{"id":103636,"date":"2026-06-15T10:46:21","date_gmt":"2026-06-15T08:46:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=103636"},"modified":"2026-06-15T10:46:21","modified_gmt":"2026-06-15T08:46:21","slug":"ordini-servizio-whatsapp-scuola-valore-legale-docenti-ata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2026\/06\/15\/ordini-servizio-whatsapp-scuola-valore-legale-docenti-ata\/","title":{"rendered":"Chat scolastiche: tra valore legale e abusi di potere"},"content":{"rendered":"<div class=\"v1gmail_default\">La diffusione capillare della messaggistica istantanea ha profondamente modificato le abitudini comunicative anche all&#8217;interno delle istituzioni scolastiche. Dirigenti scolastici, docenti e personale ATA fanno ormai uso quotidiano di WhatsApp per scambiarsi informazioni, convocazioni e, sempre pi\u00f9 spesso, veri e propri ordini di servizio. Tale prassi pone una serie di rilevanti questioni giuridiche che il presente parere si propone di esaminare in modo organico: (i) se gli ordini di servizio possano essere legittimamente impartiti tramite WhatsApp; (ii) quale valore abbiano le comunicazioni trasmesse con tale mezzo; (iii) quali cautele debba adottare il Dirigente Scolastico; (iv) se il personale possa rifiutarsi di ricevere comunicazioni o di far parte di gruppi WhatsApp; (v) entro quali limiti orari tali comunicazioni possano essere inviate.<\/div>\n<h2 class=\"v1MsoNormal\"><b>Il quadro normativo di riferimento<\/b><\/h2>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Prima di affrontare i singoli quesiti, \u00e8 necessario delineare il quadro normativo entro il quale si inserisce la questione.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>Sul piano del diritto del lavoro pubblico<\/b>, il riferimento essenziale \u00e8 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, all&#8217;art. 5, attribuisce al dirigente il potere di organizzazione e il potere direttivo nei confronti del personale. Le circolari e gli ordini di servizio del Dirigente Scolastico rientrano, pertanto, nell&#8217;esercizio di tale potere organizzativo.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>Sul piano del codice di comportamento dei dipendenti pubblici<\/b>, il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, contiene disposizioni specifiche sull&#8217;uso degli strumenti informatici e dei social media da parte dei pubblici dipendenti. In particolare, l&#8217;art. 11-bis stabilisce che: &#8220;L&#8217;utilizzo di account istituzionali \u00e8 consentito per i soli fini connessi all&#8217;attivit\u00e0 lavorativa o ad essa riconducibili e non pu\u00f2 in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell&#8217;amministrazione. L&#8217;utilizzo di caselle di posta elettroniche personali \u00e8 di norma evitato per attivit\u00e0 o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all&#8217;account istituzionale.&#8221;<i>.<\/i><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">L&#8217;art. 11-ter dello stesso D.P.R., introdotto dalla novella del 2023, prevede che le comunicazioni afferenti il servizio non si svolgano, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l&#8217;utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sebbene WhatsApp, in quanto messaggistica privata chiusa, non sia assimilabile a un social media in senso stretto, il principio generale di riservatezza e di utilizzo di canali istituzionali si applica a fortiori.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>Sul piano contrattuale<\/b>, il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 (sottoscritto il 18 gennaio 2024) e il CCNL 2022-2024 (sottoscritto il 23 dicembre 2025) disciplinano i rapporti di lavoro del personale scolastico, con particolare riguardo al diritto alla disconnessione e all&#8217;utilizzo degli strumenti tecnologici fuori orario di servizio. Il CCNL 2022-2024, all&#8217;art. 11, comma 4, lettera c8), include tra le materie di contrattazione integrativa di istituto: &#8220;i criteri generali per l&#8217;utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)&#8221;.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Sul piano della tutela della riservatezza delle comunicazioni, la Corte Costituzionale ha affermato che i messaggi WhatsApp rientrano a pieno titolo nella sfera di protezione dell&#8217;art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi. Tale tutela, come ha precisato la stessa Corte, si estende anche ai messaggi gi\u00e0 ricevuti e letti, conservati nella memoria dei dispositivi<i>.