{"id":103286,"date":"2026-02-20T10:19:27","date_gmt":"2026-02-20T09:19:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=103286"},"modified":"2026-02-20T10:19:27","modified_gmt":"2026-02-20T09:19:27","slug":"chi-puo-chiedere-i-3-giorni-di-permesso-e-il-congedo-biennale-requisiti-e-priorita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2026\/02\/20\/chi-puo-chiedere-i-3-giorni-di-permesso-e-il-congedo-biennale-requisiti-e-priorita\/","title":{"rendered":"Chi Pu\u00f2 Chiedere i 3 Giorni di Permesso e il Congedo Biennale? Requisiti e Priorit\u00e0\u00a0"},"content":{"rendered":"<p>I permessi e i congedi per l&#8217;assistenza a familiari con disabilit\u00e0 grave sono regolamentati principalmente dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con successive modifiche e integrazioni, tra cui il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105. Le disposizioni si applicano anche al personale del comparto scuola, sebbene per alcune modalit\u00e0 di fruizione possano esserci specificit\u00e0 contrattuali.<\/p>\n<ol>\n<li><strong> Permessi di 3 giorni retribuiti al mese (Legge 104\/92)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Quando si possono chiedere?<\/strong><\/p>\n<p>I tre giorni di permesso mensile retribuito possono essere richiesti quando la persona da assistere si trova in situazione di handicap grave, accertata ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 3, della Legge 104\/92, tramite certificazione della commissione medica. \u00c8 fondamentale che la persona con disabilit\u00e0 grave non sia ricoverata a tempo pieno (h24) presso una struttura sanitaria, salvo specifiche eccezioni documentate, come l&#8217;interruzione del ricovero per visite o terapie, il ricovero in stato vegetativo o con prognosi infausta, o la necessit\u00e0 di assistenza genitoriale\/familiare certificata dai sanitari. Questi permessi sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, non comportano la riduzione delle ferie n\u00e9 della tredicesima mensilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Chi li pu\u00f2 chiedere?<\/strong><\/p>\n<p>A partire dal 13 agosto 2022, con l&#8217;entrata in vigore del Decreto Legislativo 105\/2022, \u00e8 stato eliminato il principio del &#8220;referente unico dell&#8217;assistenza&#8221;. Ci\u00f2 significa che pi\u00f9 soggetti aventi diritto possono richiedere e fruire dei 3 giorni di permesso mensile, alternativamente tra loro, per assistere la stessa persona con disabilit\u00e0 grave, fermo restando il limite complessivo di tre giorni per l&#8217;assistenza a tale individuo.<\/p>\n<p>I soggetti legittimati a richiedere i permessi sono:<\/p>\n<ul>\n<li>Il lavoratore disabile in situazione di gravit\u00e0 per s\u00e9 stesso.<\/li>\n<li>Il coniuge, la parte di un&#8217;unione civile o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravit\u00e0.<\/li>\n<li>I genitori (biologici o adottivi) della persona disabile in situazione di gravit\u00e0.<\/li>\n<li>I parenti o affini entro il secondo grado della persona disabile in situazione di gravit\u00e0.<\/li>\n<li>I parenti o affini entro il terzo grado della persona disabile in situazione di gravit\u00e0, ma solo in via eccezionale e subordinatamente al fatto che i genitori o il coniuge\/parte dell&#8217;unione civile\/convivente di fatto della persona disabile abbiano compiuto i 65 anni di et\u00e0, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Un lavoratore pu\u00f2 assistere pi\u00f9 persone con disabilit\u00e0 grave, a condizione che si tratti del coniuge, della parte di un&#8217;unione civile, del convivente di fatto, di un parente o affine entro il primo grado, o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilit\u00e0 in situazione di gravit\u00e0 abbiano compiuto i 65 anni di et\u00e0, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti.<\/p>\n<p><strong>Occorre la residenza con la persona disabile?<\/strong><\/p>\n<p>Per i permessi di 3 giorni mensili, la convivenza non \u00e8 un requisito esplicito per tutti i beneficiari. Tuttavia, per il convivente di fatto, la convivenza deve risultare da certificazione anagrafica. Nel caso in cui la persona disabile risieda in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, quest&#8217;ultimo \u00e8 tenuto ad attestare il raggiungimento del luogo di residenza dell&#8217;assistito con titolo di viaggio o altra documentazione idonea. Questo implica che la residenza non deve essere necessariamente la stessa, ma la distanza geografica comporta un onere documentale aggiuntivo.