{"id":48567,"date":"2020-10-09T14:00:05","date_gmt":"2020-10-09T12:00:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=48567"},"modified":"2020-10-09T14:12:55","modified_gmt":"2020-10-09T12:12:55","slug":"colloqui-con-le-famiglie-e-riunioni-collegiali-ecco-quante-ore-spettano-al-docente-secondo-contratto-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2020\/10\/09\/colloqui-con-le-famiglie-e-riunioni-collegiali-ecco-quante-ore-spettano-al-docente-secondo-contratto-2\/","title":{"rendered":"Colloqui con le famiglie e riunioni collegiali: ecco quante ore spettano al docente secondo contratto"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Le ore complessive da dedicare alle attivit\u00e0 di carattere collegiale sono 40\u00a0<\/strong>per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali. Le attivit\u00e0 funzionali all\u2019insegnamento sono definite e regolate dall\u2019art. 29 del CCNL\/2007 nei seguenti termini.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Art 29: la normativa<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. L\u2019attivit\u00e0 funzionale all\u2019insegnamento \u00e8 costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attivit\u00e0, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l\u2019attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attivit\u00e0 relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">3. Le attivit\u00e0 di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l\u2019attivit\u00e0 di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l\u2019informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull\u2019andamento delle attivit\u00e0 educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) la partecipazione alle attivit\u00e0 collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attivit\u00e0 sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrer\u00e0 tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; 4<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalit\u00e0 organizzative del servizio, il consiglio d\u2019istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalit\u00e0 e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilit\u00e0 al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell\u2019istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5. Per assicurare l\u2019accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell\u2019inizio delle lezioni e ad assistere all\u2019uscita degli alunni medesimi\u201d.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\"><strong>Esiste un numero minimo\/massimo di incontri collegiali che possono essere convocati in un anno? No.<\/strong><\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attivit\u00e0 dei docenti. Tale piano \u00e8 predisposto ogni anno dal dirigente prima dell\u2019inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti. Con la stessa procedura il Piano pu\u00f2 essere modificato nel corso dell\u2019anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze. (art. 28\/4 CCNL).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esiste un tempo minimo\/massimo di preavviso per la convocazione di un organo collegiale? La convocazione degli organi collegiali \u00e8 demandata al regolamento interno d\u2019istituto. Ogni scuola pu\u00f2 in tal senso deliberare autonomamente. Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale prassi \u00e8 supportata dalla C.M. 105\/1975 (circolare che dev\u2019essere obbligatoriamente di riferimento nel caso la scuola non abbia previsto nel regolamento d\u2019istituto le modalit\u00e0 per la convocazione degli organi collegiali), che all\u2019art.1 prescrive: \u201cLa convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso \u2013 di massima non inferiore ai 5 giorni \u2013 rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell\u00b4organo collegiale e mediante affissione all\u00b4albo di apposito avviso; in ogni caso, l\u00b4affissione all\u00b4albo dell\u00b4avviso \u00e8 adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell\u00b4organo collegiale\u2026\u201d<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Le attivit\u00e0 collegiali che si svolgono prima dell\u2019inizio delle lezioni sono obblighi di servizio o rientrano nel computo delle 40+40 ore? Rientrano nelle 40+40 ore in quanto attivit\u00e0 funzionali all\u2019insegnamento.<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019art 29\/1 del CCNL\/2007 \u00e8 indicato che \u201cL\u2019attivit\u00e0 funzionale all\u2019insegnamento \u00e8 costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attivit\u00e0, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l\u2019attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.