{"id":103862,"date":"2026-08-17T12:37:36","date_gmt":"2026-08-17T10:37:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=103862"},"modified":"2026-08-17T12:37:36","modified_gmt":"2026-08-17T10:37:36","slug":"dirigenti-scolastici-decesso-familiare-assistito-trasferimento-legge-104","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2026\/08\/17\/dirigenti-scolastici-decesso-familiare-assistito-trasferimento-legge-104\/","title":{"rendered":"Legge 104, dirigente scolastico: il decesso del familiare non annulla il trasferimento"},"content":{"rendered":"<p class=\"isSelectedEnd\"><strong>Mobilit\u00e0 dei dirigenti scolastici e legge 104: la precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, opera nella procedura di mobilit\u00e0 e non rende precario il trasferimento una volta conclusi i movimenti. Il decesso del familiare assistito deve essere comunicato per i benefici continuativi ancora in corso, ma non determina automaticamente il rientro nella sede precedente.<\/strong><\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><strong>A cura dell\u2019avv. Giuseppe Versace, Foro di Bologna<\/strong><\/p>\n<h2>Il caso: cosa succede se il familiare assistito muore dopo il trasferimento?<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Un dirigente scolastico partecipa alla procedura di mobilit\u00e0 per l\u2019anno scolastico 2026\/2027 avvalendosi della precedenza riconosciuta al lavoratore che assiste continuativamente un familiare con disabilit\u00e0 in situazione di gravit\u00e0, ai sensi dell\u2019art. 33, commi 5 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La domanda viene accolta e il dirigente ottiene il trasferimento, con decorrenza <strong>1\u00b0 settembre 2026<\/strong>, come risulta dal provvedimento con il quale l\u2019Ufficio scolastico competente definisce le operazioni di mobilit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Successivamente alla pubblicazione dei movimenti, quando la procedura \u00e8 ormai conclusa, il familiare assistito viene a mancare.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Si pongono allora due questioni molto concrete:<\/p>\n<ol start=\"1\" data-spread=\"false\">\n<li><strong>il dirigente scolastico deve comunicare all\u2019Amministrazione il decesso del familiare assistito?<\/strong><\/li>\n<li><strong>il venir meno del presupposto assistenziale pu\u00f2 determinare la revoca del trasferimento gi\u00e0 disposto e il conseguente rientro nella sede di provenienza?<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La distinzione \u00e8 fondamentale.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La risposta al primo quesito \u00e8 <strong>s\u00ec, con riferimento ai benefici continuativi eventualmente ancora fruiti o autorizzati<\/strong>. La risposta al secondo, invece, deve essere formulata in termini diversi: <strong>il decesso sopravvenuto, dopo la conclusione delle operazioni di mobilit\u00e0, non determina di per s\u00e9 la caducazione del trasferimento gi\u00e0 ottenuto nell\u2019ambito di una procedura di mobilit\u00e0 contrattualizzata<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il punto decisivo \u00e8 distinguere il <strong>titolo di precedenza<\/strong> dalla <strong>causa giuridica del trasferimento<\/strong>.<\/p>\n<h2>Precedenza ex legge 104 e trasferimento: due concetti da non confondere<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">L\u2019art. 33 della legge n. 104\/1992 disciplina una serie di misure finalizzate alla tutela delle persone con disabilit\u00e0 e di coloro che prestano loro assistenza. La normativa vigente prevede, tra l\u2019altro, i permessi retribuiti e, per determinate condizioni, il diritto a scegliere la sede di lavoro pi\u00f9 vicina al domicilio della persona da assistere.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Nella mobilit\u00e0 dei dirigenti scolastici, tuttavia, \u00e8 necessario distinguere il <strong>beneficio assistenziale<\/strong> dalla <strong>precedenza utilizzata all&#8217;interno della procedura di mobilit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il primo pu\u00f2 essere caratterizzato dalla permanenza nel tempo delle condizioni che ne giustificano la fruizione.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La seconda, invece, opera come criterio di priorit\u00e0 nell&#8217;ambito di una procedura nella quale devono essere esaminate e ordinate pi\u00f9 domande.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Questa differenza assume un&#8217;importanza decisiva quando il presupposto assistenziale viene meno <strong>dopo che i movimenti sono stati pubblicati<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Nel secondo caso, infatti, la precedenza ha gi\u00e0 svolto la propria funzione: la domanda \u00e8 stata valutata, la posizione dell&#8217;interessato \u00e8 stata esaminata rispetto alle altre istanze e il movimento \u00e8 stato disposto.