{"id":103302,"date":"2026-03-02T10:15:11","date_gmt":"2026-03-02T09:15:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=103302"},"modified":"2026-03-02T10:15:11","modified_gmt":"2026-03-02T09:15:11","slug":"vietato-fare-campagna-elettorale-in-classe-cosa-prevede-la-legge-par-condicio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2026\/03\/02\/vietato-fare-campagna-elettorale-in-classe-cosa-prevede-la-legge-par-condicio\/","title":{"rendered":"Vietato fare campagna elettorale in classe: cosa prevede la Legge &#8220;Par Condicio&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><strong>Dovere di &#8220;Par Condicio&#8221; e Neutralit\u00e0 della Scuola<\/strong><\/p>\n<p>Le dichiarazioni del Ministro Valditara trovano fondamento in un consolidato quadro normativo che impone alle pubbliche amministrazioni, incluse le istituzioni scolastiche, un dovere di neutralit\u00e0 e imparzialit\u00e0, specialmente durante i periodi elettorali e referendari.<\/p>\n<ol>\n<li><strong> La Legge sulla &#8220;Par Condicio&#8221; (Legge n. 28\/2000)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il riferimento normativo principale \u00e8 l&#8217;articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28. Questa disposizione stabilisce che: &#8220;dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto \u00e8 fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attivit\u00e0 di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l&#8217;efficace assolvimento delle proprie funzioni&#8221;.<\/p>\n<p>Le scuole, in quanto amministrazioni pubbliche, sono soggette a tale divieto. La finalit\u00e0 della norma \u00e8 quella di &#8220;evitare il rischio che le stesse possano fornire [&#8230;] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell&#8217;amministrazione e dei suoi organi titolari&#8221;.<\/p>\n<p>L&#8217;Autorit\u00e0 per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pi\u00f9 volte sanzionato istituzioni scolastiche per la violazione di questo principio. Ad esempio, sono state ritenute illegittime:<\/p>\n<ul>\n<li>La mail inviata da un Istituto Comprensivo contenente un messaggio del Sindaco e dell&#8217;Assessore alle famiglie degli alunni durante il periodo elettorale.<\/li>\n<li>La pubblicazione sul sito web di un Liceo Statale di un avviso relativo all&#8217;inaugurazione di un&#8217;opera alla presenza del Sindaco e di un Assessore regionale, in quanto la comunicazione non era n\u00e9 &#8220;indispensabile&#8221; n\u00e9 &#8220;impersonale&#8221;.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Questi precedenti confermano che le scuole non possono essere utilizzate, direttamente o indirettamente, come veicolo per comunicazioni che, pur non essendo propaganda esplicita, non rispettano i criteri di stretta necessit\u00e0 e impersonalit\u00e0, finendo per favorire una parte politica o una posizione referendaria.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> Il Principio di Imparzialit\u00e0 e il &#8220;Contraddittorio&#8221;<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Al di l\u00e0 del divieto di comunicazione istituzionale, vige un pi\u00f9 ampio principio di imparzialit\u00e0 dell&#8217;amministrazione pubblica (art. 97 della Costituzione), che si applica anche alle attivit\u00e0 informative organizzate dalle scuole. Se una scuola decide di organizzare un&#8217;iniziativa di approfondimento su temi referendari, non sta svolgendo propaganda vietata, ma un&#8217;attivit\u00e0 educativa. Tuttavia, tale attivit\u00e0 deve essere gestita in modo da garantire &#8220;il massimo equilibrio informativo e la pluralit\u00e0 delle voci .<\/p>\n<p>Ci\u00f2 significa che non \u00e8 possibile organizzare eventi &#8220;a favore del no o a favore del s\u00ec senza la controparte&#8221;. La necessit\u00e0 di un &#8220;equilibrato contraddittorio&#8221; \u00e8 un principio cardine per assicurare la completezza e l&#8217;imparzialit\u00e0 dell&#8217;informazione. Una circolare ministeriale del 7 novembre 2025 ha ribadito questo concetto, raccomandando &#8220;la presenza di ospiti ed esperti di comprovata competenza per favorire un confronto sereno tra posizioni diverse&#8221;.<\/p>\n<p>Pertanto, le dichiarazioni del Ministro che richiamano al rispetto della &#8220;par condicio&#8221; e minacciano sanzioni in caso di &#8220;propaganda o indottrinamento&#8221; appaiono legittime, in quanto eco dei doveri di neutralit\u00e0, imparzialit\u00e0 e pluralismo imposti dalla legge alle istituzioni scolastiche.<\/p>\n<p><strong>Rischi Disciplinari per Dirigenti e Personale Scolastico<\/strong><\/p>\n<p>La violazione dei doveri di imparzialit\u00e0 e neutralit\u00e0 pu\u00f2 configurare un illecito disciplinare per il personale della scuola, inclusi i Dirigenti Scolastici. Le sanzioni non derivano da una specifica norma che punisce la &#8220;violazione della par condicio&#8221;, ma dalla riconduzione di tale condotta a violazioni di obblighi pi\u00f9 generali previsti dal CCNL.<\/p>\n<ol>\n<li><strong> Obblighi del Dipendente Pubblico<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;art. 23 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 stabilisce che il dipendente deve conformare la propria condotta al dovere di servire la Repubblica con imparzialit\u00e0, anteponendo l&#8217;interesse pubblico a quello privato e rispettando i principi di correttezza. L&#8217;organizzazione di un evento a senso unico su un tema referendario pu\u00f2 essere interpretata come una violazione di tali obblighi.