\u201d All\u2019art 28\/5 \u00e8 precisato che l\u2019orario di insegnamento cui sono tenuti i docenti \u00e8 nella misura di 25 ore nella scuola dell\u2019infanzia; in 22 ore nella scuola elementare e in 18 ore nelle scuole e istituti di istruzione secondaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale orario trova per\u00f2 la sua applicazione \u201cnell\u2019ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale\u201d. Quando si fa riferimento alle attivit\u00e0 di programmazione o all\u2019attuazione delle delibere collegiali che precedono l\u2019inizio delle lezioni, si rientra pertanto nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di carattere collegiale, funzionali all\u2019insegnamento, nel monte ore previsto all\u2019art. 29\/3 lett. a) e b), e non in quello relativo l\u2019orario di insegnamento o in quello dei cosiddetti \u201cobblighi di servizio\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A nulla rileva il fatto che l\u2019attivit\u00e0 in questione sia svolta di mattina o di pomeriggio e altrettanto irrilevante \u00e8 dunque se tale attivit\u00e0 sia svolta prima o dopo il termine delle lezioni. Le operazioni di scrutinio ed esami rientrano nel computo delle 40+40 ore? No. Tali operazioni (svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione) sono un atto dovuto (art. 29\/3 punto c del CCNL). Non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore n\u00e9 tanto meno vanno retribuite.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Se nello stesso giorno svolgo l\u2019orario d\u2019insegnamento di mattina e ho un\u2019attivit\u00e0 collegiale programmata nel pomeriggio, esiste un tetto massimo di ore di lavoro che non posso superare nell\u2019arco della stessa giornata? No.<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">Almeno per ci\u00f2 che riguarda il personale docente. Un appiglio normativo \u00e8 il D.Lgs. n. 66\/2003 che all\u2019art. 8 dispone: \u201cQualora l\u2019orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalit\u00e0 e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l\u2019inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo\u201d. Il CCNL\/2007 non pone per\u00f2 alcun limite all\u2019impegno orario complessivo (attivit\u00e0 di insegnamento e ad esso funzionali) giornaliero dei docenti, mentre norma l\u2019orario massimo giornaliero (e le relative pause) del personale ATA. L\u2019art. 50\/3 detta: \u201cL\u2019orario di lavoro massimo giornaliero \u00e8 di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell\u2019eventuale consumazione del pasto.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">La pausa: precisazioni<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale pausa deve essere comunque prevista se l\u2019orario continuativo di lavoro giornaliero \u00e8 superiore alle 7 ore e 12 minuti\u201d. Spetta dunque alla contrattazione d\u2019istituto (CCNL art. 6) stabilire \u201ccriteri e modalit\u00e0 relativi alla organizzazione del lavoro e all\u2019articolazione dell\u2019orario del personale docente, educativo ed ATA, nonch\u00e9 i criteri per l\u2019individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attivit\u00e0 retribuite con il fondo di istituto\u201d. In tale sede quindi si dovr\u00e0, anche per i docenti, esplicitare dettagliatamente l\u2019orario massimo giornaliero per attivit\u00e0 didattiche e per quelle funzionali all\u2019insegnamento. Ho l\u2019obbligo di partecipare ad un\u2019attivit\u00e0 collegiale se programmata nel mio giorno libero? S\u00ec. Il giorno libero \u00e8 una consuetudine generalizzata nelle scuole di organizzare l\u2019orario delle lezioni dei docenti in cinque giorni.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">Il giorno libero<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche se non propriamente definito un diritto \u00e8 ormai considerato tale. C\u2019\u00e8 per\u00f2 da precisare che nel \u201cgiorno libero\u201d il personale docente \u00e8 esentato soltanto dall\u2019obbligo delle lezioni e non anche dalle altre attivit\u00e0 non di insegnamento (gli impegni collegiali eventuali non comportano alcun diritto a recuperare il giorno libero con un riposo compensativo). Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attivit\u00e0, rientrano nel computo delle 40+40 ore ed \u00e8 obbligatorio parteciparvi? S\u00ec. Ne consegue che costituisce un dovere del docente a parteciparvi e a giustificare un\u2019eventuale assenza. Cos\u00ec come considerarle nel monte ore previsto (40).