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il trasferimento, pertanto, non dovrebbe essere considerato come un beneficio destinato a rimanere permanentemente subordinato alla sopravvivenza del familiare assistito.<\/p>\n<h2>Mobilit\u00e0 dei dirigenti scolastici 2026\/2027: quando si perfeziona il movimento<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Per l&#8217;anno scolastico 2026\/2027 il Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito ha dettato con la nota prot. n. 16067 del 19 giugno 2026 i criteri e le modalit\u00e0 per il conferimento e il mutamento degli incarichi e per la mobilit\u00e0 interregionale dei dirigenti scolastici, con decorrenza dal 1\u00b0 settembre 2026.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La procedura \u00e8 caratterizzata da termini e fasi predeterminati. Le domande vengono presentate e valutate secondo le regole della procedura e gli esiti vengono successivamente formalizzati dagli Uffici scolastici.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Questo dato procedurale \u00e8 essenziale anche per comprendere la rilevanza temporale della precedenza.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La condizione che consente di beneficiare della precedenza deve essere verificata nei termini stabiliti dalla disciplina applicabile alla procedura. In materia di mobilit\u00e0, la documentazione amministrativa adottata dagli Uffici scolastici conferma che l&#8217;assistenza deve sussistere nei momenti individuati dalla disciplina della domanda e che l&#8217;eventuale cessazione dell&#8217;attivit\u00e0 assistenziale deve essere dichiarata entro il termine previsto per la procedura.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Ne deriva un principio di carattere generale: <strong>non avrebbe senso individuare un preciso momento temporale per la verifica del requisito se lo stesso requisito dovesse poi rimanere indefinitamente rilevante anche dopo la conclusione della procedura<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La funzione della comunicazione relativa alla cessazione dell&#8217;assistenza \u00e8, quindi, quella di consentire all&#8217;Amministrazione di correggere la posizione dell&#8217;interessato quando la procedura \u00e8 ancora in corso.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Diversa \u00e8 la situazione nella quale il fatto sopravvenga <strong>dopo la conclusione dei movimenti<\/strong>.<\/p>\n<h2>Il decesso dopo la pubblicazione dei movimenti non equivale a una dichiarazione non veritiera<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Uno degli argomenti che possono generare maggiore confusione riguarda la disciplina delle dichiarazioni sostitutive.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">L&#8217;art. 75 del d.P.R. n. 445\/2000 prevede la decadenza dai benefici quando dai controlli emerga la <strong>non veridicit\u00e0 del contenuto della dichiarazione<\/strong>. L&#8217;art. 76 disciplina invece le conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci e delle condotte previste dalla norma.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Nel caso esaminato, per\u00f2, occorre distinguere due situazioni completamente diverse.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Se il dirigente dichiara, nel momento previsto dalla procedura, di assistere un familiare effettivamente in vita e in possesso dei requisiti richiesti, la dichiarazione \u00e8 veritiera.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Se il familiare muore successivamente, si verifica un <strong>fatto sopravvenuto<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Non si pu\u00f2, per ci\u00f2 solo, trasformare retroattivamente una dichiarazione originariamente corretta in una dichiarazione falsa.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La sopravvenienza non cancella la veridicit\u00e0 della dichiarazione resa al momento in cui il requisito doveva essere verificato.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">\u00c8 quindi diverso il caso di chi dichiari falsamente di assistere un familiare quando tale assistenza non esisteva gi\u00e0 al momento rilevante della procedura rispetto al caso di chi, dopo aver legittimamente beneficiato della precedenza, perda successivamente il presupposto per un evento naturale e non imputabile.<\/p>\n<h2>Articolo 33, comma 7-bis, legge 104: cosa significa il venir meno dei requisiti<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Un ulteriore profilo riguarda l&#8217;art. 33, comma 7-bis, della legge n. 104\/1992.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La disposizione stabilisce che il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti previsti dall&#8217;articolo quando il datore di lavoro o l&#8217;INPS accerti l&#8217;insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti, ferma restando la verifica degli eventuali profili disciplinari.