{"id":103839,"date":"2026-08-08T20:59:58","date_gmt":"2026-08-08T18:59:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=103839"},"modified":"2026-08-08T21:01:00","modified_gmt":"2026-08-08T19:01:00","slug":"decreto-pa-2026-scuola-graduatorie-docenti-paritarie-nidi-videosorveglianza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2026\/08\/08\/decreto-pa-2026-scuola-graduatorie-docenti-paritarie-nidi-videosorveglianza\/","title":{"rendered":"Riforma Scuola 2026: tutto quello che c&#8217;\u00e8 da sapere sul nuovo decreto"},"content":{"rendered":"<div class=\"v1gmail_default\">Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 4 agosto 2026 un nuovo decreto-legge sulla pubblica amministrazione \u2014 gi\u00e0 ribattezzato &#8220;decreto PA 2026&#8221; \u2014 che introduce misure urgenti destinate a incidere, in modo significativo, su quattro distinti ambiti del sistema scolastico nazionale: il reclutamento dei docenti e la gestione delle graduatorie, il regime delle scuole paritarie, la continuit\u00e0 dei servizi educativi comunali per l&#8217;infanzia e, infine, la videosorveglianza negli asili nido. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, \u00e8 soggetto a conversione parlamentare entro sessanta giorni, con possibilit\u00e0 di emendamenti.<\/div>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Di seguito, una lettura ragionata delle singole misure, dei loro effetti pratici e dei profili di possibile frizione con i principi costituzionali e con il diritto dell&#8217;Unione europea.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>1. Reclutamento docenti: la fine della cancellazione automatica dalle graduatorie dei concorsi ordinari<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">La modifica pi\u00f9 dibattuta sul piano giuridico riguarda l&#8217;art. 13, comma 5, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59. Il testo del decreto PA 2026 sostituisce il primo periodo di tale disposizione nei seguenti termini:<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">\u00abIn caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente \u00e8 cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, nelle quali sia iscritto ed \u00e8 confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. La cancellazione di cui al primo periodo non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari.\u00bb<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">In sostanza, la disciplina previgente prevedeva che il superamento dell&#8217;anno di formazione e prova e la conseguente conferma in ruolo comportassero la cancellazione automatica del docente da tutte le graduatorie in cui risultava iscritto \u2014 comprese le graduatorie di merito relative ad altri concorsi ordinari gi\u00e0 superati. Come riportato dalla fonte di sintesi, questa previsione era considerata penalizzante in quanto poteva determinare la perdita di un diritto acquisito in una procedura concorsuale anche laddove la graduatoria non fosse ancora arrivata alla posizione del candidato.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">La nuova norma elimina questo automatismo esclusivamente per le graduatorie dei concorsi ordinari: il docente immesso in ruolo potr\u00e0 quindi continuare a figurare in tali graduatorie e valutare la successiva nomina quando verr\u00e0 chiamato. Rimane invece immutata la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e di istituto.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">La decorrenza della norma \u00e8 fissata dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, senza effetto retroattivo.<\/p>\n<h3 class=\"v1MsoNormal\"><b>Profili di legittimit\u00e0 costituzionale e conformit\u00e0 al diritto UE<\/b><\/h3>\n<p class=\"v1MsoNormal\">La misura, pur presentata come correzione di un&#8217;incoerenza sistematica, solleva questioni non banali sul piano dei principi costituzionali e del diritto amministrativo.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">In primo luogo, occorre interrogarsi sulla compatibilit\u00e0 con gli artt. 3 e 97 della Costituzione \u2014 che tutelano, rispettivamente, il principio di uguaglianza e quello di buon andamento e imparzialit\u00e0 della pubblica amministrazione \u2014 nella misura in cui la coesistenza di docenti di ruolo all&#8217;interno di graduatorie concorsuali aperte potrebbe alterare gli equilibri delle procedure selettive. Il pubblico concorso, come affermato dalla costante giurisprudenza costituzionale, costituisce \u00ablo strumento di selezione del personale, in linea di principio, pi\u00f9 idoneo a garantire l&#8217;imparzialit\u00e0 e l&#8217;efficienza della P.A.