{"id":103878,"date":"2026-08-22T13:20:14","date_gmt":"2026-08-22T11:20:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=103878"},"modified":"2026-08-22T13:20:14","modified_gmt":"2026-08-22T11:20:14","slug":"docente-67-anni-reinserita-gps-tribunale-napoli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2026\/08\/22\/docente-67-anni-reinserita-gps-tribunale-napoli\/","title":{"rendered":"GPS, vittoria per una docente di 67 anni: il Tribunale di Napoli ordina il reinserimento della precaria senza pensione"},"content":{"rendered":"<p class=\"isSelectedEnd\"><strong>NAPOLI, 22 agosto 2026<\/strong> \u2013 Una decisione destinata ad alimentare il dibattito sui limiti di et\u00e0 per il personale scolastico precario arriva dal <strong>Tribunale di Napoli \u2013 Sezione Lavoro<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Con ordinanza cautelare del <strong>19 agosto 2026<\/strong>, secondo quanto comunicato dalla difesa della docente, il giudice del lavoro, dott.ssa Manuela Montuori, ha accolto il ricorso d&#8217;urgenza presentato da una docente di scuola dell&#8217;infanzia e primaria, disponendone il <strong>reinserimento nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di I fascia della provincia di Napoli per il biennio 2026\/2027-2027\/2028<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La docente, assistita dall&#8217;avvocato <strong>Antimo Buonamano dello Studio Legale BF di Cellole<\/strong>, era stata esclusa dalle graduatorie per il raggiungimento del limite anagrafico previsto dalla disciplina delle GPS.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La vicenda assume particolare rilievo alla luce della recente <strong>sentenza n. 125\/2026 della Corte costituzionale<\/strong>, depositata il 14 luglio scorso, che ha affrontato proprio la questione del trattenimento in servizio del personale scolastico che non abbia ancora maturato il requisito contributivo minimo per la pensione.<\/p>\n<h2>La docente esclusa dalle GPS: 67 anni e circa 14 anni di contributi<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Al centro della controversia c&#8217;\u00e8 la situazione di una docente ultrasessantasettenne con circa <strong>14 anni di contribuzione effettiva<\/strong>, dunque priva del requisito contributivo necessario per accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">L&#8217;esclusione dalle GPS avrebbe determinato, secondo la prospettazione della ricorrente, una conseguenza particolarmente grave: la perdita della possibilit\u00e0 di stipulare nuovi contratti di supplenza e, quindi, di continuare a maturare contribuzione.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il problema assume una dimensione previdenziale oltre che lavorativa.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La docente si sarebbe infatti trovata davanti a un vero e proprio paradosso: <strong>l&#8217;et\u00e0 anagrafica avrebbe impedito di continuare a lavorare proprio quando la prosecuzione dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa risultava necessaria per completare il percorso contributivo verso la pensione.<\/strong><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">\u00c8 questo il punto sul quale si \u00e8 concentrato il ricorso cautelare.<\/p>\n<h2>Il nodo giuridico: et\u00e0 anagrafica e diritto alla pensione<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La questione si inserisce in un quadro normativo che \u00e8 stato recentemente modificato dalla Corte costituzionale.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Con la <strong>sentenza n. 125\/2026<\/strong>, la Consulta ha dichiarato l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 509, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994 nella parte in cui prevedeva che il trattenimento in servizio del personale scolastico, finalizzato al raggiungimento dell&#8217;anzianit\u00e0 minima necessaria per la pensione, potesse proseguire non oltre il settantesimo anno di et\u00e0 senza considerare gli adeguamenti alla speranza di vita.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La Corte ha quindi sostituito il riferimento rigido ai 70 anni con un limite collegato anche alla <strong>diversa maggiore et\u00e0 individuata in relazione agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Non si tratta di un dettaglio tecnico.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La pronuncia interviene infatti sul rapporto tra tre principi:<\/p>\n<ul data-spread=\"false\">\n<li>diritto alla previdenza e alla sicurezza sociale;<\/li>\n<li>ragionevolezza dei limiti anagrafici;<\/li>\n<li>possibilit\u00e0 di continuare l&#8217;attivit\u00e0 lavorativa quando il lavoratore non abbia ancora maturato i requisiti minimi per la pensione.