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La norma assume particolare rilievo per i <strong>benefici che continuano nel tempo<\/strong>, come i permessi mensili retribuiti.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">\u00c8 quindi evidente che, una volta venuto meno il familiare assistito, non pu\u00f2 proseguire la fruizione di un beneficio che presuppone l&#8217;esistenza della persona da assistere.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Diverso \u00e8 il problema del trasferimento gi\u00e0 disposto.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il trasferimento ottenuto nell&#8217;ambito di una procedura di mobilit\u00e0 rappresenta infatti un effetto gi\u00e0 prodotto dalla procedura. Il tema non \u00e8 pi\u00f9 quello della possibilit\u00e0 di fruire di un permesso o di un altro beneficio assistenziale, ma quello della stabilit\u00e0 della sede assegnata.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Ed \u00e8 proprio su questo punto che assume particolare rilievo la giurisprudenza della Corte di cassazione.<\/p>\n<h2>La Cassazione n. 34090\/2023: il decesso non travolge automaticamente il trasferimento<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Un precedente particolarmente significativo \u00e8 rappresentato dalla <strong>sentenza della Corte di cassazione, Sezione lavoro, 6 dicembre 2023, n. 34090<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La controversia riguardava una dipendente del Ministero della Giustizia alla quale era stato riconosciuto il diritto al trasferimento ai sensi dell&#8217;art. 33, comma 5, della legge n. 104\/1992. Nel corso del giudizio di appello era intervenuto il decesso del familiare disabile.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero, affrontando proprio il problema degli effetti della sopravvenuta perdita del presupposto assistenziale.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il principio ricavabile dalla pronuncia \u00e8 particolarmente importante: il venir meno del fatto costitutivo non comporta necessariamente la cancellazione retroattiva della situazione gi\u00e0 riconosciuta.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La stessa decisione considera la possibilit\u00e0 che il sopravvenuto mutamento della situazione possa assumere rilievo secondo le regole proprie della nuova situazione, ma non consente di utilizzare automaticamente il fatto sopravvenuto per mettere in discussione una posizione gi\u00e0 consolidata secondo le regole applicabili al momento della sua formazione.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il principio assume una rilevanza ancora maggiore quando, come nel caso qui esaminato, il decesso interviene <strong>dopo la conclusione della procedura di mobilit\u00e0 e dopo la pubblicazione dei movimenti<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La fattispecie \u00e8, dunque, diversa da quella in cui il presupposto viene meno prima che l&#8217;Amministrazione abbia concluso la procedura.<\/p>\n<h2>Perch\u00e9 la giurisprudenza sui trasferimenti ex legge 104 non \u00e8 tutta sovrapponibile<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Esiste anche un orientamento della giustizia amministrativa che ha affrontato il problema del decesso della persona assistita e della revoca del trasferimento.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il riferimento pi\u00f9 noto \u00e8 rappresentato da pronunce del Consiglio di Stato relative a personale delle Forze di polizia e dell&#8217;Amministrazione penitenziaria, tra cui la sentenza n. 5206 del 13 novembre 2017.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">In quella vicenda il trasferimento era stato disposto in applicazione dell&#8217;art. 33 della legge n. 104\/1992 e il Consiglio di Stato ritenne rilevante il venir meno delle condizioni assistenziali, confermando la revoca dell&#8217;assegnazione.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Non si tratta, per\u00f2, di una pronuncia automaticamente trasferibile alla dirigenza scolastica.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La differenza riguarda innanzitutto la <strong>natura del rapporto di lavoro<\/strong> e, soprattutto, la struttura del provvedimento.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Nel personale non contrattualizzato, il trasferimento pu\u00f2 essere adottato come specifico provvedimento amministrativo funzionale all&#8217;esigenza assistenziale.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Nella mobilit\u00e0 dei dirigenti scolastici, invece, il movimento si inserisce in una procedura di gestione del rapporto di lavoro nella quale la precedenza rappresenta un criterio di priorit\u00e0 tra le diverse istanze.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La distinzione non \u00e8 meramente terminologica.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Se il trasferimento \u00e8 esso stesso il provvedimento adottato in ragione esclusiva dell&#8217;assistenza, il venir meno della condizione assistenziale pu\u00f2 incidere direttamente sulla sua permanenza.