<\/i><\/p>\n<h2 class=\"v1MsoNormal\"><b>Gli ordini di servizio via whatsapp: sono legittimi?<\/b><\/h2>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>\u00a0Il principio generale<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">La risposta al primo quesito \u00e8, in linea di principio,\u00a0<b>negativa<\/b>: WhatsApp non costituisce un canale istituzionale idoneo per ordini di servizio nel contesto scolastico.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Come chiarito in modo netto dalla prassi interpretativa e dalla dottrina giuslavorista: &#8220;Non \u00e8 legittimo impartire ordini di servizio ai docenti comunicando con loro per le vie brevi, cercandoli attraverso il contatto WhatsApp personale o nel gruppo di servizio della scuola.&#8221;.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Le ragioni di tale conclusione sono molteplici e si fondano su precisi riferimenti normativi.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>\u00a0Il requisito della protocollazione e della tracciabilit\u00e0<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Le comunicazioni che costituiscono ordini di servizio sono atti recettizi, la cui efficacia \u00e8 subordinata alla loro regolare comunicazione ai destinatari. Come ha affermato il Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, con sentenza del 15 ottobre 2019: &#8220;l&#8217;efficacia della circolare&#8230;contenendo delle disposizioni di servizio ed avendo, pertanto, natura recettizia, deve ritenersi condizionata alla relativa comunicazione&#8230;le disposizioni della circolare non regolarmente trasmessa, devono ritenersi prive di efficacia vincolante nei confronti del personale docente.&#8221;.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Gli ordini di servizio del Dirigente Scolastico devono essere protocollati. Le circolari interne che impartiscono istruzioni rientrano nel potere di organizzazione dirigenziale previsto dall&#8217;art. 5 del D.Lgs. n. 165\/2001 e, pertanto, il personale \u00e8 tenuto a prenderne visione solo ove siano state pubblicate attraverso i canali istituzionali. In particolare: &#8220;L&#8217;ordine di servizio impartito da un dirigente scolastico ad un docente&#8230; sono comunicazioni che devono essere recapitate al docente con un numero di protocollo elettronico.&#8221;.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">A conferma di ci\u00f2, l&#8217;art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicit\u00e0 legale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni. Ne consegue che solo le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale attraverso i canali ordinari (circolare protocollata, registro elettronico, posta elettronica istituzionale) hanno piena efficacia vincolante nei confronti del personale.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>\u00a0Il principio di tracciabilit\u00e0 del processo decisionale<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, art. 9, comma 2, enuncia il principio generale di tracciabilit\u00e0 dei processi decisionali dei dipendenti pubblici, che deve essere garantita con adeguato supporto documentale. Tale principio implica che le comunicazioni di servizio debbano essere documentate in forma ufficiale e suscettibili di verifica successiva.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">WhatsApp, nella sua configurazione ordinaria, non garantisce la tracciabilit\u00e0 richiesta per gli atti amministrativi: i messaggi possono essere cancellati, modificati attraverso la funzione di editing, non sono inseriti nel sistema di protocollo informatico dell&#8217;ente, e non consentono di verificare con certezza la data certa dell&#8217;atto.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>\u00a0L&#8217;eccezione: la regolamentazione interna<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">L&#8217;uso di WhatsApp per comunicazioni urgenti pu\u00f2 tuttavia essere\u00a0<b>legittimato<\/b>\u00a0qualora la scuola stessa, mediante apposito regolamento o circolare interna formalmente adottata, abbia individuato WhatsApp come canale per comunicazioni tempestive di urgenza: &#8220;Se la scuola stessa con un regolamento o una circolare interna ha individuato anche WhatsApp come canale per le comunicazioni tempestive di urgenza, l&#8217;uso pu\u00f2 diventare legittimo per quegli scopi.&#8221;.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Anche in questo caso, tuttavia, tale regolamentazione dovrebbe essere adottata nel rispetto del diritto alla disconnessione del personale e dei principi di riservatezza.