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>La Corte costituzionale: il limite anagrafico non pu\u00f2 essere completamente scollegato dalla speranza di vita<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Nella sentenza n. 125\/2026 la Consulta ha esaminato la questione partendo dall&#8217;articolo 38 della Costituzione e dal problema dei lavoratori che raggiungono il limite massimo di permanenza in servizio senza avere ancora maturato il diritto alla pensione.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittima la previsione che fissava il limite dei 70 anni senza collegarlo agli adeguamenti della speranza di vita.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il principio espresso dalla Consulta riguarda direttamente il personale scolastico e assume particolare rilievo nei casi in cui l&#8217;interruzione del rapporto di lavoro rischi di lasciare il lavoratore senza la necessaria copertura previdenziale.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La decisione non introduce, tuttavia, un diritto generalizzato a lavorare senza limiti di et\u00e0.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il trattenimento rimane collegato alla funzione di consentire il conseguimento dell&#8217;anzianit\u00e0 minima necessaria per la pensione e deve comunque essere valutato nell&#8217;ambito della disciplina previdenziale e del rapporto di lavoro pubblico.<\/p>\n<h2>Il principio applicato dal Tribunale di Napoli<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">\u00c8 proprio questo nuovo quadro costituzionale che, secondo la ricostruzione contenuta nel ricorso e nell&#8217;ordinanza comunicata dalla difesa, \u00e8 stato posto alla base della decisione del Tribunale di Napoli.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il giudice avrebbe ravvisato sia il <strong>fumus boni iuris<\/strong>, cio\u00e8 una plausibile fondatezza della pretesa giuridica, sia il <strong>periculum in mora<\/strong>, rappresentato dal rischio che l&#8217;esclusione dalle graduatorie producesse un pregiudizio grave e difficilmente reversibile.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La perdita della possibilit\u00e0 di lavorare avrebbe infatti comportato anche l&#8217;interruzione della contribuzione previdenziale.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Ed \u00e8 proprio questo elemento a rendere la vicenda particolarmente significativa.<\/p>\n<h2>Il diritto al minimo pensionistico diventa centrale<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La questione non riguarda semplicemente il diritto di una persona ultrasessantasettenne a essere inserita in una graduatoria.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Riguarda il rapporto tra <strong>lavoro, contribuzione e tutela previdenziale<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Se una lavoratrice non ha raggiunto il requisito minimo contributivo, l&#8217;esclusione automatica dal mercato del lavoro fondata esclusivamente sull&#8217;et\u00e0 pu\u00f2 produrre una conseguenza difficilmente conciliabile con la finalit\u00e0 costituzionale della tutela previdenziale.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La sentenza della Consulta ha affrontato espressamente questa problematica, richiamando l&#8217;articolo 38 della Costituzione e la necessit\u00e0 di evitare che il limite anagrafico determini una situazione nella quale il lavoratore cessi il servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione.<\/p>\n<h2>Precari e personale di ruolo: il principio di non discriminazione<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Un altro profilo rilevante della controversia riguarda la posizione del <strong>personale docente a tempo determinato<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La difesa della docente ha richiamato il principio di non discriminazione previsto dall&#8217;ordinamento europeo per i lavoratori a tempo determinato.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il tema \u00e8 particolarmente delicato perch\u00e9 la disciplina del trattenimento in servizio deve essere coordinata con il principio secondo cui il carattere temporaneo del rapporto di lavoro non pu\u00f2 trasformarsi, di per s\u00e9, in una causa di trattamento deteriore rispetto ai lavoratori comparabili a tempo indeterminato.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La questione assume quindi una portata pi\u00f9 ampia del singolo caso.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Se il principio venisse confermato in ulteriori controversie, potrebbe infatti incidere sul modo in cui vengono affrontate situazioni analoghe di <strong>docenti precari prossimi o oltre il limite ordinario di et\u00e0 ma privi del requisito contributivo minimo<\/strong>.