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Se, invece, la precedenza \u00e8 stata utilizzata all&#8217;interno di una procedura comparativa e il movimento \u00e8 stato successivamente perfezionato, la questione deve essere valutata alla luce delle regole proprie della mobilit\u00e0 contrattualizzata.<\/p>\n<h2>Anche il potere di autotutela deve essere valutato con cautela<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Un ulteriore argomento riguarda la possibilit\u00e0 per l&#8217;Amministrazione di procedere autonomamente alla revoca o all&#8217;annullamento del movimento.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">L&#8217;art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165\/2001 stabilisce che le determinazioni inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacit\u00e0 e i poteri del privato datore di lavoro.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Ne consegue che non \u00e8 sufficiente richiamare genericamente gli istituti dell&#8217;autotutela amministrativa per sostenere la possibilit\u00e0 di cancellare un movimento gi\u00e0 disposto.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Anche nell&#8217;eventuale prospettiva dell&#8217;annullamento di un atto amministrativo, occorrerebbe comunque individuare una <strong>illegittimit\u00e0 originaria<\/strong> del provvedimento.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">L&#8217;art. 21-octies della legge n. 241\/1990 stabilisce infatti che il provvedimento amministrativo \u00e8 annullabile quando sia adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o incompetenza.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Nel caso di un requisito effettivamente esistente al momento in cui doveva essere verificato, il successivo decesso del familiare non costituisce, di per s\u00e9, un vizio originario della procedura.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La questione non \u00e8 quindi quella di correggere un movimento illegittimo al momento della sua adozione, ma quella di stabilire se un fatto successivo possa incidere su un effetto gi\u00e0 prodotto.<\/p>\n<h2>Il trasferimento non pu\u00f2 essere trasformato in un beneficio \u201ca termine\u201d<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il punto sistematico \u00e8 particolarmente importante.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La precedenza prevista dalla legge 104 non attribuisce necessariamente al lavoratore una sede in modo precario e condizionato per tutto il periodo successivo al trasferimento.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Essa consente di far valere, nella fase prevista dalla procedura, una particolare posizione rispetto agli altri aspiranti.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Una volta che la procedura si \u00e8 conclusa, i movimenti sono stati pubblicati e il dirigente ha acquisito la nuova sede secondo le regole applicabili, la situazione deve essere valutata come parte del rapporto di lavoro.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La diversa conclusione produrrebbe un effetto difficilmente compatibile con la logica della mobilit\u00e0: ogni trasferimento ottenuto grazie a una precedenza familiare rimarrebbe permanentemente esposto al rischio di essere rimesso in discussione a seguito del mutamento della situazione familiare.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La sede acquisita diventerebbe cos\u00ec un beneficio temporaneo, senza che una simile precariet\u00e0 risulti necessariamente prevista dalla disciplina della mobilit\u00e0.<\/p>\n<h2>Cosa deve comunicare il dirigente scolastico dopo il decesso<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il fatto che il trasferimento non venga automaticamente travolto non significa che il dirigente possa ignorare il decesso del familiare.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Al contrario, la comunicazione \u00e8 necessaria con riferimento ai <strong>benefici che continuano a produrre effetti<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">In particolare, devono essere verificati e, ove necessario, immediatamente interrotti:<\/p>\n<ul data-spread=\"false\">\n<li>i <strong>permessi mensili retribuiti ex art. 33, comma 3, della legge n. 104\/1992<\/strong>;<\/li>\n<li>l&#8217;eventuale <strong>congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151\/2001<\/strong>;<\/li>\n<li>eventuali ulteriori benefici o procedimenti ancora pendenti la cui efficacia sia subordinata alla permanenza della situazione assistenziale;<\/li>\n<li>eventuali assegnazioni, utilizzazioni o altre misure future fondate sulla medesima condizione familiare.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La legge n. 104\/1992 collega espressamente il mantenimento dei diritti assistenziali alla permanenza delle condizioni che ne consentono la fruizione.