{"id":14389,"date":"2019-12-16T03:38:55","date_gmt":"2019-12-16T02:38:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=14389"},"modified":"2019-12-16T09:27:17","modified_gmt":"2019-12-16T08:27:17","slug":"1-settembre-la-data-inizio-delle-lezioni-docenti-non-lobbligo-presenza-scuola","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2019\/12\/16\/1-settembre-la-data-inizio-delle-lezioni-docenti-non-lobbligo-presenza-scuola\/","title":{"rendered":"Tra il 1\u00b0 settembre e la data di inizio delle lezioni, i docenti non hanno l&#8217;obbligo di presenza a scuola"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>tratto da CUB SCUOLA <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Quando non c\u2019\u00e8 attivit\u00e0 didattica (ad es. tra il 1 Settembre e la data d\u2019inizio delle lezioni) i docenti sono tenuti ad andare a scuola tutti i giorni ?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>NO.<\/strong>Non sussiste da parte del Docente alcun obbligo ad essere presente a scuola quando non c\u2019\u00e8 attivit\u00e0 didattica n\u00e9 sono previste riunioni (infatti gli IDEI effettuati durante le interruzioni dell\u2019attivit\u00e0 didattica devono essere pagati) Molti Dirigenti Scolastici sembrano tuttavia ignorare questa semplice verit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019elemento fondamentale \u00e8 che l\u2019attivit\u00e0 dei docenti \u00e8 normata dai contratti nazionali. I contratti non prevedono (a differenza del personale ATA) un\u2019impegnativa oraria settimanale ma specifiche \u201cattivit\u00e0 d\u2019insegnamento\u201d (art. 28 CCNL) \u2013 ovviamente quando, sulla base del calendario Scolastico , c\u2019\u00e8 scuola \u2013 e \u201cattivit\u00e0 funzionali all\u2019insegnamento\u201d (art. 29) Tutto quanto non previsto rientra nelle \u201cattivit\u00e0 aggiuntive\u201d (art. 30) e quindi deve essere pagato a parte. Ci\u00f2 nasce dal fatto che il contratto del docente costituisce una strana via di mezzo tra un rapporto di lavoro subordinato (pagamento a ore) ed uno libero professionale (pagamento a prestazione)<br \/>\nA questo proposito si pu\u00f2 citare la (sempre valida)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Circolare dell\u2019Ufficio Coordinamento Decreti Delegati ( prot. N. 1972 del 30 Giugno 1980) che recita testualmente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cRibadito l\u2019obbligo dei docenti a prestazioni di servizio anche durante il periodo estivo, occorre per\u00f2 precisare che le iniziative programmate dagli organi competenti devono rispondere a reali esigenze delle singole scuole ed essere effettivamente attivate. Appare in contrasto con il sistema previsto dai decreti presidenziali 31 maggio 1974, n. 416 e 417, l\u2019imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(I DPR citati sono poi confluiti nel testo unico attualmente in vigore)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">questi concetti sono stati ribaditi da una sentenza del Consiglio di stato che si allega<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sentenza Consiglio di Stato 8 maggio 1987, n. 173<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Obbligo di servizio dei docenti durante il periodo estivo<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) ha pronunciato la seguente Decisione sul ricorso proposto dal Provveditorato agli Studi di Frosinone, in persona del Provveditore pro tempore, e dalla Direzione didattica statale di Fiuggi, in persona del Direttore didattico pro tempore, nonch\u00e9 dal Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro tempore, per l\u2019annullamento della decisione del T.A.R. del Lazio, sezione staccata di Latina n. 359 del 13 luglio 1984.