\u00bb . La permanenza di docenti gi\u00e0 stabilizzati nelle graduatorie di merito potrebbe complicare la valutazione comparativa tra candidati in situazioni professionali non omogenee.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">In secondo luogo, la Corte Costituzionale ha gi\u00e0 chiarito che restrizioni alla platea dei partecipanti alle procedure concorsuali possono risultare irragionevoli se non sorrette da una finalit\u00e0 proporzionata e coerente . Il ragionamento \u00e8 simmetrico: un ampliamento artificioso della platea degli &#8220;idonei&#8221; \u2014 in questo caso, mantenendovi docenti gi\u00e0 titolari di un posto di ruolo \u2014 deve parimenti superare il vaglio di non manifesta irragionevolezza.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Sul versante del diritto dell&#8217;Unione, la direttiva 1999\/70\/CE e il connesso Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato tutelano il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, ma non impongono allo Stato di mantenere i secondi nelle graduatorie aperte a entrambe le categorie. Non sembra dunque emergere, su questo specifico punto, una diretta violazione del diritto UE; tuttavia, la compatibilit\u00e0 con i principi di trasparenza e parit\u00e0 di trattamento nelle procedure di selezione del personale pubblico, quali declinati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, merita un approfondimento in sede parlamentare.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>2. Scuole paritarie: proroga fino all&#8217;anno scolastico 2027\/2028<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Il decreto interviene sull&#8217;art. 1, comma 4-ter, della legge 10 marzo 2000, n. 62, sostituendo il riferimento temporale attuale \u2014 \u00abper gli anni scolastici 2023\/2024, 2024\/2025 e 2025\/2026\u00bb \u2014 con la formula \u00abfino all&#8217;anno scolastico 2027\/2028\u00bb.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">\u00abAll&#8217;articolo 1, comma 4-ter, primo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le parole: \u00abper gli anni scolastici 2023\/2024, 2024\/2025 e 2025\/2026\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abfino all&#8217;anno scolastico 2027\/2028\u00bb.\u00bb<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">La proroga estende dunque di un ulteriore anno scolastico la vigenza di una disciplina gi\u00e0 in essere, senza introdurre modifiche sostanziali ai requisiti o ai meccanismi di accesso ai contributi. Degno di nota \u00e8 il fatto che nella bozza approvata dal CdM non risultano presenti \u2014 contrariamente ad alcune ipotesi preliminari circolate \u2014 disposizioni sulla regolarizzazione del personale non abilitato nelle scuole paritarie.<\/p>\n<h3 class=\"v1MsoNormal\"><b>Profili di legittimit\u00e0<\/b><\/h3>\n<p class=\"v1MsoNormal\">L&#8217;utilizzo reiterato di proroghe legislative a tutela di istituti concepiti come transitori pu\u00f2 essere valutato, in linea di principio, come una progressiva &#8220;stabilizzazione indiretta&#8221; di regimi derogatori, con possibile tensione rispetto al principio di legalit\u00e0 della spesa pubblica e alla riserva di legge in materia di finanziamento del sistema scolastico. La Corte Costituzionale ha gi\u00e0 dichiarato l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale di disposizioni statali che destinavano risorse alle scuole paritarie senza il necessario raccordo con la Conferenza Stato-Regioni e senza rispettare le competenze regionali in materia di istruzione . Ogni proroga dovrebbe pertanto essere valutata alla luce di tale perimetro.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>3. Nidi e servizi educativi comunali: proroga organici e aggiornamento contrattuale<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">L&#8217;art. 5 del decreto PA 2026 modifica l&#8217;art. 15-bis del d.l. 2 marzo 2024, n. 19, su tre distinti aspetti:<\/p>\n<ul type=\"disc\">\n<li class=\"v1MsoNormal\"><b>Estensione temporale<\/b>: le misure per garantire la continuit\u00e0 dei servizi educativi e scolastici comunali dell&#8217;infanzia vengono prorogate fino all&#8217;anno scolastico 2027\/2028 (in luogo del precedente termine fissato all&#8217;anno 2026\/2027);<\/li>\n<li class=\"v1MsoNormal\"><b>Aggiornamento contrattuale<\/b>: il riferimento al CCNL del comparto Funzioni locali viene aggiornato dal triennio 2019-2021 al triennio 2022-2024;<\/li>\n<li class=\"v1MsoNormal\"><b>Differimento del termine di spesa<\/b>: il limite del 31 dicembre 2027 viene prorogato al 31 dicembre 2028.