<\/p>\n<h2 class=\"v1MsoNormal\"><b>Il valore legale delle comunicazioni via whatsapp<\/b><\/h2>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>\u00a0Valore probatorio nei procedimenti giudiziari<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Indipendentemente dalla questione dell&#8217;ufficialit\u00e0 come canale istituzionale, i messaggi WhatsApp possiedono un riconosciuto\u00a0<b>valore probatorio<\/b>\u00a0nei procedimenti giudiziari civili e del lavoro.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">La Corte di Cassazione, con la fondamentale Sentenza n. 11197 del 27 aprile 2023 (Sezioni Unite) e con la successiva Ordinanza n. 1254 del 18 gennaio 2025, ha cristallizzato i seguenti principi: &#8220;i messaggi &#8216;whatsapp&#8217; e gli &#8216;sms&#8217; conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilit\u00e0 dei messaggi estrapolati da una &#8216;chat&#8217; di &#8216;whatsapp&#8217; mediante copia dei relativi &#8216;screenshot&#8217;, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilit\u00e0 degli stessi.&#8221;<i>.<\/i><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Sul piano normativo, tale orientamento si fonda sull&#8217;art. 2712 del Codice Civile, che stabilisce che le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche formano\u00a0<b>piena prova<\/b>\u00a0dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformit\u00e0 ai fatti o alle cose medesime<i>.<\/i><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">La Cassazione ha ulteriormente precisato che il messaggio WhatsApp: &#8220;costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all&#8217;art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformit\u00e0 ai fatti o alle cose medesime.&#8221;<i>.<\/i><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8802\/2017, aveva gi\u00e0 affrontato il tema, affermando che il messaggio WhatsApp \u00e8 liberamente valutabile dal giudice quanto alla sua idoneit\u00e0 a soddisfare il requisito della forma scritta ai sensi dell&#8217;art. 20, comma 1-bis, del Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>\u00a0Valore probatorio e contestazione non specifica<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">\u00c8 importante sottolineare che la parte che intende contestare il valore probatorio di una comunicazione WhatsApp deve farlo in modo circostanziato, indicando specificamente quale documento si intende contestare e in quali aspetti esso differisce dalla realt\u00e0. Una contestazione generica \u00e8 considerata inidonea a inficiare il valore probatorio della riproduzione<i>.<\/i><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>\u00a0Valore come comunicazione istituzionale<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Ben diverso \u00e8 il piano del valore\u00a0<b>istituzionale<\/b>\u00a0delle comunicazioni WhatsApp. Come si \u00e8 detto, WhatsApp non \u00e8 un canale istituzionale riconosciuto: &#8220;I messaggi del Ds o dei suoi collaboratori, inviati come ordini di servizio ai docenti, non hanno una validit\u00e0 di legittimit\u00e0 e non sono sostitutive a quelle ufficiali di circolari regolarmente protocollate. \u00c8 priva di ogni fondamento giuridico l&#8217;idea che la comunicazione di Whatsapp possa considerarsi un avviso &#8216;per le vie brevi&#8217; e quindi acquisire un valore di ufficialit\u00e0.&#8221;.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Coerentemente con questo principio, le circolari di alcuni istituti scolastici hanno esplicitamente affermato che: &#8220;L&#8217;utilizzo dell&#8217;app di messaggistica WhatsApp riveste un ruolo puramente personale e non pu\u00f2 assumere alcun rilievo istituzionale.&#8221;.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Quanto alle comunicazioni tra dirigente e personale, va segnalato che lo stesso CCNL Scuola (nel documento citato relativo all&#8217;art. 30 delle Linee Guida Sindacati confederati relative al CCNL 2016\/18) stabilisce espressamente che: &#8220;Qualunque comunicazione&#8230;tramite l&#8217;utilizzo di altri canali (ad esempio facebook, whatsapp, sms o altri social network) non regolamentata dal presente contratto non ha alcun valore prescrittivo per il personale.&#8221;.