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La comunicazione, quindi, deve essere tempestiva e deve consentire all&#8217;Amministrazione di cessare tutti i benefici che non possono pi\u00f9 essere legittimamente utilizzati.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Diverso \u00e8 il discorso relativo al <strong>movimento gi\u00e0 perfezionato<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">In questo caso, la comunicazione del decesso non dovrebbe essere interpretata come una rinuncia alla sede ottenuta n\u00e9 come un&#8217;ammissione dell&#8217;inefficacia del trasferimento.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">\u00c8 opportuno, al contrario, distinguere espressamente i due profili.<\/p>\n<h2>Come formulare la comunicazione all&#8217;Amministrazione<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Sul piano operativo, \u00e8 consigliabile inviare la comunicazione all&#8217;Ufficio competente per la gestione della posizione dirigenziale, mettendo per conoscenza gli eventuali ulteriori uffici interessati e la nuova sede di servizio.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La comunicazione dovrebbe:<\/p>\n<ol start=\"1\" data-spread=\"false\">\n<li>indicare la data del decesso del familiare;<\/li>\n<li>dichiarare la cessazione dell&#8217;assistenza;<\/li>\n<li>precisare che vengono immediatamente interrotti tutti i benefici continuativi non pi\u00f9 spettanti;<\/li>\n<li>indicare che l&#8217;evento \u00e8 sopravvenuto <strong>dopo la conclusione delle operazioni di mobilit\u00e0 e dopo la pubblicazione del movimento<\/strong>;<\/li>\n<li>precisare che la comunicazione viene resa ai soli fini della corretta gestione dei benefici ancora in corso e non costituisce rinuncia al trasferimento gi\u00e0 disposto.<\/li>\n<\/ol>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La trasmissione tramite PEC consente inoltre di documentare con certezza la data della comunicazione.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">\u00c8 opportuno evitare formulazioni ambigue che possano essere interpretate come una richiesta di rientro o come il riconoscimento di una pretesa caducazione del movimento.<\/p>\n<h2>Cosa rischia chi continua a utilizzare i benefici dopo il decesso<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il punto pi\u00f9 delicato riguarda la prosecuzione dei benefici assistenziali dopo il venir meno del presupposto.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il dirigente non deve confondere la stabilit\u00e0 del trasferimento con la possibilit\u00e0 di continuare a utilizzare gli altri benefici collegati all&#8217;assistenza.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Se il familiare \u00e8 deceduto, non possono evidentemente essere mantenuti permessi o altri istituti la cui legittima fruizione presuppone l&#8217;esistenza della persona assistita.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La prosecuzione indebita pu\u00f2 esporre il dipendente a conseguenze disciplinari e patrimoniali e, nei casi pi\u00f9 gravi, anche a conseguenze penali.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">\u00c8 quindi essenziale distinguere:<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><strong>il trasferimento gi\u00e0 ottenuto<\/strong>, che non viene automaticamente meno per effetto del decesso sopravvenuto;<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><strong>i benefici assistenziali continuativi<\/strong>, che invece cessano quando viene meno il presupposto previsto dalla legge.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Questa distinzione \u00e8 il vero punto di equilibrio della vicenda.<\/p>\n<h2>La differenza decisiva \u00e8 il momento in cui avviene il decesso<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">In definitiva, per valutare gli effetti del decesso del familiare assistito occorre collocare temporalmente l&#8217;evento.<\/p>\n<h3>Se il decesso avviene prima della conclusione della mobilit\u00e0<\/h3>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La situazione pu\u00f2 incidere sulla domanda e sulla precedenza, perch\u00e9 il requisito assistenziale non sussiste pi\u00f9 nel momento in cui deve essere verificato secondo la disciplina della procedura.<\/p>\n<h3>Se il decesso avviene dopo la pubblicazione dei movimenti<\/h3>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La questione cambia radicalmente.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Se il requisito era esistente nei momenti previsti dalla procedura e il movimento \u00e8 stato legittimamente disposto, il successivo decesso costituisce un fatto sopravvenuto.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La conseguenza non \u00e8 automaticamente la cancellazione del movimento.