{"id":102279,"date":"2025-05-18T19:28:30","date_gmt":"2025-05-18T17:28:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=102279"},"modified":"2025-05-18T19:38:30","modified_gmt":"2025-05-18T17:38:30","slug":"scuola-scrutini-ed-esami-docenti-tra-conferme-e-proroghe-in-servizio-le-note-di-riferimento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2025\/05\/18\/scuola-scrutini-ed-esami-docenti-tra-conferme-e-proroghe-in-servizio-le-note-di-riferimento\/","title":{"rendered":"Scuola, scrutini ed esami: docenti tra conferme e proroghe in servizio. Le note di riferimento"},"content":{"rendered":"<p>Il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universit\u00e0 e della Ricerca con le due note, la n. 8556 e la n. 9038 del 2009,\u00a0 chiarisce le modalit\u00e0 di contratto per il personale supplente, sia docente che ATA, durante le operazioni di scrutinio e valutazione finale. Queste indicazioni sono fondamentali per garantire la continuit\u00e0 didattica e il corretto funzionamento delle attivit\u00e0 scolastiche.<\/p>\n<h2>Proroghe delle supplenze per il personale ATA<\/h2>\n<h3>Nota n. 8556\/2009<\/h3>\n<p>L&#8217;articolo 1, comma 7, del Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA stabilisce che le supplenze temporanee fino al termine delle attivit\u00e0 didattiche possono essere prorogate. Questa proroga \u00e8 consentita solo quando non \u00e8 possibile garantire le necessit\u00e0 scolastiche attraverso l&#8217;impiego di personale a tempo indeterminato o supplente annuale. La nota evidenzia l&#8217;importanza di queste proroghe, in particolare per affrontare le nuove e complesse attivit\u00e0 di recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, che possono richiedere un maggiore coinvolgimento durante i mesi di luglio e agosto.<\/p>\n<p>Le istituzioni scolastiche sono invitate a informare i Dirigenti riguardo alla possibilit\u00e0 di richiedere la proroga delle supplenze. Tale richiesta deve essere motivata e presentata al Direttore dell\u2019Ufficio Scolastico Regionale tramite gli Uffici Provinciali. Solo dopo un&#8217;attenta valutazione delle necessit\u00e0 specifiche delle varie sedi scolastiche, sar\u00e0 possibile ottenere l&#8217;autorizzazione per la proroga. \u00c8 importante sottolineare che le supplenze temporanee del personale ATA possono anch&#8217;esse essere prorogate, con oneri a carico del bilancio delle istituzioni scolastiche, eccetto per le supplenze derivanti da congedi obbligatori per maternit\u00e0.<\/p>\n<h2>Mantenimento in servizio per il personale Docente<\/h2>\n<h3>Nota n. 8556\/2009<\/h3>\n<p>Per quanto concerne il personale docente, l&#8217;articolo 37 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) stabilisce che, per garantire la continuit\u00e0 didattica, i supplenti devono essere mantenuti in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali se l&#8217;assenza del docente titolare si protrae per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 giorni per le classi terminali. Questa disposizione si applica a tutti i docenti supplenti temporanei in servizio fino alla fine delle lezioni.<\/p>\n<p>Tuttavia, \u00e8 cruciale notare che, secondo la nota n. 8556, il contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni deve essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturit\u00e0) di giugno, ai quali il supplente ha diritto di partecipare.<\/p>\n<h3>Nota n. 9038\/2009: rettifica e chiarimenti<\/h3>\n<p>La nota n. 9038 del 17 giugno 2009 offre un chiarimento e una parziale rettifica delle disposizioni contenute nella nota n. 8556. In particolare, si specifica che le disposizioni riguardanti il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali si applicano esclusivamente ai supplenti che sostituiscono docenti rientranti dopo il 30 aprile.<\/p>\n<p>Per il restante personale docente supplente temporaneo, che si trova in servizio al termine delle lezioni ma non rientra nelle specifiche ipotesi di cui all&#8217;articolo 37, \u00e8 necessario stipulare un contratto specifico. Questo contratto dovr\u00e0 coprire il periodo strettamente necessario per le attivit\u00e0 di scrutinio e valutazione finale, includendo il tempo che va dal primo all&#8217;ultimo giorno di presenza del docente supplente nelle suddette attivit\u00e0.<\/p>\n<p>In caso di operazioni suppletive di scrutinio nelle scuole secondarie di secondo grado, che possono verificarsi nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, sar\u00e0 necessario stipulare un contratto di supplenza temporanea. Questo contratto dovr\u00e0 coprire il periodo dal primo all&#8217;ultimo giorno degli scrutini suppletivi e prevedere un numero di ore settimanali pari a quelle dell&#8217;ultimo contratto del supplente o, in alternativa, a quelle dell&#8217;insegnante sostituito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universit\u00e0 e della Ricerca con le due note, la n. 8556 e la n. 9038 del 2009,\u00a0 chiarisce le modalit\u00e0 di contratto per il personale supplente, sia docente che ATA, durante le operazioni di scrutinio e valutazione finale. 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