<\/p>\n<h2 class=\"v1MsoNormal\"><b>Le cautele del dirigente scolastico<\/b><\/h2>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale esposto, il Dirigente Scolastico che utilizzi WhatsApp per comunicazioni con il proprio personale deve osservare le seguenti cautele:<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>\u00a0Utilizzo di canali istituzionali per gli atti formali<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Il Dirigente Scolastico deve utilizzare i canali istituzionali \u2014 circolare protocollata pubblicata sul sito, posta elettronica istituzionale, PEC, registro elettronico \u2014 per tutti gli atti che hanno natura di ordini di servizio o che incidono sul rapporto di lavoro del personale.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>\u00a0Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Il Dirigente, in quanto dipendente pubblico, \u00e8 tenuto a rispettare le disposizioni del D.P.R. 62\/2013 e s.m.i. In particolare, l&#8217;art. 11-bis, comma 2, stabilisce che l&#8217;utilizzo di caselle di posta personali \u00e8 &#8220;di norma evitato&#8221; per le comunicazioni afferenti il servizio. Per analogia, l&#8217;utilizzo del profilo WhatsApp personale per comunicazioni di servizio \u00e8 da evitare, salvo casi di forza maggiore.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8642 del 2025, ha confermato la piena legittimit\u00e0 delle disposizioni del D.P.R. 62\/2013, come modificato dal D.P.R. 81\/2023, relative all&#8217;utilizzo degli strumenti informatici e dei social media, ritenendo che esse siano &#8220;dotate di sufficiente determinatezza&#8221; e che descrivano &#8220;in modo adeguatamente percepibile da una collettivit\u00e0 di persone&#8221; il contenuto della condotta cui il dipendente deve conformarsi<i>.<\/i><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>\u00a0Divieto di trattare dati personali degli alunni tramite WhatsApp<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Il Dirigente Scolastico deve assicurare che i docenti non trattino dati personali degli alunni su WhatsApp, in quanto titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016\/679 (GDPR): &#8220;i docenti non possono trattare dati personali degli alunni su WhatsApp. A norma delle vigenti disposizioni in tema di privacy il titolare del trattamento dei dati \u00e8 la Dirigente scolastica.&#8221;.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>\u00a0Regolamentazione formale dell&#8217;uso di WhatsApp<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Qualora il Dirigente intenda consentire l&#8217;utilizzo di WhatsApp per comunicazioni urgenti internes, deve farlo con un apposito atto formale (circolare o regolamento protocollato), che definisca: (a) i casi e le finalit\u00e0 per cui WhatsApp pu\u00f2 essere utilizzato; (b) le fasce orarie entro cui le comunicazioni possono essere inviate; (c) il rispetto del diritto alla disconnessione; (d) le misure per la tutela della riservatezza dei dati. Tale regolamentazione dovrebbe essere preceduta dalla contrattazione integrativa di istituto, in quanto il CCNL 2022-2024 rimette alla contrattazione di istituto i criteri generali per l&#8217;utilizzo di strumentazioni tecnologiche in orario diverso da quello di servizio.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>\u00a0Cautele per i gruppi WhatsApp con alunni e genitori<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Il Dirigente deve vietare ai docenti di creare o partecipare a gruppi WhatsApp con alunni al di fuori dei canali istituzionali. Il Tribunale di Locri, con la sentenza n. 188 del 22 febbraio 2024, ha confermato la legittimit\u00e0 di sanzioni disciplinari irrogate a un docente che aveva intrattenuto chat private con un&#8217;alunna minorenne, ritenendo che tale condotta violasse i doveri di correttezza e buona fede incombenti sul docente, indipendentemente dall&#8217;esistenza di una circolare esplicita che la vietasse.<\/p>\n<h2 class=\"v1MsoNormal\"><b>Il docente e il personale ATA possono rifiutarsi di ricevere comunicazioni via whatsapp?<\/b><\/h2>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>\u00a0Il principio di base: nessun obbligo di dotarsi di strumenti personali<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Un principio fondamentale emerge con chiarezza:\u00a0<b>nessun docente o personale ATA pu\u00f2 essere obbligato a dotarsi di un telefono cellulare personale, n\u00e9 a installare WhatsApp su di esso, n\u00e9 a comunicare il proprio numero personale all&#8217;amministrazione<\/b>. Come afferma chiaramente la dottrina: &#8220;nessun docente pu\u00f2 essere &#8216;obbligato&#8217; a disporre di un telefono adeguatamente &#8216;equipaggiato&#8217;.&#8221;.