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Diritto<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ricorso in appello \u00e8 infondato. L\u2019art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, stabilisce che l\u2019orario obbligatorio di servizio per i docenti delle scuole elementari \u00e8 costituito delle ore da destinare all\u2019insegnamento in ragione di 24 ore settimanali e delle ore riguardanti le attivit\u00e0 non di insegnamento, connesse con il funzionamento della scuola, in ragione di 20 ore mensili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 61 del D.P.R. n. 417\/1974 fissa in un mese la durata del congedo ordinario nell\u2019anno scolastico, da fruire durante la chiusura delle scuole, sicch\u00e9, al di fuori di detto periodo, il docente deve considerarsi a disposizione della scuola per le attivit\u00e0 (di insegnamento e non di insegnamento) indicate, in linea generale, dall\u2019art. 2 del medesimo decreto presidenziale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla stregua di siffatto criterio, i docenti della scuola elementare sono tenuti a prestazioni di servizio anche durante il periodo delle ferie estive, in conformit\u00e0 delle iniziative deliberate dal consiglio di circolo o dal collegio dei docenti (cfr. artt. 6 e 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), ferma la distinzione fra attivit\u00e0 di insegnamento e attivit\u00e0 non di insegnamento, che rappresenta una connotazione costante del loro rapporto di servizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">N\u00e9 \u00e8 ipotizzabile l\u2019imposizione dell\u2019obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall\u2019impegno in attivit\u00e0 programmate, non trovando ci\u00f2 corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417\/1974.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Del resto, dall\u2019incartamento processuale si evince che in tal senso si sono espressi anche l\u2019Ufficio di coordinamento dei decreti delegati del Ministero della P.I. con parere prot. n. 1972 del 30 giugno 1980 e lo stesso Provveditorato agli studi di Frosinone. Quest\u2019ultimo, con nota prot. n. 7932 del 12 aprile 1984, ha ribadito che non sussiste l\u2019obbligo (per il personale educativo e insegnante di un convitto nazionale) di essere presente durante il periodo delle vacanze pasquali qualora in convitto non rimanga alcun alunno e non sia stata contemplata alcuna attivit\u00e0 che comporti la presenza del menzionato personale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per l\u2019anno scolastico 1982\/83, l\u2019inizio e il termine delle lezioni erano previsti, rispettivamente, dal 15 settembre 1982 al 14 giugno 1983, ai sensi del D.M. 25 febbraio 1981, diramato con C.M. n. 72\/1981.<br \/>\nLa signora Zilli Anna Rita, insegnante di ruolo presso la scuola elementare di Fiuggi, l\u20191 settembre 1982 si presentava alla scuola di appartenenza per la ripresa dell\u2019attivit\u00e0 scolastica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nei giorni 2, 3 e 4 settembre l\u2019insegnante Zilli non ritornava a scuola sul presupposto che, per quei giorni, non era programmata alcuna attivit\u00e0 di insegnamento n\u00e9 alcuna attivit\u00e0 di non insegnamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Direttore Didattico di Fiuggi con avviso prot. n. 1217\/B3 dell\u20191 settembre 1982, indirizzato agli insegnanti del circolo, convocava il collegio dei docenti per il 6 settembre ai fini degli adempimenti di cui all\u2019art. 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019insegnante Zilli tornava a scuola il 6 settembre e partecipava ai lavori di detto collegio svoltosi in quel giorno nonch\u00e9 ai lavori di programmazione didattica per l\u2019anno 1982\/83 iniziati quel giorno e proseguiti nei giorni 7, 8 , 9 e 10 seguenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, con la nota direttoriale prot. n. 1217\/B3 dell\u20191 settembre 1982 si portava a conoscenza degli insegnanti del circolo che \u201cluned\u00ec 6 p.v. alle ore 9 si riunir\u00e0 il collegio dei docenti per gli adempimenti di cui all\u2019art. 11 della legge n. 517\/1977, come momento intermedio tra l\u2019approccio individuale e\/o di gruppo ai problemi della programmazione e quello collegiale da concludersi prima dell\u2019inizio delle lezioni\u201d, facendosi cos\u00ec espresso