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Vale ricordare che la disciplina originaria dell&#8217;art. 15-bis prevedeva gi\u00e0 la possibilit\u00e0, in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL, di utilizzare le graduatorie comunali vigenti per l&#8217;immissione in servizio del personale scolastico, educativo e ausiliario a tempo determinato e indeterminato . Con la nuova modifica, tale regime derogatorio viene ulteriormente prorogato.<\/p>\n<h3 class=\"v1MsoNormal\"><b>Profili di legittimit\u00e0<\/b><\/h3>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Il ricorso alla deroga ai requisiti di titolo di studio previsti dalla contrattazione collettiva, se originariamente giustificato dall&#8217;urgenza, rischia di perdere il proprio carattere eccezionale con il ripetersi delle proroghe. Occorre verificare la compatibilit\u00e0 di tale meccanismo con il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) rispetto ai soggetti che, non essendo gi\u00e0 iscritti alle graduatorie comunali, non possono beneficiare della deroga \u2014 come espressamente chiarito dalla stessa norma originaria, che la limita \u00abesclusivamente ai soggetti gi\u00e0 iscritti nelle suddette graduatorie\u00bb . Sul piano europeo, le risorse afferenti ai servizi educativi per l&#8217;infanzia sono strettamente collegate al raggiungimento del livello essenziale della prestazione (LEP) fissato al 33% della popolazione nella fascia 3-36 mesi entro il 2027 : una proroga delle deroghe agli organici deve raccordarsi con gli obiettivi di servizio annuali stabiliti dal legislatore e vigilati dalla Corte Costituzionale stessa .<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>4. Videosorveglianza negli asili nido: ampliamento della destinazione delle risorse gi\u00e0 assegnate<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">L&#8217;ultima misura scolastica riguarda la modifica dell&#8217;art. 5-septies del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, con l&#8217;inserimento della possibilit\u00e0 di utilizzare le risorse gi\u00e0 assegnate alle strutture anche per l&#8217;installazione di sistemi di videosorveglianza a tutela del patrimonio: \u00abLe risorse assegnate possono essere utilizzate anche per l&#8217;installazione, secondo la disciplina statale vigente in materia, di sistemi di videosorveglianza a tutela del patrimonio delle medesime strutture.\u00bb<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Nessun nuovo stanziamento \u00e8 previsto: si amplia la finalit\u00e0 d&#8217;uso di fondi gi\u00e0 disponibili, con un richiamo alla \u00abdisciplina statale vigente in materia\u00bb come vincolo di legittimit\u00e0 dell&#8217;utilizzo.<\/p>\n<h3 class=\"v1MsoNormal\"><b>Profili di legittimit\u00e0 e conformit\u00e0 al GDPR<\/b><\/h3>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Questo \u00e8, forse, il profilo pi\u00f9 delicato sul piano del diritto europeo. La videosorveglianza in strutture frequentate da minori \u2014 si tratta di asili nido \u2014 richiede una valutazione particolarmente rigorosa alla luce del Regolamento UE 2016\/679 (GDPR). I principi di minimizzazione dei dati, limitazione delle finalit\u00e0, proporzionalit\u00e0 del trattamento e tutela rafforzata dei dati di soggetti vulnerabili \u2014 in primo luogo i minori \u2014 impongono standard elevati che un semplice rinvio alla \u00abdisciplina statale vigente\u00bb potrebbe non essere sufficiente a garantire.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">In particolare, si pone la questione della base giuridica del trattamento, dell&#8217;obbligo di informativa nei confronti delle famiglie, della durata della conservazione delle immagini e delle misure di sicurezza tecnico-organizzative. L&#8217;assenza di nuovi stanziamenti dedicati solleva inoltre un dubbio interpretativo: l&#8217;impiego di risorse gi\u00e0 vincolate a finalit\u00e0 diverse (tipicamente, manutenzione e potenziamento delle strutture) per l&#8217;installazione di sistemi di sorveglianza potrebbe configurare un utilizzo difforme rispetto al vincolo di destinazione originario dei fondi, con possibile rilievo della Corte dei Conti sul piano del controllo di regolarit\u00e0 della spesa. \u00c8 altres\u00ec necessario che, prima dell&#8217;installazione, le singole strutture procedano a una Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), ai sensi dell&#8217;art. 35 GDPR, trattandosi di trattamento sistematico che riguarda categorie di soggetti vulnerabili.