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">&#8220;l&#8217;Amministrazione scolastica dovrebbe dotare ogni docente di un telefono di servizio inserendo anche nelle norme contrattuali una disposizione che preveda l&#8217;obbligo di tenerlo acceso e di controllare con una certa frequenza messaggi e altro.&#8221;.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Affinch\u00e9 WhatsApp diventi un canale di comunicazione obbligatorio per il personale, sarebbe necessario: (a) che l&#8217;amministrazione dotasse ogni dipendente di un dispositivo di servizio con l&#8217;applicazione installata; (b) che una specifica norma contrattuale imponesse l&#8217;obbligo di tenerlo acceso e consultarlo con una determinata frequenza; (c) che tale obbligo fosse previsto dalla contrattazione integrativa di istituto, con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>\u00a0L&#8217;assenza di un obbligo di lettura<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Poich\u00e9 WhatsApp non costituisce un canale istituzionale ufficiale, non esiste un obbligo giuridico per il personale di leggere i messaggi ricevuti su tale piattaforma: &#8220;ovviamente no, e per molte buone ragioni, al di l\u00e0 di ci\u00f2 che sta scritto nel CCNL o di ci\u00f2 che pu\u00f2 essere stato concordato a livello di singola scuola con il contratto di istituto.&#8221;.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Ci\u00f2 non significa che il personale possa ignorare le comunicazioni ufficiali della scuola: l&#8217;obbligo di lettura e ottemperanza riguarda le circolari protocollate pubblicate sul sito istituzionale, non i messaggi inviati su canali privati non istituzionali. Il richiamo disciplinare ricevuto dalla docente che non aveva letto un ordine di servizio inviato via WhatsApp non avrebbe, pertanto, alcun fondamento giuridico.<\/p>\n<h2 class=\"v1MsoNormal\"><b>Il personale pu\u00f2 rifiutarsi di far parte di gruppi whatsapp?<\/b><\/h2>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>\u00a0Il principio generale<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Anche su questo punto, la risposta deve essere tendenzialmente\u00a0<b>affermativa<\/b>: in assenza di una specifica regolamentazione interna che individui un gruppo WhatsApp come canale ufficiale \u2014 adottata con le dovute garanzie procedurali \u2014 non sussiste un obbligo giuridico per il personale di aderire a gruppi WhatsApp personali come condizione di servizio.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Quindi, imporre l&#8217;adesione a un gruppo WhatsApp personale comporterebbe la comunicazione del numero di telefono personale del dipendente ad altri soggetti, con possibili profili problematici sotto il profilo della protezione dei dati personali ai sensi del GDPR, Regolamento (UE) 2016\/679.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>\u00a0La tutela della riservatezza delle comunicazioni nei gruppi WhatsApp<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Va aggiunto che i messaggi scambiati all&#8217;interno di un gruppo WhatsApp composto da colleghi di lavoro, anche se contengono commenti critici o sfavorevoli nei confronti dell&#8217;amministrazione, godono della tutela costituzionale della segretezza della corrispondenza ai sensi dell&#8217;art. 15 Cost. La Cassazione ha affermato che tali messaggi &#8220;non sono assimilabili a forme di comunicazione pubblica e devono essere considerati alla stregua di corrispondenza privata, chiusa e inviolabile&#8221;. La Corte d&#8217;Appello di Ancona, con la sentenza n. 101 del 19 febbraio 2026, ha dichiarato illegittima una sanzione disciplinare basata su messaggi estratti da una chat WhatsApp privata tra colleghi, ribadendo che: &#8220;la comunicazione realizzata attraverso una chat &#8216;chiusa&#8217; su piattaforma WhatsApp, cui accedono solo soggetti previamente selezionati, integra una forma di corrispondenza privata, attratta nella sfera di protezione dell&#8217;art. 15 Cost.&#8221;<i>.<\/i><\/p>\n<h2 class=\"v1MsoNormal\"><b>Fino a che ora si pu\u00f2 ricevere ordini di servizio o comunicazioni via Whatsapp?<\/b><\/h2>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>\u00a0Il diritto alla disconnessione nel CCNL<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 (sottoscritto il 18 gennaio 2024), all&#8217;art. 14, disciplina le fasce di contattabilit\u00e0 e il diritto alla disconnessione per il personale in lavoro agile. In particolare, il contratto prevede che la fascia di inoperabilit\u00e0 comprenda un periodo di\u00a0<b>almeno 11 ore consecutive di riposo<\/b>.