<\/p>\n<h2>GPS 2026\/2028: perch\u00e9 la decisione arriva in un momento cruciale<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il provvedimento del Tribunale di Napoli interviene proprio nell&#8217;anno di rinnovo delle GPS.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">L&#8217;<strong>O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026<\/strong> disciplina infatti l&#8217;aggiornamento e il rinnovo delle Graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto per gli anni scolastici 2026\/2027 e 2027\/2028.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Le GPS costituiscono uno degli strumenti fondamentali attraverso i quali il sistema scolastico conferisce gli incarichi a tempo determinato al personale docente.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Per questo motivo, un provvedimento giudiziario che ordini il reinserimento di una docente precedentemente esclusa per ragioni anagrafiche pu\u00f2 assumere un significato concreto immediato.<\/p>\n<h2>Il decisum: reinserimento in I fascia a Napoli<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Secondo quanto comunicato dalla difesa, il Tribunale ha ordinato al <strong>Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito<\/strong> e all&#8217;<strong>Ufficio Scolastico Territoriale di Napoli<\/strong> di procedere all&#8217;immediato reinserimento della docente nelle GPS di I fascia per la scuola dell&#8217;infanzia e primaria.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il reinserimento dovr\u00e0 avvenire con il relativo punteggio spettante alla docente, consentendole di partecipare alle procedure di assegnazione delle supplenze.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La decisione ha natura cautelare e riguarda, pertanto, il caso concreto oggetto del giudizio.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Sar\u00e0 l&#8217;eventuale prosecuzione del contenzioso, insieme alle decisioni di altri tribunali, a chiarire la portata generale dei principi applicati.<\/p>\n<h2>Una vittoria che riguarda anche il precariato &#8220;invisibile&#8221;<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La vicenda mette in evidenza una particolare categoria di lavoratori precari: coloro che hanno raggiunto un&#8217;et\u00e0 avanzata senza avere maturato una contribuzione sufficiente per accedere alla pensione.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Si tratta di una condizione che pu\u00f2 rimanere ai margini del dibattito pubblico sulla scuola.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La discussione sul precariato si concentra normalmente sui giovani docenti, sulle graduatorie, sui concorsi e sulle stabilizzazioni.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il caso napoletano introduce invece un&#8217;altra prospettiva:<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><strong>che cosa accade a un docente precario che ha ancora bisogno di lavorare per costruire il proprio diritto previdenziale?<\/strong><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La risposta non pu\u00f2 essere affidata esclusivamente a un automatismo anagrafico.<\/p>\n<h2>Il precedente della Corte costituzionale cambia il quadro<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La sentenza n. 125\/2026 rappresenta il punto di riferimento pi\u00f9 importante della vicenda.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La Consulta ha infatti dichiarato illegittimo il limite rigido dei 70 anni previsto dall&#8217;art. 509, comma 3, del Testo unico della scuola, proprio perch\u00e9 non teneva conto dell&#8217;evoluzione dei requisiti pensionistici collegati alla speranza di vita.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il principio \u00e8 particolarmente significativo in un sistema nel quale l&#8217;et\u00e0 pensionabile e i requisiti contributivi sono oggetto di adeguamenti nel tempo.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Un limite lavorativo rigido, se non coordinato con l&#8217;evoluzione della disciplina previdenziale, pu\u00f2 infatti determinare situazioni nelle quali il lavoratore si trova fuori dal servizio senza aver ancora raggiunto la soglia contributiva necessaria.<\/p>\n<h2>La questione ora si sposta sul piano amministrativo<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La decisione del Tribunale di Napoli pone anche una questione di sistema.