{"id":103480,"date":"2026-05-06T18:49:33","date_gmt":"2026-05-06T16:49:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=103480"},"modified":"2026-05-06T18:49:33","modified_gmt":"2026-05-06T16:49:33","slug":"elenchi-regionali-docenti-criticita-procedura-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2026\/05\/06\/elenchi-regionali-docenti-criticita-procedura-2026\/","title":{"rendered":"L\u2019irregolarit\u00e0 degli elenchi regionali: Tutti i punti deboli della nuova procedura ministeriale."},"content":{"rendered":"<h2><\/h2>\n<p>Gli elenchi regionali, istituiti ai sensi dell&#8217;articolo 399, comma 3-ter, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, rappresentano un nuovo canale per le immissioni in ruolo del personale docente a decorrere dall&#8217;anno scolastico 2026\/2027. Tali elenchi sono aggiornabili con cadenza annuale e vengono utilizzati per l&#8217;attribuzione di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato finalizzati al ruolo, per posti comuni e di sostegno.<\/p>\n<p>Il loro utilizzo \u00e8\u00a0<strong>subordinato<\/strong>\u00a0all&#8217;esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell&#8217;articolo 59, comma 10, del D.L. 73\/2021. Tuttavia, hanno priorit\u00e0 rispetto allo scorrimento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di prima fascia per i posti di sostegno.<\/p>\n<p>La procedura di presentazione delle istanze \u00e8 esclusivamente telematica e si svolge in un periodo definito, dal 6 al 25 maggio 2026, tramite il Portale Unico del reclutamento (InPA) o la Piattaforma Concorsi e Procedure selettive del Ministero.<\/p>\n<p><strong>Struttura e Ordinamento:<\/strong>\u00a0Gli elenchi sono costituiti per ogni regione (ad eccezione di Trentino-Alto Adige e Valle d&#8217;Aosta) e articolati per classe di concorso e tipologia di posto. L&#8217;ordinamento interno segue una precisa gerarchia:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Criterio cronologico dei concorsi<\/strong>: La priorit\u00e0 \u00e8 data dalla data di pubblicazione del bando di concorso.<\/li>\n<li><strong>Sezioni interne<\/strong>: All&#8217;interno della stessa procedura concorsuale, gli aspiranti sono divisi in due sezioni: la prima per chi ha svolto il concorso nella regione di iscrizione, la seconda per chi lo ha svolto altrove.<\/li>\n<li><strong>Punteggio<\/strong>: All&#8217;interno di ciascuna sezione, la graduazione avviene sulla base della somma dei punteggi della prova scritta e orale. In caso di parit\u00e0, si applicano le preferenze previste dal D.P.R. 487\/1994.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Gli aspiranti individuati devono accettare o rinunciare alla sede assegnata entro cinque giorni, pena la decadenza e la cancellazione dall&#8217;elenco.<\/p>\n<p><strong>Requisiti di Accesso<\/strong><\/p>\n<p>Possono presentare domanda di inserimento i candidati che possiedono congiuntamente i seguenti requisiti:<\/p>\n<ol>\n<li>Aver partecipato a una delle procedure concorsuali per posti comuni o di sostegno bandite a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2020, la cui graduatoria sia stata pubblicata entro termini specifici (31 agosto 2025 o tra il 1\u00b0 settembre e il 10 dicembre 2025). I concorsi validi includono, tra gli altri, il concorso ordinario 2020, lo straordinario 2020, i concorsi STEM e quelli legati al PNRR.<\/li>\n<li>Aver conseguito il punteggio minimo per il superamento della prova orale, fissato a 70\/100. Fa eccezione il concorso straordinario 2020 (D.D. 510\/2020), per il quale \u00e8 sufficiente aver ottenuto almeno 56 punti nella prova scritta.<\/li>\n<li>Non essere titolari di un contratto di docenza a tempo indeterminato n\u00e9 di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;abilitazione all&#8217;insegnamento non \u00e8 un requisito per l&#8217;iscrizione, ma deve essere conseguita entro l&#8217;anno scolastico di nomina per coloro che ne sono privi.<\/p>\n<p><strong>Soggetti Esclusi<\/strong><\/p>\n<p>Sono esclusi dalla possibilit\u00e0 di iscriversi agli elenchi regionali:<\/p>\n<ul>\n<li>I docenti gi\u00e0 titolari di un contratto a tempo indeterminato su qualsiasi tipologia di posto.