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> Congedo biennale straordinario (Art. 42 del D.Lgs. 151\/2001)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Chi lo pu\u00f2 chiedere?<\/strong><\/p>\n<p>Il congedo straordinario \u00e8 un periodo di astensione dal lavoro, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell&#8217;arco della vita lavorativa, per assistere una persona con disabilit\u00e0 grave. Durante questo periodo si percepisce un&#8217;indennit\u00e0 dall&#8217;INPS, ma non si ha diritto alla retribuzione piena e non si possono svolgere altre attivit\u00e0 lavorative. Il periodo \u00e8 coperto da contribuzione figurativa.<br \/>\nL&#8217;accesso al congedo straordinario segue un ordine di priorit\u00e0 tassativo, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del soggetto prioritario:<\/p>\n<ol>\n<li>Il &#8220;coniuge convivente&#8221;, la &#8220;parte dell&#8217;unione civile convivente&#8221; o il &#8220;convivente di fatto&#8221; della persona disabile in situazione di gravit\u00e0. L&#8217;inclusione del convivente di fatto \u00e8 stata introdotta dal D.Lgs. 105\/2022 ed \u00e8 stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale.<\/li>\n<li>Il padre o la madre (anche adottivi o affidatari) della persona disabile in situazione di gravit\u00e0, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei soggetti al punto 1.<\/li>\n<li>Uno dei &#8220;figli conviventi&#8221; della persona disabile in situazione di gravit\u00e0, nel caso in cui il coniuge\/parte dell&#8217;unione civile\/convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.<\/li>\n<li>Uno dei &#8220;fratelli o sorelle conviventi&#8221; della persona disabile in situazione di gravit\u00e0, nel caso in cui i soggetti di cui ai punti precedenti siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.<\/li>\n<li>Un &#8220;parente o affine entro il terzo grado convivente&#8221; della persona disabile in situazione di gravit\u00e0, nel caso in cui i soggetti di cui ai punti precedenti siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La &#8220;mancanza&#8221; non si riferisce solo all&#8217;assenza naturale e giuridica, ma include anche situazioni come divorzio, separazione legale o abbandono. Le patologie invalidanti sono quelle a carattere permanente indicate dall&#8217;art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000.<\/p>\n<p>Quindi, la &#8220;mancanza&#8221; non si riferisce a una semplice indisponibilit\u00e0 o a un rifiuto. La giurisprudenza e le circolari amministrative lo interpretano in senso giuridico e naturalistico, includendo situazioni come il celibato, lo stato di figlio non riconosciuto, il divorzio, la separazione legale o l&#8217;abbandono, che devono essere debitamente certificate da un&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o da altra pubblica autorit\u00e0. Non rientra in questa categoria la mera esistenza di un impegno lavorativo.<\/p>\n<p>il Consiglio di Stato e il TAR Calabria hanno ribadito la necessit\u00e0 di provare la &#8220;mancanza, il decesso o la presenza di patologie invalidanti&#8221; dei soggetti prioritari per poter accedere al beneficio, sottolineando che l&#8217;amministrazione deve valutare la situazione per contrastare eventuali tentativi di sviamento dalle finalit\u00e0 della legge [Consiglio di Stato n. 650 del 2021].<\/p>\n<p><strong>Occorre la residenza?<\/strong><\/p>\n<p>S\u00ec, il requisito della convivenza \u00e8 richiesto per tutti i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario, ad eccezione dei genitori che assistono il figlio disabile.<br \/>\nLa convivenza \u00e8 intesa come coabitazione nello stesso appartamento (residenza anagrafica), ma sono ammesse deroghe per dimora abituale nello stesso stabile (appartamenti distinti con lo stesso numero civico) o dimora temporanea.<\/p>\n<p>Il D.Lgs. 105\/2022 ha chiarito che il diritto al congedo spetta anche se la convivenza \u00e8 instaurata successivamente alla richiesta, ma deve essere garantita per tutta la durata della fruizione del congedo. Il richiedente deve dichiarare l&#8217;impegno a instaurare e mantenere la convivenza.<\/p>\n<p><strong>Se la moglie del disabile si rifiuta, pu\u00f2 chiedere il congedo la figlia del disabile?<\/strong><\/p>\n<p>S\u00ec, la figlia del disabile (se convivente) pu\u00f2 chiedere il congedo straordinario se la moglie del disabile (coniuge convivente) rientra nelle condizioni di &#8220;mancanza, decesso o patologie invalidanti&#8221;.