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il Ministero e gli Uffici scolastici dovranno confrontarsi con un quadro nel quale <strong>la disciplina delle graduatorie deve essere coordinata con i principi costituzionali recentemente affermati<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Non significa che ogni docente oltre i 67 anni debba automaticamente essere inserito nelle GPS.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Significa, piuttosto, che le situazioni nelle quali il limite anagrafico impedisce al lavoratore di raggiungere il requisito minimo pensionistico potrebbero richiedere una valutazione alla luce dei nuovi principi costituzionali e delle circostanze concrete.<\/p>\n<h2>La tutela del lavoro passa anche dalla tutela previdenziale<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La vicenda napoletana apre quindi una riflessione che va oltre il singolo ricorso.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il sistema scolastico deve riuscire a conciliare tre esigenze:<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><strong>tutela della qualit\u00e0 dell&#8217;insegnamento, corretta programmazione del reclutamento e tutela previdenziale dei lavoratori.<\/strong><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La soluzione non pu\u00f2 essere individuata semplicemente nell&#8217;innalzamento generalizzato dei limiti di et\u00e0.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Occorre piuttosto evitare che l&#8217;applicazione automatica di un limite anagrafico produca situazioni nelle quali una persona che ha lavorato per anni si ritrovi contemporaneamente <strong>senza lavoro e senza pensione<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">\u00c8 questo il punto sul quale la pronuncia della Corte costituzionale e l&#8217;ordinanza del Tribunale di Napoli possono aprire una nuova stagione di riflessione.<\/p>\n<h2>Una vicenda che potrebbe generare nuovo contenzioso<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il caso potrebbe inoltre rappresentare un precedente di interesse per altri docenti che si trovino in condizioni analoghe.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La combinazione tra:<\/p>\n<ul data-spread=\"false\">\n<li>et\u00e0 anagrafica avanzata;<\/li>\n<li>contribuzione insufficiente;<\/li>\n<li>rapporto di lavoro a tempo determinato;<\/li>\n<li>esclusione dalle GPS;<\/li>\n<li>necessit\u00e0 di proseguire l&#8217;attivit\u00e0 per raggiungere il requisito pensionistico;<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"isSelectedEnd\">potrebbe infatti diventare oggetto di ulteriori ricorsi.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Sar\u00e0 tuttavia necessario valutare caso per caso la situazione contributiva e lavorativa degli interessati, oltre alla disciplina applicabile.<\/p>\n<h2>La questione di fondo: nessun lavoratore dovrebbe essere lasciato senza una prospettiva previdenziale<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La decisione del Tribunale di Napoli arriva dunque in un momento delicato per il sistema scolastico.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Da una parte c&#8217;\u00e8 l&#8217;esigenza di assicurare un ricambio generazionale e un sistema di reclutamento stabile.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Dall&#8217;altra c&#8217;\u00e8 il diritto di chi ha lavorato per anni a non essere escluso automaticamente dalla possibilit\u00e0 di completare il proprio percorso contributivo.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La sentenza della Corte costituzionale ha stabilito un principio destinato a pesare sulle future controversie: <strong>il limite massimo di permanenza in servizio non pu\u00f2 essere considerato in modo completamente avulso dall&#8217;evoluzione dei requisiti pensionistici e dalla tutela previdenziale prevista dalla Costituzione.<\/strong><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">L&#8217;ordinanza del Tribunale di Napoli, per il caso concreto, porta ora quel principio dentro la realt\u00e0 delle <strong>GPS e del precariato scolastico<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Per una docente che rischiava di rimanere contemporaneamente fuori dalla scuola e senza pensione, il reinserimento rappresenta una vittoria giudiziaria concreta.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Per il sistema scolastico, invece, \u00e8 soprattutto un segnale: <strong>le regole sul reclutamento non possono essere considerate separatamente dai diritti previdenziali dei lavoratori.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NAPOLI, 22 agosto 2026 \u2013 Una decisione destinata ad alimentare il dibattito sui limiti di et\u00e0 per il personale scolastico precario arriva dal Tribunale di Napoli \u2013 Sezione Lavoro. 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