<\/li>\n<li>I docenti con contratto a tempo determinato finalizzato all&#8217;immissione in ruolo, ai sensi dell&#8217;articolo 13, comma 2, e dell&#8217;articolo 18-bis, commi 4 e 5, del D.Lgs. 59\/2017.<\/li>\n<li>I candidati che, pur avendo partecipato ai concorsi utili, non hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto.<\/li>\n<li>I candidati\u00a0<strong><u>idonei<\/u><\/strong>\u00a0del concorso &#8220;Straordinario Bis&#8221; (D.D.G. 1081\/2022), i quali non sono contemplati dal decreto ministeriale attuativo.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Possibilit\u00e0 di Ricorso per gli Esclusi<\/strong><\/p>\n<p>Per i docenti idonei del concorso &#8220;Straordinario Bis&#8221; (D.D.G. 1081\/2022), le motivazioni di un eventuale ricorso si fondano su diversi vizi di legittimit\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Eccesso di potere<\/strong>: Il decreto ministeriale, atto di normazione secondaria, avrebbe ristretto illegittimamente la portata della norma primaria (art. 399, comma 3-ter, D.Lgs. 297\/94), che si riferisce genericamente ai candidati che hanno superato una prova orale in un concorso bandito dal 2020.<\/li>\n<li><strong>Violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza (art. 3 Cost.)<\/strong>: Si contesta la disparit\u00e0 di trattamento tra gli idonei dello &#8220;Straordinario Bis&#8221;, che hanno superato una prova orale, e gli idonei dello straordinario 2020, inclusi pur avendo sostenuto solo una prova scritta.<\/li>\n<li><strong>Violazione dei principi di imparzialit\u00e0 e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.)<\/strong>: L&#8217;esclusione viene vista come uno spreco di professionalit\u00e0 gi\u00e0 selezionate, in contrasto con la\u00a0<em>ratio<\/em>\u00a0della norma, volta a valorizzare le competenze gi\u00e0 accertate in sede concorsuale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c8 consigliabile l&#8217;invio di una diffida al Ministero e all&#8217;Ufficio Scolastico Regionale, come atto preliminare all&#8217;azione giurisdizionale.<\/p>\n<p><strong>Elementi di Criticit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>Quindi emergono diverse criticit\u00e0 relative al sistema degli elenchi regionali:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>L&#8217;esclusione degli idonei del concorso &#8220;Straordinario Bis&#8221;<\/strong>: Questo \u00e8 l&#8217;elemento pi\u00f9 controverso. L&#8217;esclusione \u00e8 definita come una &#8220;palese irragionevolezza e discriminazione&#8221; e una violazione di principi costituzionali, poich\u00e9 il decreto attuativo crea una disparit\u00e0 di trattamento ingiustificata tra procedure concorsuali analoghe.<\/li>\n<li><strong>Incertezza sui posti disponibili<\/strong>: Lo stesso decreto ministeriale ammette l&#8217;impossibilit\u00e0 di fornire &#8220;certezza sui posti effettivamente vacanti e disponibili nelle singole regioni&#8221; al momento della presentazione delle domande. Ci\u00f2 costringe i candidati a fare una scelta (per una sola regione) senza avere un quadro chiaro delle reali opportunit\u00e0 di assunzione.<\/li>\n<li><strong>Natura residuale e conseguenze stringenti<\/strong>: Il fatto che gli elenchi siano utilizzati solo in subordine ad altre graduatorie potrebbe tradursi in tempi di attesa lunghi e minori opportunit\u00e0. Inoltre, le conseguenze di una nomina sono molto rigide: l&#8217;accettazione di un posto comporta la cancellazione da tutte le altre classi di concorso dell&#8217;elenco, e la mancata accettazione nei termini equivale a una rinuncia definitiva con cancellazione dalla graduatoria.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: right;\">Avv. Gianfranco Nunziata<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gli elenchi regionali, istituiti ai sensi dell&#8217;articolo 399, comma 3-ter, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, rappresentano un nuovo canale per le immissioni in ruolo del personale docente a decorrere dall&#8217;anno scolastico 2026\/2027. 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