<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">Si deve giustificare un\u2019assenza ad un consiglio di classe o ad un collegio dei docenti? S\u00ec.<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Piano delle attivit\u00e0 deliberato dal collegio dei docenti \u00e8 obbligatorio per tutti i docenti (art. 28\/4 del CCNL\/2007). L\u2019eventuale assenza ad un\u2019attivit\u00e0 collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un\u2019assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.).<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">\u00c8 possibile usufruire dei permessi brevi fino alla met\u00e0 dell\u2019orario giornaliero e per ore di lezione intere (art.16 del CCNL) per giustificare l\u2019assenza?<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0Un docente che abbia in un determinato giorno ed orario degli impegni o che abbia delle \u201cesigenze personali\u201d ostative alla presenza in servizio, pu\u00f2 usufruire dei \u201cbrevi permessi\u201d di cui all\u2019art.16 del CCNL\/2007. Tali ore debbono essere recuperate in ore di lezione o in interventi didattici, cos\u00ec come prevede il comma 3 dello stesso articolo: \u201cIl recupero da parte del personale docente avverr\u00e0 prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sembrerebbe dunque esclusa la possibilit\u00e0 che anche solo un\u2019ora di permesso di cui all\u2019art. 16 possa essere usufruita per giustificare l\u2019assenza ad un incontro collegiale: le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento. Attenzione: vi \u00e8 pure infungibilit\u00e0 fra le attivit\u00e0 di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera 29 del secondo comma dell\u2019art.29. (Le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe). In alcune scuole per\u00f2 questa opportunit\u00e0 viene prevista e inserita nella contrattazione d\u2019istituto. Bisognerebbe a questo punto stabilire in quale \u201carea\u201d deve essere \u201crestituita\u201d l\u2019ora di permesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non \u00e8 infatti pensabile convocare un collegio o un consiglio di classe solo per consentire il recupero del tempo fruito da qualche docente come permesso. Una soluzione suggerita e diffusa \u00e8 quella secondo cui se erano stati previsti degli impegni eccedenti le 40 ore baster\u00e0 sottrarre dalle ore eccedenti effettuate dal docente le ore non lavorate in ragione del permesso fruito. In conclusione, potrebbe intervenire la contrattazione di istituto per prevedere le modalit\u00e0 di richiesta dei permessi e quelle di recupero.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Parola d&#8217;ordine: chiarezza<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019importante \u00e8 che criteri e modalit\u00e0 siano chiari e uguali per tutti i docenti. Sottolineiamo che una decisione in tal senso appare comunque come una forzatura ai dettati del CCNL, anche se prevista nella contrattazione d\u2019istituto. Cosa succede se non mi presento ad un\u2019attivit\u00e0 collegiale programmata e non giustifico l\u2019assenza? Il dirigente scolastico pu\u00f2 chiedere per iscritto al docente la giustificazione dell\u2019assenza. Nel caso non riceva risposta alla richiesta di giustificazione pu\u00f2 effettuare nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e attivare le procedure di ordine disciplinare (sempre che il docente non abbia comunque raggiunto o superato le 40 ore previste). Associazione Nazionale Presidi: \u201ctutte le assenze ingiustificate danno luogo alla non corresponsione degli assegni di attivit\u00e0, indipendentemente da eventuali ulteriori provvedimenti che tale assenza comporti. Ai sensi dell\u2019art. 14 del DPR 275\/1999 il decreto relativo alla riduzione dello stipendio \u00e8 di competenza del D.S.; esso va trasmesso all\u2019ufficio pagatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La trattenuta da operare per ogni ora di assenza ingiustificata alle attivit\u00e0 funzionali all\u2019insegnamento da parte dei docenti \u00e8 pari alla misura oraria del compenso base per ore aggiuntive non di insegnamento prevista dalla Tabella 5 allegata al contratto medesimo. Essa \u00e8 pertanto di \u20ac 17,50.\u201d In via generale ricordiamo invece che un giorno di assenza ingiustificata \u00e8 considerato come aspettativa per motivi personali o di famiglia (art. 18 del CCNL) e comporta la perdita di 1\/30\u00b0 della retribuzione mensile. (Pi\u00f9 la possibilit\u00e0 di incorrere in un provvedimento disciplinare).