<br \/>\nCome accennato, la &#8220;mancanza&#8221; include l&#8217;abbandono. Se il rifiuto della moglie di assistere il disabile si configura come un abbandono (anche non formalizzato legalmente, ma oggettivamente accertabile), ci\u00f2 potrebbe far scattare la possibilit\u00e0 per il soggetto successivo nell&#8217;ordine di priorit\u00e0, ovvero la figlia convivente, di richiedere il congedo. La Circolare INPS n. 28\/2012 menziona &#8220;qualsiasi altra causa&#8221; che faccia venire meno il soggetto prioritario.<\/p>\n<p><strong>La nipote pu\u00f2 chiedere il congedo biennale straordinario per assistere la nonna, anche se la madre della nipote (figlia della nonna) ha un&#8217;altra residenza, a patto che vengano rispettati determinati requisiti stringenti, in particolare la convivenza?<\/strong><\/p>\n<p>La nipote \u00e8 un parente di secondo grado (figlia della figlia) o terzo grado (figlia del figlio\/a del fratello\/sorella del genitore). Per poter richiedere il congedo straordinario, la nipote rientra nella quinta e ultima categoria dell&#8217;ordine di priorit\u00e0 (&#8220;parente o affine entro il terzo grado convivente&#8221;).<br \/>\nAffinch\u00e9 la nipote possa accedere al congedo, \u00e8 necessario che\u00a0<em>tutti<\/em>\u00a0i soggetti con priorit\u00e0 superiore (coniuge\/parte unione civile\/convivente di fatto, genitori, figli, fratelli\/sorelle) siano &#8220;mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti&#8221;.<\/p>\n<p>Il fatto che la madre della nipote (figlia della nonna) abbia un&#8217;altra residenza non la rende automaticamente &#8220;mancante&#8221; o &#8220;affetta da patologie invalidanti&#8221; ai fini dell&#8217;ordine di priorit\u00e0 del congedo biennale. La semplice non convivenza della figlia non \u00e8 sufficiente a farla considerare &#8220;mancante&#8221; se \u00e8 comunque idonea e disponibile all&#8217;assistenza. L&#8217;ordine di priorit\u00e0 \u00e8 stringente e la &#8220;mancanza&#8221; del soggetto prioritario deve essere oggettivamente accertata.<\/p>\n<p>Pertanto, la nipote potr\u00e0 chiedere il congedo solo se la figlia della nonna (madre della nipote) \u00e8 effettivamente impossibilitata ad assistere la nonna per una delle cause previste (mancanza, decesso, patologie invalidanti), e la nipote stessa instauri la convivenza con la nonna.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong> Cumulabilit\u00e0: Chi ha usufruito del congedo biennale pu\u00f2 dopo usufruire dei 3 giorni?<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>S\u00ec, \u00e8 possibile cumulare la fruizione del congedo straordinario con i permessi di 3 giorni mensili, ma non nello stesso giorno.<\/p>\n<p>I genitori di figli disabili gravi rappresentano un&#8217;eccezione, potendo fruire di entrambe le tipologie di benefici (congedo biennale e permessi Legge 104\/92) anche alternativamente nello stesso mese, ma non nello stesso giorno.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong> Conseguenze dell&#8217;uso illegittimo del congedo biennale<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;uso improprio o illegittimo dei permessi e del congedo previsti dalla Legge 104\/92 pu\u00f2 avere gravi conseguenze. La giurisprudenza ha pi\u00f9 volte confermato la legittimit\u00e0 del licenziamento per giusta causa in caso di abuso, poich\u00e9 tale condotta lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro e configura una frode ai danni dell&#8217;INPS.<\/p>\n<p>In particolare, l&#8217;utilizzo del congedo per svolgere attivit\u00e0 diverse dall&#8217;assistenza al disabile configura un abuso per sviamento dalla funzione propria del diritto, idoneo ad integrare una giusta causa di licenziamento. La Corte di Cassazione ha ribadito che l&#8217;accertamento della mancanza di nesso causale tra l&#8217;assenza dal lavoro e l&#8217;assistenza al disabile, o l&#8217;utilizzo dei permessi per scopi estranei all&#8217;assistenza, giustifica il licenziamento. L&#8217;INPS, o il datore di lavoro, possono accertare l&#8217;insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei diritti, comportando la decadenza dai benefici.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Avv. Gianfranco Nunziata<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I permessi e i congedi per l&#8217;assistenza a familiari con disabilit\u00e0 grave sono regolamentati principalmente dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con successive modifiche e integrazioni, tra cui il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105. 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