circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 \u201cLinee guida sull\u2019integrazione scolastica degli alunni con disabilit\u00e0\u201d. Nella quale si ribadisce che \u201c l\u2019insegnante per le attivit\u00e0 di sostegno non pu\u00f2 essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni. Se non quelle strettamente connesse al progetto d\u2019integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l\u2019efficacia di detto progetto \u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2022 la nota ministeriale 9839 dell\u20198 novembre 2010 dove si legge \u201c Appare opportuno richiamare l\u2019attenzione sull\u2019opportunit\u00e0 di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno. Salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili \u201d. Dove i casi non altrimenti risolvibili devono essere intesi come casi eccezionali.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Infine l\u2019Ambito territoriale mette in rilievo che la supplenza del docente di sostegno rientra nell&#8217;inadempimento contrattuale.<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cIl ruolo del docente di sostegno \u00e8 quello di contitolare della classe nelle attivit\u00e0 didattiche. Ma la cui funzione tipica \u00e8 quella di supporto alla classe del disabile, dovendo proseguire tale funzione anche in caso di assenza del docente curricolare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Utilizzare dunque l\u2019insegnante di sostegno per effettuare supplenze. Oltre a costituire inadempimento contrattuale. Comporta innegabilmente anche l\u2019illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito. Ai danni dell\u2019alunno disabile affidatogli. Infatti il suo utilizzo nelle ore di supplenza modifica il ruolo per il quale \u00e8 nominato diventando per quelle ore docente curriculare. E quindi costretto ad interrompere il lavoro di inclusione.Ci\u00f2 vale non solo nelle situazioni in cui il docente debba recarsi a fare supplenza in altra classe. Interrompendo in tal modo di fatto il pubblico servizio per il quale ricopre il suo ruolo. Ma anche quando \u00e8 chiamato a sostituire il collega curricolare della classe in cui \u00e8 in servizio. Anche in questo caso infatti il docente di sostegno nelle ore di supplenza smette di ricoprire il proprio ruolo. Diventando per quelle ore docente curriculare e quindi interrompendo il lavoro di inclusione.<\/p>\n<p>https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2020\/07\/28\/sostegno-df-pdf-pei-pdp\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019Ambito Territoriale di Como ha pubblicato una circolare riguardante l\u2019utilizzazione del docente di sostegno per attivit\u00e0 di supplenze temporanee. Si citano a proposito: \u2022 la circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 \u201cLinee guida sull\u2019integrazione scolastica degli alunni con disabilit\u00e0\u201d. 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