{"id":103596,"date":"2026-06-07T21:13:49","date_gmt":"2026-06-07T19:13:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=103596"},"modified":"2026-06-07T21:13:49","modified_gmt":"2026-06-07T19:13:49","slug":"scrutini-esami-2026-proroga-contratto-supplenti-diritti-regole","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2026\/06\/07\/scrutini-esami-2026-proroga-contratto-supplenti-diritti-regole\/","title":{"rendered":"Scrutini ed esami 2026: Quando il supplente ha diritto alla proroga del contratto?"},"content":{"rendered":"<p>Con la chiusura dell&#8217;anno scolastico alle porte, torna puntuale uno dei nodi pi\u00f9 dibattuti nella gestione del personale docente a tempo determinato: i supplenti temporanei che si trovano in servizio all&#8217;ultimo giorno di lezione hanno diritto a proseguire il loro incarico per gli scrutini e per gli esami del primo ciclo di istruzione? E il dirigente scolastico \u00e8 obbligato a confermare, oppure pu\u00f2 avvalersi di altri docenti gi\u00e0 in servizio?<\/p>\n<p>La risposta non \u00e8 univoca e dipende da una distinzione fondamentale che la normativa contrattuale e le circolari ministeriali tracciano con precisione: quella tra la\u00a0<strong>proroga automatica<\/strong>\u00a0prevista dall&#8217;art. 37 del CCNL 29 novembre 2007 e la\u00a0<strong>stipula di un apposito contratto aggiuntivo<\/strong>\u00a0per i supplenti che non rientrano in quella fattispecie.<\/p>\n<h3><strong>La regola generale: l&#8217;art. 37 del CCNL e i suoi presupposti<\/strong><\/h3>\n<p>Il punto di partenza \u00e8 l&#8217;art. 37 del CCNL 29.11.2007, norma cardine in materia di continuit\u00e0 didattica e di mantenimento in servizio dei supplenti per le operazioni di fine anno. La disposizione prevede che, al fine di garantire appunto la continuit\u00e0 didattica, il supplente che ha sostituito un docente titolare assente per un\u00a0<strong>periodo non inferiore a 150 giorni continuativi<\/strong>\u00a0nell&#8217;anno scolastico \u2014 ridotto a\u00a0<strong>90 giorni per le classi terminali<\/strong>\u00a0\u2014 e che rientri in servizio dopo il 30 aprile (o non rientri affatto), ha diritto al\u00a0<strong>mantenimento in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali<\/strong>. In tale ipotesi si parla tecnicamente di\u00a0<em>proroga<\/em>\u00a0del contratto, che non subisce interruzioni tra il termine delle lezioni e le operazioni di scrutinio.<\/p>\n<h5>Come chiarito dalla Nota MIUR prot. n. 8556 del 10 giugno 2009:<\/h5>\n<p>&#8220;Per ragioni di continuit\u00e0 didattica, ove l&#8217;assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione comporta che l&#8217;eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturit\u00e0) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare.&#8221;\u00a0<em>[Tribunale Di Salerno, Sentenza n.593 del 26 Marzo 2025]<\/em><\/p>\n<p>La ratio della norma \u00e8 chiara: laddove un supplente ha seguito una classe per un periodo significativo dell&#8217;anno scolastico, garantire la presenza anche nella fase valutativa finale risponde all&#8217;interesse degli studenti e all&#8217;efficienza dell&#8217;azione educativa. Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza n. 52\/2023, ha confermato che la soglia dei 150 giorni non \u00e8 stata irragionevolmente stabilita dalla contrattazione collettiva:\u00a0<em>[Tribunale Ordinario Ferrara, sez. LA, sentenza n. 52\/2023]<\/em><\/p>\n<p>&#8220;Si ritiene che la soglia dei 150 giorni di assenza continuativa previsto dalla contrattazione collettiva per la proroga automatica non sia stata illegittimamente stabilita, dal momento che appare del tutto ragionevole limitare la previsione dell&#8217;automatismo della proroga del contratto, con il conseguente carico per la spesa pubblica della retribuzione del supplente per i giorni intermedi, solo ai casi di assenza del titolare significativamente prolungata.