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Il diritto alla disconnessione implica che, fuori dalle fasce di contattabilit\u00e0 previste dall&#8217;accordo individuale di lavoro agile, non sia richiesta al personale la lettura di messaggi, la risposta a telefonate o la risposta a comunicazioni di qualsiasi natura, incluse quelle via WhatsApp.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>\u00a0La contrattazione integrativa di istituto<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Il CCNL 2022-2024, all&#8217;art. 11, comma 4, lettera c8), rimette alla\u00a0<b>contrattazione integrativa di istituto<\/b>\u00a0la definizione dei criteri generali per l&#8217;utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio. Ci\u00f2 significa che, in assenza di una specifica regolamentazione adottata a livello di istituto \u2014 con il necessario coinvolgimento delle RSU \u2014\u00a0<b>non esiste un orario generale entro cui comunicazioni via WhatsApp possano essere inviate obbligatoriamente al personale<\/b>.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>\u00a0Il diritto al riposo e alla disconnessione come principio generale<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Anche a prescindere dal formale regime del lavoro agile, il principio del diritto alla disconnessione costituisce un principio generale del diritto del lavoro, che trova fondamento nell&#8217;art. 36 della Costituzione (diritto al riposo) e nella normativa europea in materia di orario di lavoro. La Legge 22 maggio 2017, n. 81 (art. 19), prevede che l&#8217;accordo sul lavoro agile individui i tempi di riposo del lavoratore e le misure per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">In applicazione di tali principi, il personale scolastico ha il diritto di non rispondere a comunicazioni di servizio inviate via WhatsApp fuori dall&#8217;orario di servizio e, in ogni caso, durante le ore di riposo. L&#8217;eventuale inerzia del dipendente di fronte a messaggi ricevuti fuori orario non pu\u00f2 essere sanzionata disciplinarmente, in assenza di una specifica regolamentazione che impone fasce di reperibilit\u00e0 concordate.<\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>\u00a0La questione dell&#8217;orario di servizio<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Per il personale scolastico che presta servizio in presenza, il riferimento \u00e8 l&#8217;orario di servizio previsto dal contratto e dal piano annuale delle attivit\u00e0. Fuori da tale orario \u2014 e in assenza della specifica regolamentazione di cui al punto precedente \u2014 non sussiste alcun obbligo di leggere o rispondere a comunicazioni via WhatsApp. In presenza di casi di urgenza che richiedano comunicazioni fuori orario, il canale appropriato rimane la telefonata con fonogramma protocollabile, e non la messaggistica istantanea.<\/p>\n<h2 class=\"v1MsoNormal\"><b>Profili disciplinari<\/b><\/h2>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>\u00a0Le conseguenze per il Dirigente Scolastico<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Il Dirigente Scolastico che utilizzi WhatsApp come unico canale per impartire ordini di servizio senza previa regolamentazione formale si espone a plurimi rischi: (a) l&#8217;inefficacia degli ordini impartiti; (b) l&#8217;impossibilit\u00e0 di sanzionare il personale per la mancata esecuzione di ordini non protocollati; (c) possibili profili di responsabilit\u00e0 per violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi degli artt. 16 e 23 del D.P.R. 62\/2013, con conseguenti sanzioni disciplinari<i>.<\/i><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\"><b>\u00a0Le conseguenze per il personale<\/b><\/p>\n<p class=\"v1MsoNormal\">Il personale che riceva ordini di servizio via WhatsApp e non li esegua non pu\u00f2, in linea di principio, essere sanzionato per tale omissione, laddove l&#8217;ordine non sia stato previamente formalizzato attraverso i canali istituzionali. Tuttavia, qualora l&#8217;ordine impartito via WhatsApp rientri pacificamente nelle mansioni del dipendente e non comporti rischi o responsabilit\u00e0 aggiuntive, la giurisprudenza \u2014 pur con orientamenti non uniformi \u2014 ha talvolta ritenuto legittimi anche ordini verbali o informali, sulla base del principio generale di subordinazione gerarchica. In ogni caso, il dipendente che ritenga un ordine illegittimo ha l&#8217;obbligo \u2014 previsto dall&#8217;art. 17 del D.P.R. 3 febbraio 1957 e richiamato dal CCNL \u2014 di fare\u00a0<b>rimostranza<\/b>\u00a0al superiore; se l&#8217;ordine \u00e8 rinnovato per iscritto, ha il dovere di eseguire, salvo che non si tratti di atto vietato dalla legge penale.