<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">Ho accettato uno spezzone orario e svolgo 9 ore settimanali, le 40+40 ore previste per le attivit\u00e0 di carattere collegiale saranno proporzionali al servizio?<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da un punto di vista normativo non esistono al riguardo disposizioni specifiche. E tuttora questa questione rimane controversa e oggetto di diverse interpretazioni. Ne consegue che l\u2019eventuale proporzione delle ore per il docente che ha uno spezzone non \u00e8 dovuta o effettuata in modo tacito e automatico da parte del dirigente. La prassi pi\u00f9 diffusa vuole che i docenti con spezzone orario debbono garantire una presenza ai collegi, ai consigli di classe ecc. regolarmente programmati dal collegio dei docenti alla stessa stregua dei docenti in part time.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il problema \u00e8 che anche per i docenti in part time la questione \u00e8 controversa, perch\u00e9 da un punto di vista strettamente normativo (art. 7\/7 della O.M. 446\/97) tale docente partecipa alle riunioni del collegio dei docenti fino a 40 ore annue (art. 29\/3 lett. a), al pari quindi di chi svolge l\u2019orario intero; mentre partecipa alle attivit\u00e0 collegiali dei consigli di classe (art. 29\/3 lett. b) in misura proporzionale alle ore di insegnamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale normativa \u00e8 stata nel corso degli anni messa in discussione da diversi sindacati e dagli stessi dirigenti (scolastici e di USR), giungendo alla conclusione che per il docente in part time anche la quota di ore di cui all\u2019art. 29\/3 lett. a deve essere determinata in misura proporzionale all\u2019orario di lezione. La questione rimane di grande confusione, tanto che alcuni USR hanno dettato condizioni specifiche e comuni per tutte le scuole. Altri dirigenti seguono invece alla lettera la normativa citata oppure rimandano alla contrattazione d\u2019istituto la questione.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Precisazioni da contratto<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda per\u00f2 le attivit\u00e0 collegiali dei consigli di classe di cui all\u2019art. 29\/3 lett. b) preme una precisazione, che \u00e8 indipendente dal regime del part time o dallo spezzone orario. Per questo punto \u00e8 specificato nel Contratto che \u201c\u2026nella predetta programmazione occorrer\u00e0 tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 vuol dire che le 40 ore dei consigli di classe non si riferiscono alle 18 ore settimanali del docente (o ad un eventuale spezzone orario) ma al numero delle classi dove egli svolge lezione. Se quindi il docente ha \u201cpi\u00f9 di sei classi\u201d, non dovr\u00e0 superare le 40 ore annue. In conclusione, possiamo dire che il caso di cui al quesito potrebbe spettare alla contrattazione d\u2019istituto la quale oltre ad intervenire sulle condizioni e modalit\u00e0 della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro part-time, ha la possibilit\u00e0 di prevedere dei criteri anche per il docente che ha lo spezzone orario. Avere come punto di riferimento il regime del part time \u00e8 comunque gi\u00e0 qualcosa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se si dovesse applicare la proporzione, nel caso in esame il numero massimo di ore per attivit\u00e0 funzionali all\u2019insegnamento si otterr\u00e0 con: x : 40 = 9 :18. Bisogner\u00e0 poi stabilire se la proporzione rileva per tutte le ore funzionali all\u2019insegnamento o solo per quelle dei consigli di classe. Svolgo servizio in pi\u00f9 scuole, le attivit\u00e0 funzionali all\u2019insegnamento saranno proporzionali all\u2019orario che ho in ciascuna scuola? Anche per questo aspetto non esiste una disposizione specifica. \u00c8 fuor di dubbio per\u00f2 che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantit\u00e0 e qualit\u00e0 del suo lavoro.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Quindi..