&#8221;\u00a0<em>[Tribunale Ordinario Ferrara, sez. LA, sentenza n. 52\/2023]<\/em><\/p>\n<h3><strong>Il caso dei supplenti &#8220;brevi&#8221;: nessun diritto automatico, ma possibilit\u00e0 di nuovo contratto<\/strong><\/h3>\n<p>Ben diversa \u00e8 la situazione del supplente nominato per pochi giorni o settimane verso la fine dell&#8217;anno scolastico, in sostituzione di un titolare la cui assenza non raggiunge le soglie previste dall&#8217;art. 37. In questi casi non si configura alcuna proroga automatica, e il docente supplente non vanta alcun diritto soggettivo a proseguire nel servizio per gli scrutini o per gli esami.<\/p>\n<p>Per questa categoria di personale, le istruzioni operative ministeriali hanno elaborato una soluzione alternativa e distinta: la stipula di un\u00a0<strong>apposito contratto<\/strong>\u00a0per i giorni strettamente necessari alle operazioni di valutazione finale. Come precisato dalla Nota MIUR prot. n. 9038 del 17 giugno 2009:<\/p>\n<p>&#8220;Per il restante personale docente temporaneo che \u2013 al di fuori delle ipotesi del sopracitato art. 37 \u2013 si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovr\u00e0 essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attivit\u00e0 di valutazione ma bens\u00ec uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all&#8217;ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attivit\u00e0 di scrutinio e valutazione finale.&#8221;.<\/p>\n<p>Elemento cruciale: la stipula di questo contratto aggiuntivo\u00a0<strong>non \u00e8 obbligatoria<\/strong>\u00a0per il dirigente scolastico. Si tratta di una facolt\u00e0 organizzativa, non di un obbligo giuridico. Il dirigente conserva pertanto piena discrezionalit\u00e0 nel decidere se impiegare il supplente uscente oppure se coprire le operazioni di scrutinio e di esame avvalendosi di\u00a0<strong>docenti gi\u00e0 in servizio presso l&#8217;istituto<\/strong>\u00a0e non altrimenti impegnati.<\/p>\n<h3><strong>Il dirigente pu\u00f2 utilizzare i docenti interni &#8220;a disposizione&#8221;?<\/strong><\/h3>\n<p>La risposta \u00e8 affermativa. L&#8217;ordinamento scolastico promuove l&#8217;utilizzo ottimale delle risorse umane interne all&#8217;istituzione scolastica, in coerenza con i principi di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa pubblica. La nota ministeriale sulle supplenze per l&#8217;a.s. 2026\/2027 ribadisce la gerarchia delle priorit\u00e0 nell&#8217;assegnazione degli incarichi, che impone di valorizzare il personale gi\u00e0 disponibile prima di ricorrere a nuovi contratti.<\/p>\n<p>Sul piano operativo, l&#8217;assenza di un membro del consiglio di classe \u2014 che sia il titolare in malattia o il supplente il cui contratto \u00e8 scaduto \u2014 determina semplicemente la nomina di un sostituto da parte del dirigente scolastico. Il TAR Calabria, con la sentenza n. 1986\/2019, ha confermato la piena legittimit\u00e0 di questo meccanismo: &#8220;L&#8217;eventuale assenza di un componente del consiglio di classe d\u00e0 luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.&#8221;<em>.<\/em><\/p>\n<p>Il dirigente pu\u00f2 pertanto nominare per le operazioni di scrutinio e per la commissione d&#8217;esame del primo ciclo un docente di matematica gi\u00e0 in servizio nell&#8217;istituto e non impegnato in altre commissioni, senza dover necessariamente contrattualizzare il supplente uscente.<\/p>\n<h3><strong>Gli esami di Stato del secondo ciclo: regole specifiche per i supplenti<\/strong><\/h3>\n<p>Discorso parzialmente diverso vale per gli\u00a0<strong>Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione<\/strong>. In questo contesto, i supplenti con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto possono essere designati commissari interni, con proroga del contratto fino al termine della sessione d&#8217;esame. I supplenti temporanei che ricadono nell&#8217;art. 37 del CCNL (assenza del titolare per almeno 90 giorni con rientro dopo il 30 aprile, trattandosi di classi terminali) hanno diritto sia alla proroga fino agli scrutini sia a un nuovo contratto per le operazioni d&#8217;esame, con oneri a carico della scuola sede degli esami.