<\/p>\n<h2 class=\"v1MsoNormal\">Alla luce dell&#8217;analisi svolta, \u00e8 possibile formulare le seguenti conclusioni:<\/h2>\n<ol start=\"1\" type=\"1\">\n<li class=\"v1MsoNormal\"><b>Gli ordini di servizio via WhatsApp non sono, in linea di principio, legittimi<\/b>\u00a0come modalit\u00e0 ordinaria di comunicazione istituzionale. I canali riconosciuti sono la circolare protocollata pubblicata sul sito, la PEC, il registro elettronico e, per le urgenze, la telefonata con fonogramma protocollato. L&#8217;utilizzo di WhatsApp pu\u00f2 tuttavia essere legittimato se la scuola lo ha formalmente disciplinato con apposito regolamento adottato in sede di contrattazione integrativa.<\/li>\n<li class=\"v1MsoNormal\"><b>Le comunicazioni WhatsApp hanno valore probatorio<\/b>\u00a0ai sensi dell&#8217;art. 2712 c.c. e possono essere usate come prova in giudizio se non disconosciute in modo circostanziato, ma non costituiscono automaticamente comunicazioni istituzionali ufficiali<i>.<\/i><\/li>\n<li class=\"v1MsoNormal\"><b>Il Dirigente Scolastico<\/b>\u00a0deve adottare canali istituzionali per gli atti formali, non trattare dati degli alunni su WhatsApp, evitare l&#8217;uso di profili personali per comunicazioni di servizio, e \u2014 qualora intenda usare WhatsApp per urgenze \u2014 regolamentare formalmente l&#8217;utilizzo attraverso la contrattazione integrativa, nel rispetto del diritto alla disconnessione.<\/li>\n<li class=\"v1MsoNormal\"><b>Il personale docente e ATA non \u00e8 obbligato<\/b>, in via generale, a dotarsi di uno smartphone con WhatsApp, a comunicare il proprio numero personale, n\u00e9 a leggere messaggi su tale piattaforma come se fossero comunicazioni ufficiali, in assenza di specifica regolamentazione e di dotazione di dispositivi di servizio.<\/li>\n<li class=\"v1MsoNormal\"><b>Il personale non ha l&#8217;obbligo di aderire a gruppi WhatsApp<\/b>\u00a0in assenza di previsione contrattuale o regolamentare. I messaggi scambiati in gruppi privati tra colleghi godono della tutela della segretezza della corrispondenza ex art. 15 Cost. e non possono essere utilizzati a fini disciplinari.<\/li>\n<li class=\"v1MsoNormal\"><b>Non esiste un orario generale<\/b>\u00a0entro cui le comunicazioni via WhatsApp possano essere obbligatoriamente recapitate al personale. Il diritto alla disconnessione \u2014 garantito dal CCNL e dal principio costituzionale di tutela del riposo \u2014 esclude qualsiasi obbligo di risposta fuori orario. Le fasce di contattabili devono essere definite dalla contrattazione integrativa di istituto.<\/li>\n<\/ol>\n<p class=\"v1MsoNormal\" style=\"text-align: right;\">Avv. Gianfranco Nunziata<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La diffusione capillare della messaggistica istantanea ha profondamente modificato le abitudini comunicative anche all&#8217;interno delle istituzioni scolastiche. Dirigenti scolastici, docenti e personale ATA fanno ormai uso quotidiano di WhatsApp per scambiarsi informazioni, convocazioni e, sempre pi\u00f9 spesso, veri e propri ordini di servizio. Tale prassi pone una serie di rilevanti questioni giuridiche che il presente &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":33,"featured_media":97053,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[15602,9204,34860,63,9,72,34861,34862,1],"tags":[242,41918,53,760,470,536,968],"class_list":["post-103636","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notizie","category-ata","category-copertina","category-docenti","category-notizie-dal-web","category-normative","category-primo-piano","category-ultime","category-uncategorized","tag-dirigente-scolastico","tag-diritto-alla-disconnessione","tag-docenti","tag-oggiscuola","tag-personale-ata","tag-scuola","tag-whatsapp"],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/whatsapp-messenger-icons.jpg?fit=288%2C288&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103636","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/33"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103636"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103636\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":103637,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103636\/revisions\/103637"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/97053"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103636"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103636"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103636"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}