<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo questo principio, legato anche al buon senso dell\u2019Amministrazione scolastica, i docenti in servizio in pi\u00f9 scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 +40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati. I dirigenti delle due (o pi\u00f9) scuole non possono infatti pretendere che il docente presti un numero di ore funzionali all\u2019insegnamento di gran lunga maggiore rispetto a quello dei colleghi che hanno lo stesso monte ore ma in una sola sede. Se cos\u00ec fosse questa disparit\u00e0 sarebbe facilmente contestabile. Da un punto di vista pratico i dirigenti scolastici delle diverse scuole devono concordare gli impegni del docente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se ci\u00f2 non dovesse avvenire si consiglia al docente di presentare lui stesso un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola (Esempio: presta 9 ore nella scuola A e 9 nove ore nella scuola B: avr\u00e0 20 ore di partecipazione nella prima scuola e 20 ore nella seconda). Altrimenti una volta raggiunte le 40 ore non si \u00e8 pi\u00f9 tenuti a partecipare. (A meno che ovviamente il docente non decida di farlo volontariamente o non si assicuri che le ore eccedenti verranno retribuite).<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">In conclusione, per questo caso si pu\u00f2 senza dubbio affermare che le ore di attivit\u00e0 funzionali all\u2019insegnamento devono essere ripartite proporzionalmente all\u2019impegno orario del docente presso ciascuna sede in cui presta servizio.<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ho accettato uno spezzone orario interno e per tutto l\u2019anno presto servizio per 24 ore settimanali al posto di 18, le 40+40 ore previste per le attivit\u00e0 di carattere collegiale sono maggiorate in proporzione? No. Dal momento che si tratta di attivit\u00e0 d\u2019insegnamento (in questo caso 24 ore anzich\u00e9 18, ma potrebbero essere 21 ecc.) sono ovviamente maggiorati gli impegni \u201cindividuali\u201d (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie) e i tempi relativi allo \u201csvolgimento degli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non sono invece maggiorati gli impegni relativi alle attivit\u00e0 funzionali all\u2019insegnamento, perch\u00e9 il tetto massimo delle 40 ore cui all\u2019art. 29 comma 3 lett a) vale anche per il docente che stipula un contratto per ore eccedenti della durata di tutto l\u2019anno.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Ugualmente sotto il tetto delle 40 ore annue deve essere contenuta la partecipazione alle attivit\u00e0 collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Le ore complessive da dedicare a dette attivit\u00e0 di carattere collegiale sono dunque tassativamente 40+40, e quindi tale norma inserita nel CCNL non \u00e8 estensibile qualora l\u2019orario individuale di lezione superi le 18 ore.<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se si superano le 40+40 ore previste, le ore svolte in pi\u00f9 vanno retribuite? E se s\u00ec, come? Qualora, a seguito della partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, il docente venga a superare il tetto delle 40 ore (CCNL art. 29\/3 lett. a), ha titolo o al pagamento delle ore aggiuntive nella misura stabilita dalla tabella 5 allegata al contratto stesso o all\u2019esonero dalla partecipazione. (Art.88\/2 lett. d). Il Contratto attuale (come del resto quello precedente) non prevede invece esplicitamente la possibilit\u00e0 di accesso ai compensi a carico del fondo anche qualora si superino le 40 ore di cui all\u2019art. 29\/3 lett. b (consigli di classe). Per queste ultime, quindi, come si \u00e8 detto in precedenza spetta al collegio dei docenti regolamentarle per far s\u00ec che soprattutto chi ha molte classi (\u201csuperiore a sei\u201d ) non superi le 40 ore annue.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">La cosiddetta \u201cora di ricevimento genitori\u201d o \u201cora parenti\u201d \u00e8 un obbligo per il docente? E se s\u00ec, chi ne deve stabilire criteri e modalit\u00e0?<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prima di affrontare la questione da un punto di vista normativo (CCNL\/2007), due precisazioni: \u00c8 un dovere\/diritto del genitore informarsi sull\u2019andamento dei figli (art. 30 della Costituzione: \u201cE\u2019 dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli\u201d). Rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto stretto e collaborativo con i genitori dei propri allievi. Rapporto dal quale la scuola e in particolare i docenti non possono prescindere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 29\/2 (\u201cAttivit\u00e0 funzionali all\u2019insegnamento\u201d) del CCNL\/2007 prescrive: \u201cTra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attivit\u00e0 relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie\u201d. Circa le modalit\u00e0 organizzative dei rapporti con le famiglie, il comma 4 prescrive. \u201cPer assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalit\u00e0 organizzative del servizio, il consiglio d\u2019istituto sulla base delle proposte del collegio docenti definisce le modalit\u00e0 e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti. Assicurando la concreta accessibilit\u00e0 al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell\u2019istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie\u201d.