<\/p>\n<p>I supplenti che invece non rientrano in nessuna delle suddette categorie, qualora vengano designati come commissari (interni o esterni), sono trattati alla stregua di personale estraneo all&#8217;amministrazione e percepiscono esclusivamente i\u00a0<strong>compensi onnicomprensivi<\/strong>\u00a0connessi all&#8217;espletamento degli esami, senza che sia prevista alcuna specifica stipula contrattuale aggiuntiva.<\/p>\n<h3><strong>Il quadro del nuovo CCNL 2022-2024<\/strong><\/h3>\n<p>Sul piano della contrattazione collettiva, occorre ricordare che il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025, non ha modificato nella sostanza la disciplina delle supplenze temporanee e dei relativi diritti alla proroga, che restano ancorati all&#8217;impianto normativo del CCNL 2007 e alle note ministeriali di attuazione. Il nuovo contratto ha inciso principalmente sul trattamento economico \u2014 con incrementi stipendiali differenziati per anzianit\u00e0, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2024 \u2014 e sulla struttura delle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica, senza alterare il meccanismo della proroga ex art. 37.<\/p>\n<h3><strong>Schema riepilogativo: chi ha diritto a cosa<\/strong><\/h3>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<td><strong>Tipologia di supplente<\/strong><\/td>\n<td><strong>Condizioni<\/strong><\/td>\n<td><strong>Conseguenza<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Supplente con contratto fino al termine delle lezioni<\/td>\n<td>Titolare assente \u2265150 giorni; rientro dopo il 30 aprile<\/td>\n<td><strong>Proroga automatica<\/strong>\u00a0fino al termine degli scrutini\/esami (non maturit\u00e0)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Supplente su classi terminali<\/td>\n<td>Titolare assente \u226590 giorni; rientro dopo il 30 aprile<\/td>\n<td><strong>Proroga automatica<\/strong>\u00a0con soglia ridotta<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Supplente &#8220;breve&#8221; (non rientra nell&#8217;art. 37)<\/td>\n<td>Assenza del titolare inferiore alle soglie minime<\/td>\n<td><strong>Nessun diritto<\/strong>\u00a0alla proroga; eventuale nuovo contratto a discrezione del DS<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Supplente designato commissario interno (contratto 30\/06 o 31\/08)<\/td>\n<td>Qualsiasi tipo<\/td>\n<td>Proroga fino al termine della sessione d&#8217;esame<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Supplente esterno o non rientrante nelle categorie precedenti<\/td>\n<td>Qualsiasi tipo<\/td>\n<td>Solo compensi onnicomprensivi per esami; nessun contratto<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>La disciplina della proroga dei contratti supplenti per le operazioni di fine anno scolastico \u00e8 articolata e non consente generalizzazioni. Il diritto alla proroga\u00a0<em>automatica<\/em>\u00a0\u00e8 riservato ai soli supplenti che abbiano garantito la continuit\u00e0 didattica per un periodo significativo, nel rispetto delle soglie temporali fissate dall&#8217;art. 37 del CCNL. Al di fuori di tali ipotesi, il dirigente scolastico dispone di ampia discrezionalit\u00e0 organizzativa e pu\u00f2 legittimamente coprire gli scrutini e gli esami avvalendosi del personale gi\u00e0 in servizio nell&#8217;istituto, senza incorrere in alcuna violazione dei diritti del supplente uscente. Un principio che, in tempi di razionalizzazione delle risorse pubbliche, assume un rilievo operativo di primaria importanza per le istituzioni scolastiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Avv. Gianfranco Nunziata<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la chiusura dell&#8217;anno scolastico alle porte, torna puntuale uno dei nodi pi\u00f9 dibattuti nella gestione del personale docente a tempo determinato: i supplenti temporanei che si trovano in servizio all&#8217;ultimo giorno di lezione hanno diritto a proseguire il loro incarico per gli scrutini e per gli esami del primo ciclo di istruzione? 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