riferimento anche all\u2019attivit\u00e0 di programmazione \u2013 come \u00e8 ribadito nel verbale del collegio dei docenti del 6 settembre 1982, che si richiama all\u2019elaborazione del piano annuale di lavoro \u2013 nonch\u00e9 al momento collegiale conclusivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal verbale n. 59 del 9 settembre 1982 del consiglio di interclasse risulta che le insegnanti, tra le quali la signora Zilli, \u201csono concordi nel ritenere esaurita la proposta di programmazione annuale per le classi terze parallele per l\u2019anno scolastico 1982\/83, da sottoporre all\u2019approvazione del C.D.\u201d, mentre dal verbale n. 60 si evince che il consiglio di interclasse si riuniva in data 10 settembre 1982 per sottoporre l\u2019ipotesi di programmazione comune alle terze classi parallele all\u2019analisi dell\u2019insegnante Coria Luciana, assente nelle fasi precedenti per motivi di salute, la quale, dopo ampia discussione, esprimeva parere favorevole in proposito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esaurita l\u2019attivit\u00e0 di programmazione, l\u2019insegnante Zilli non partecipava alle sedute dell\u201911 e del 13 settembre (il 12 era domenica) sia perch\u00e9 come lei ha opposto senza essere specificamente contrastata sul punto dall\u2019Amministrazione, non aveva ricevuto alcuna convocazione al riguardo \u2013 n\u00e9 emerge chiaramente da chi fossero state promosse le sedute in questione \u2013 sia perch\u00e9 le sedute medesime, che risultano significativamente contraddistinte come avvenute \u201cdopo la programmazione comune\u201d (cfr. verbale del consiglio di interclasse n. 61 dell\u201911 settembre 1982), erano preordinate ad affrontare un problema non gi\u00e0 di carattere generale, ma riguardante la stesura di un piano preventivo di lavoro in ordine all\u2019inserimento di due alunni handicappati presenti nelle scolaresche delle insegnanti Coria e Cittadini.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vero \u00e8 che, ai sensi dell\u2019art. 2, terzo comma, della legge 4 agosto 1977, n. 517, il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell\u2019anno scolastico, il piano delle attivit\u00e0 di cui al precedente primo comma, che comprende forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps, anche sulla base delle proposte dei consigli di interclasse ma, nella specie, non trattavasi di formulare una proposta in senso proprio, ma di un piano operativo concernente singoli docenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con nota prot. n. 1286\/B3 del 9 settembre 1982 del Direttore didattico, diretta agli insegnanti del circolo, veniva convocato nuovamente il collegio dei docenti per il 14 settembre 1982 ai fini dell\u2019approvazione della programmazione proposta dai diversi gruppi costituiti per affinit\u00e0 didattiche metodologiche e per classi parallele e, come si desume per prova indiretta, l\u2019insegnante Zilli era presente in servizio, non essendole stata contestata l\u2019assenza n\u00e9 essendo stato provveduto, nei suoi confronti, al recupero della retribuzione per tale giorno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Peraltro, l\u2019insegnante Zilli, con lettera del 9 settembre, informava il Direttore Didattico che aveva esaurito il lavoro di programmazione e, nel significare che la presenza a scuola si giustificava in rapporto allo svolgimento di un\u2019attivit\u00e0 propria della funzione docente, determinata nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, precisava che si teneva a disposizione presso il suo domicilio dal 10 al 14 settembre, pregandolo, qualora egli avesse inteso diversamente gli obblighi di servizio del personale docente per il periodo suddetto, di dargli tempestiva comunicazione, alla quale non avrebbe mancato di uniformarsi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In base ai fatti sopra riportati l\u2019insegnante non pu\u00f2, quindi, essere ritenuta assente ingiustificata dalla scuola nei giorni 2, 3, 4 11 e 13 settembre 1982.