<\/p>\n<h3>Se il dirigente continua a utilizzare permessi o altri benefici<\/h3>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La situazione \u00e8 ancora diversa: in questo caso il venir meno del presupposto deve essere comunicato e la fruizione dei benefici deve cessare.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La legge 104 continua quindi a produrre effetti, ma non necessariamente quelli che l&#8217;Amministrazione potrebbe essere tentata di ricavare sul piano della sede di servizio.<\/p>\n<h2>Cosa succede se l&#8217;Amministrazione revoca comunque il trasferimento?<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Se, nonostante la conclusione della procedura, l&#8217;Amministrazione dovesse adottare un provvedimento di revoca, annullamento o mancata presa di servizio nella nuova sede, la questione diventerebbe immediatamente contenziosa.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">In tale ipotesi, la tutela dovrebbe essere valutata alla luce della natura privatizzata del rapporto di lavoro e delle regole sulla giurisdizione in materia di pubblico impiego.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La sentenza della Cassazione n. 34090\/2023 rappresenta, sotto questo profilo, un precedente particolarmente significativo, perch\u00e9 valorizza la distinzione tra il venir meno del presupposto e la possibilit\u00e0 di mettere retroattivamente in discussione una situazione gi\u00e0 riconosciuta.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La scelta dello strumento processuale concreto \u2014 compresa l&#8217;eventuale tutela cautelare \u2014 deve naturalmente essere valutata sulla base dell&#8217;atto effettivamente adottato dall&#8217;Amministrazione, dei tempi e delle circostanze specifiche del caso.<\/p>\n<h2>Conclusioni: il decesso del familiare non cancella automaticamente il trasferimento<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La questione pu\u00f2 essere sintetizzata in un principio fondamentale: <strong>la precedenza ex art. 33 della legge n. 104\/1992 non trasforma automaticamente la nuova sede di titolarit\u00e0 del dirigente scolastico in un beneficio precario destinato a cessare con il venir meno della situazione familiare che aveva consentito di ottenere la precedenza<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Nella mobilit\u00e0 contrattualizzata, la precedenza costituisce un criterio di priorit\u00e0 nell&#8217;ambito di una procedura.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Se il requisito esisteva nel momento in cui doveva essere verificato, la domanda \u00e8 stata correttamente valutata e il movimento \u00e8 stato disposto, il successivo decesso del familiare rappresenta un fatto sopravvenuto.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La situazione \u00e8 diversa per i benefici continuativi.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\"><strong>Permessi, congedi e altre misure assistenziali devono essere immediatamente interrotti quando viene meno il presupposto che ne legittima la fruizione<\/strong>, e l&#8217;evento deve essere comunicato all&#8217;Amministrazione con tempestivit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il punto, dunque, non \u00e8 scegliere tra due tesi assolute \u2014 \u201cil decesso non conta mai\u201d oppure \u201cil decesso cancella il trasferimento\u201d \u2014 ma distinguere gli effetti che l&#8217;ordinamento collega ai diversi istituti.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La <strong>perdita sopravvenuta del familiare assistito incide sui benefici assistenziali ancora in corso<\/strong>, ma non comporta automaticamente, per ci\u00f2 solo, la caducazione di un movimento di mobilit\u00e0 gi\u00e0 perfezionato.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La Cassazione, con la sentenza n. 34090 del 6 dicembre 2023, offre un importante elemento interpretativo in questa direzione, soprattutto quando la posizione del lavoratore si sia gi\u00e0 consolidata secondo le regole applicabili alla procedura.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Per i dirigenti scolastici che abbiano ottenuto la mobilit\u00e0 per l&#8217;anno scolastico 2026\/2027, la distinzione assume particolare rilievo: <strong>comunicare tempestivamente il decesso e cessare i benefici non pi\u00f9 spettanti non equivale, di per s\u00e9, a rinunciare alla sede ottenuta n\u00e9 comporta automaticamente il rientro nella sede precedente<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Avvertenza:<\/strong> il presente contributo ha finalit\u00e0 informativa e non sostituisce la valutazione professionale della singola fattispecie, degli atti di mobilit\u00e0 e della disciplina applicabile al rapporto di lavoro interessato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mobilit\u00e0 dei dirigenti scolastici e legge 104: la precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, opera nella procedura di mobilit\u00e0 e non rende precario il trasferimento una volta conclusi i movimenti. 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