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">L&#8217;iter<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019iter procedurale, dunque, prevede la delibera delle \u201cproposte\u201d da parte del collegio e quindi la delibera dei \u201ccriteri\u201d da parte del consiglio d\u2019istituto. Sempre l\u2019art. 29 al comma 3 prevede. &#8220;Le attivit\u00e0 di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l\u2019attivit\u00e0 di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l\u2019informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull\u2019andamento delle attivit\u00e0 educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue\u201d. Per maggiore chiarezza indichiamo che tra le 40 ore da destinare alle riunioni del collegio docenti vanno ricomprese:<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">Per le istituzioni scolastiche (primarie e secondarie di I e di II grado)<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019attivit\u00e0 di programmazione e verifica di inizio e fine anno;\u00a0l\u2019informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e\u00a0Nelle scuole materne e nelle istituzioni educative (di cui al capo XI \u201cPersonale delle istituzioni educative\u201d del contratto stesso):<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">l\u2019attivit\u00e0 di programmazione e verifica di inizio e fine anno;\u00a0l\u2019informazione alle famiglie sull\u2019andamento delle attivit\u00e0\u00a0Vanno inoltre ricomprese le riunioni dei gruppi disciplinari in quanto articolazioni del collegio docenti. L\u2019art. 29 definisce, dunque, \u201ci rapporti individuali con le famiglie\u201d come attivit\u00e0 rientranti tra gli \u201cadempimenti individuali dovuti\u201d. Per tale attivit\u00e0 non \u00e8 quindi previsto alcun compenso aggiuntivo, al pari della preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati. Le modalit\u00e0 di organizzazione delle comunicazioni con le famiglie sono definite dal consiglio di istituto sentita la proposta del collegio dei docenti.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">Attenzione<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non bisogna per\u00f2 confondere il \u201crapporto individuale con le famiglie\u201d con le riunioni collegiali di tutti i docenti con i genitori per la consegna delle pagelle o per le informazioni sull\u2019andamento dei figli. Esempio: Se il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attivit\u00e0) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell\u2019anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanne imputate al monte ore (fino a 40 annue) di cui all\u2019art 29 comma 3 lett. a). Le ore in questo caso rientrano negli obblighi di partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (e qualora ne sfiorino il tetto vanno retribuite). Altra cosa sono quindi i \u201ccolloqui individuali\u201d con i genitori i cui obblighi, come detto, sono definiti da ciascun consiglio d\u2019istituto su proposta del collegio docenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda tali colloqui il consiglio d\u2019istituto dovr\u00e0 tenere conto della \u201caccessibilit\u00e0 al servizio\u201d. Deve individuare cio\u00e8 le soluzioni che meglio consentano ai genitori di usufruire del servizio di \u201cricevimento\u201d nel rispetto delle esigenze di funzionamento della scuola (art. 29\/4 CCNL\/2007). Bisogna dunque individuare i tempi e le occasioni che favoriscano la partecipazione dei genitori ai colloqui con i docenti. Senza per\u00f2 che ci\u00f2 debba comportare limitazioni o compressioni nella erogazione del primario servizio di insegnamento. (Esempio: un docente non potrebbe mai \u201cricevere\u201d il genitore durante l\u2019ora di lezione). In diverse scuole esiste ancora la prassi fondata su lunga consuetudine della cosiddetta \u201cdiciannovesima ora\u201d settimanale del docente come modalit\u00e0 adottata per assicurare i rapporti individuali con le famiglie.