<\/p>\n<h3 class=\"v1MsoNormal\"><b>In sintesi: un decreto che riforma, ma con cautele giuridiche aperte<\/b><\/h3>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Il decreto PA 2026 interviene su snodi nevralgici del sistema scolastico con misure che rispondono a esigenze concrete e \u2014 in alcuni casi \u2014 a lunghe attese del personale e dei sindacati. La modifica sulle graduatorie dei docenti vincitori di pi\u00f9 concorsi \u00e8 accolta positivamente dalle organizzazioni di categoria; le proroghe sui nidi comunali e sulle paritarie garantiscono continuit\u00e0 a servizi essenziali; la videosorveglianza risponde a esigenze di sicurezza del patrimonio pubblico.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Tuttavia, quattro aree di attenzione giuridica emergono con nitidezza e meritano esame approfondito in sede parlamentare di conversione:<\/p>\n<ol start=\"1\" type=\"1\">\n<li class=\"v1MsoNormal\"><b>Imparzialit\u00e0 e trasparenza dei concorsi pubblici<\/b>\u00a0(artt. 3 e 97 Cost.) rispetto al mantenimento dei docenti di ruolo nelle graduatorie di merito;<\/li>\n<li class=\"v1MsoNormal\"><b>Proporzionalit\u00e0 e legalit\u00e0 delle deroghe<\/b>\u00a0ai requisiti del personale nei servizi comunali per l&#8217;infanzia, a rischio di trasformare il &#8220;temporaneo&#8221; in &#8220;strutturale&#8221;;<\/li>\n<li class=\"v1MsoNormal\"><b>Compatibilit\u00e0 delle proroghe alle scuole paritarie<\/b>\u00a0con le competenze regionali e con i principi della Corte Costituzionale sul finanziamento del sistema paritario;<\/li>\n<li class=\"v1MsoNormal\"><b>Conformit\u00e0 al GDPR<\/b>\u00a0dell&#8217;uso delle risorse per la videosorveglianza negli asili nido, con necessit\u00e0 di procedura di DPIA e di adeguate garanzie per i minori.<\/li>\n<\/ol>\n<p class=\"v1MsoNormal\">L&#8217;iter parlamentare costituir\u00e0 la sede naturale per colmare queste lacune e rafforzare, ove necessario, le garanzie di legittimit\u00e0 del provvedimento.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\" style=\"text-align: right;\"><em><strong>Avv. Gianfranco Nunziata<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 4 agosto 2026 un nuovo decreto-legge sulla pubblica amministrazione \u2014 gi\u00e0 ribattezzato &#8220;decreto PA 2026&#8221; \u2014 che introduce misure urgenti destinate a incidere, in modo significativo, su quattro distinti ambiti del sistema scolastico nazionale: il reclutamento dei docenti e la gestione delle graduatorie, il regime delle scuole paritarie, &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":33,"featured_media":103841,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[15602,34860,9,72,34861,34862,1],"tags":[1321,6369,42015,4479,760,41413,550],"class_list":["post-103839","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notizie","category-copertina","category-notizie-dal-web","category-normative","category-primo-piano","category-ultime","category-uncategorized","tag-asili-nido","tag-assunzioni-docenti","tag-decreto-pa-2026","tag-graduatorie-docenti","tag-oggiscuola","tag-scuola-2026","tag-scuole-paritarie"],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Decreto-PA-2026-scuola-scaled-e1786215449755.jpg?fit=600%2C400&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103839","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/33"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103839"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103839\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":103840,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103839\/revisions\/103840"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/103841"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103839"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103839"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103839"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}