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> Fattispecie di Illecito Disciplinare<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il Codice Disciplinare (art. 25 del CCNL 2019-2021) prevede sanzioni per diverse mancanze, tra cui:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>&#8220;Condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi&#8221;<\/strong>\u00a0(comma 3, lett. b). Gli studenti e le loro famiglie sono considerati &#8220;utenti&#8221; del servizio scolastico.<\/li>\n<li><strong>&#8220;Violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti&#8221;<\/strong>\u00a0(comma 3, lett. i), una clausola generale che pu\u00f2 ricomprendere la violazione dei doveri di imparzialit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per il personale docente, l&#8217;art. 48 dello stesso CCNL richiama la disciplina del D.Lgs. 297\/1994 e introduce una specifica sanzione per\u00a0<strong>&#8220;condotte e comportamenti non coerenti, anche nell&#8217;uso dei canali sociali informatici, con le finalit\u00e0 della comunit\u00e0 educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse&#8221;<\/strong>\u00a0(comma 2, lett. a). L&#8217;indottrinamento o la propaganda potrebbero essere considerati non coerenti con la finalit\u00e0 educativa, che \u00e8 quella di sviluppare il pensiero critico.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong> Libert\u00e0 di Insegnamento vs. Propaganda<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00c8 fondamentale distinguere la propaganda dalla libert\u00e0 di insegnamento. In effetti, il CCNL per il personale AFAM (applicabile in via analogica per i principi espressi) stabilisce che &#8220;I docenti non possono essere sanzionati per comportamenti che rientrano nell&#8217;esercizio della libert\u00e0 di insegnamento&#8221;. Tuttavia, la linea di demarcazione sembra essere il rispetto del pluralismo. L&#8217;attivit\u00e0 didattica diventa propaganda o indottrinamento quando, anzich\u00e9 promuovere un confronto critico tra diverse posizioni, ne impone una sola, violando il dovere di imparzialit\u00e0 e le finalit\u00e0 educative della scuola.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong> Tipologia delle Sanzioni<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Le sanzioni disciplinari sono applicate secondo i principi di gradualit\u00e0 e proporzionalit\u00e0. A seconda della gravit\u00e0 della violazione, il personale scolastico potrebbe incorrere in:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rimprovero verbale o scritto.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Multa<\/strong>\u00a0di importo variabile.<\/li>\n<li><strong>Sospensione dal servizio<\/strong>\u00a0con privazione della retribuzione (fino a 10 giorni o, per casi pi\u00f9 gravi, anche superiore).<\/li>\n<li><strong>Licenziamento<\/strong>\u00a0con o senza preavviso, per le infrazioni pi\u00f9 gravi .<\/li>\n<\/ul>\n<p>I Dirigenti Scolastici hanno una responsabilit\u00e0 aggravata, in quanto \u00e8 loro dovere vigilare sul rispetto delle norme e garantire l&#8217;imparzialit\u00e0 delle iniziative scolastiche. Una loro negligenza o un loro coinvolgimento attivo in attivit\u00e0 propagandistiche li esporrebbe direttamente a procedimenti disciplinari.<\/p>\n<p>In conclusione, le dichiarazioni del Ministro Valditara sono supportate da un quadro normativo che impone alle scuole un dovere di neutralit\u00e0 e imparzialit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Avv. Gianfranco Nunziata<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dovere di &#8220;Par Condicio&#8221; e Neutralit\u00e0 della Scuola Le dichiarazioni del Ministro Valditara trovano fondamento in un consolidato quadro normativo che impone alle pubbliche amministrazioni, incluse le istituzioni scolastiche, un dovere di neutralit\u00e0 e imparzialit\u00e0, specialmente durante i periodi elettorali e referendari. La Legge sulla &#8220;Par Condicio&#8221; (Legge n. 28\/2000) Il riferimento normativo principale \u00e8 &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":33,"featured_media":93752,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[15602,34860,9,72,34861,34862,1],"tags":[41625,41626,760,41623,41624,5676,548],"class_list":["post-103302","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notizie","category-copertina","category-notizie-dal-web","category-normative","category-primo-piano","category-ultime","category-uncategorized","tag-imparzialita","tag-legge-28-del-2000","tag-oggiscuola","tag-par-condicio","tag-propaganda-elettorale","tag-sanzioni-disciplinari","tag-scuole"],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/vietato-e1772442850291.jpg?fit=600%2C400&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103302"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/33"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103302"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103302\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":103303,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103302\/revisions\/103303"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/93752"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103302"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103302"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103302"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}