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">La diciannovesima ora<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prassi da pi\u00f9 parti contestata in quanto la \u201cdiciannovesima ora\u201d non si configurerebbe come recupero della riduzione dell\u2019ora di lezione da 60 a 50 minuti, a disposizione per supplenze. O ancora per far fronte ad eventuali supplenze improvvise, con obbligo di presenza dietro preavviso e pagata solo se e quando prestata, ma come un vero e proprio \u201cprolungamento\u201d dell\u2019orario di servizio settimanale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E ci\u00f2 non sarebbe previsto a livello contrattuale. Come dire, un conto \u00e8 che i colloqui rientrino negli obblighi del docente e quindi fra i suoi \u201cadempimenti dovuti\u201d (e su questo non c\u2019\u00e8 dubbio). Un altro \u00e8 che il docente deve mettere a \u201cdisposizione\u201d un\u2019ora settimanale (non retribuita) oltre l\u2019orario di servizio previsto dal contratto. Tenendo anche conto che in quell\u2019ora non si potrebbe presentare nessun genitore (l\u2019ora \u201cin pi\u00f9\u201d sarebbe quindi prestata in assenza di effettiva necessit\u00e0). La questione non \u00e8 quindi di facile risoluzione, anche se una \u201cpacifica\u201d proposta potrebbe essere quella secondo cui il docente adempie al suo obbligo quando \u00e8 il genitore a farne richiesta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A quel punto c\u2019\u00e8 una manifesta richiesta a cui il docente non potr\u00e0 sottrarsi. Per\u00f2 poi ci si rende conto che se la questione non \u00e8 ben definita (con un giorno e un orario stabilito) \u00e8 molto difficile coniugare il diritto del genitore con l\u2019obbligo del docente e altres\u00ec con l\u2019erogazione del servizio d\u2019insegnamento (pensiamo per esempio al docente che insegna in diverse classi).<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Precisazioni<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 anche vero per\u00f2 che con una rigidit\u00e0 di giorno e di orario ci potrebbe essere il genitore che ad una richiesta di incontro \u201curgente\u201d vede rispondersi dal docente \u201cmi dispiace, oggi non ricevo\u201d. In conclusione, anche questa questione continua ad essere controversa e di non facile soluzione \u201cunivoca\u201d, anche se pu\u00f2 essere demandata ad un eventuale accordo da regolare in sede di contrattazione integrativa d\u2019istituto. Chi \u00e8 in servizio in pi\u00f9 scuole con quali criteri e modalit\u00e0 effettuer\u00e0 l\u2019\u201cora di ricevimento genitori\u201d? I docenti in servizio in pi\u00f9 scuole dedicano ai rapporti individuali con le famiglie un tempo proporzionale al loro orario di servizio prestato nelle rispettive istituzioni scolastiche.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Conclusioni<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il criterio \u00e8 lo stesso che vale per le ore funzionali all\u2019insegnamento se si svolge servizio in pi\u00f9 scuole. Non ci pu\u00f2 essere disparit\u00e0 di impegno tra chi ha una sola sede e chi ha pi\u00f9 sedi. Fermo restando le proposte del collegio e la definizione di modalit\u00e0 e criteri stabiliti dal consiglio d\u2019istituto, nel caso pi\u00f9 comune del docente che ha due sedi e che fosse prevista un\u2019ora in pi\u00f9 rispetto l\u2019orario di servizio settimanale per i colloqui individuali, vorr\u00e0 dire che il docente effettuer\u00e0 detti incontri in modo alternato (Esempio. Un\u2019ora nella prima settimana del mese solo nella prima scuola. L\u2019ora della settimana successiva nell\u2019altra scuola e cos\u00ec via). Oppure saranno i dirigenti delle due scuole ad accordarsi o anche in questo caso la contrattazione d\u2019istituto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">FONTE:<a href=\"http:\/\/www.uilscuoladiviterbo.it\/\"> Uil scuola Viterbo<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Leggi altre notizie su <a href=\"http:\/\/www.oggiscuola.com\">OggiScuola<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seguici su <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/OggiScuolait-455191524664401\/?epa=SEARCH_BOX\">Facebook<\/a> e <a href=\"https:\/\/twitter.com\/oggiscuola\">Twitter<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le ore complessive da dedicare alle attivit\u00e0 di carattere collegiale sono 40\u00a0per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali. 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