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nello stesso anno scolastico, in vista del termine delle lezioni (14 giugno 1983), con nota prot. n. 877 B\/20 del 9 giugno 1983 del collaboratore vicario del Direttore didattico di Fiuggi, diretta agli insegnanti del circolo, venivano indicate le attivit\u00e0 connesse con la funzione docente, al cui svolgimento devono essere impegnati, dopo il termine delle lezioni, gli insegnanti medesimi, non fruenti del congedo ordinario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019insegnante Zilli \u2013 che, dapprima, aveva contestato la non completa coincidenza tra il contenuto della citata nota e la regolamentazione dell\u2019attivit\u00e0 non di insegnamento deliberata dal collegio dei docenti per l\u2019anno scolastico 1982\/83 \u2013 con lettera del 18 giugno 1983, informava il collaboratore vicario che il 22 giugno avrebbe esaurito le consuete attivit\u00e0 di fine anno scolastico connesse alla funzione docente, ivi comprese gli esami, puntualizzando che avrebbe provveduto alla consegna delle schede alle famiglie, in conformit\u00e0 delle istruzioni diramate il 23 giugno, dalle ore 15 alle ore 19.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contestualmente, sul presupposto che la citata nota del 9 giugno 1983 \u2013 alla quale aveva ottemperato bench\u00e9 ritenuta illegittima \u2013 non recava precise disposizioni per gli insegnanti, l\u2019interessata pregava il collaboratore vicario, qualora avesse ravvisato di dovergliene impartire, di farlo tempestivamente in termini di chiarezza e, nell\u2019evidenziare che le ore complessivamente svolte o da svolgere per attivit\u00e0 non di insegnamento superavano le venti ore previste, si dichiarava, comunque, a disposizione presso il suo domicilio per quant\u2019altro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rispondeva il collaboratore vicario con nota prot. n. 29 Ris del 22 giugno 1983, confermando la precedente nota del 9 giugno, che affermava essere \u201csufficientemente chiara e precisa se considerata alla luce ed in relazione alla vigente normativa che regola lo stato giuridico del personale docente\u201d; quindi, con note del 25 giugno e dell\u20191 luglio, chiedeva alla insegnante Zilli le sue giustificazioni per la mancata presenza in servizio nei giorni 24, 25, 28, 29 e 30 giugno 1983. Replicava l\u2019insegnante Zilli con lettera del 18 luglio 1983, precisando che nei giorni 24, 25, 28, 29 e 30 giugno 1983 non era prevista alcuna attivit\u00e0 di insegnamento riconducibile alla funzione docente, che aveva puntualmente adempiute tute le operazioni conclusive attinenti all\u2019anno scolastico 1982\/83; che aveva provveduto all\u2019espletamento di tutte le attivit\u00e0 di non insegnamento programmate per il mese di giugno, compresa l\u2019iscrizione degli alunni, e che aveva superato il tetto delle 20 ore per le attivit\u00e0 di non insegnamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Soggiungeva che, in tali condizione, la pretesa che lei fosse presente nei giorni indicati dalla Direzione didattica avrebbe rappresentato un\u2019illegittima imposizione di un obbligo di semplice presenza nella scuola.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non risulta che l\u2019Amministrazione abbia contestato la versione dei fatti fornita al riguardo della insegnante Zilli.<br \/>\nPertanto, sulla base della situazione avanti descritta, l\u2019insegnante stessa non pu\u00f2 essere considerata assente ingiustificata dalla scuola neppure nei giorni 24, 25, 28, 29 e 30 giugno 1983.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per le ragioni suesposte il ricorso in appello deve essere respinto e la decisione impugnata deve essere confermata, rimanendo assorbito l\u2019appello incidentale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>tratto da CUB SCUOLA Quando non c\u2019\u00e8 attivit\u00e0 didattica (ad es. tra il 1 Settembre e la data d\u2019inizio delle lezioni) i docenti sono tenuti ad andare a scuola tutti i giorni ? 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