{"id":101714,"date":"2024-12-01T18:03:02","date_gmt":"2024-12-01T17:03:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=101714"},"modified":"2024-12-01T18:03:02","modified_gmt":"2024-12-01T17:03:02","slug":"bigenitorialita-a-scuola-la-circolare-mim-che-tutela-i-diritti-dei-minori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2024\/12\/01\/bigenitorialita-a-scuola-la-circolare-mim-che-tutela-i-diritti-dei-minori\/","title":{"rendered":"Bigenitorialit\u00e0 a Scuola: La circolare MIM che tutela i diritti dei minori"},"content":{"rendered":"<p>La legge 54\/2006 e successive modifiche e integrazioni hanno sancito il principio della bigenitorialit\u00e0 per i genitori separati\/divorziati e, successivamente, anche per i figli nati fuori dal matrimonio (D. Lgs 154\/2013). Questo principio sottolinea che la funzione educativa deve tener conto, in via primaria, della necessit\u00e0 di sviluppo della personalit\u00e0 del figlio, riconoscendolo come soggetto portatore di diritti propri anzich\u00e9 delle aspettative e degli interessi personali dei genitori. La centralit\u00e0 dei diritti personali del minore e dei suoi superiori interessi \u00e8 il fulcro della riforma, realizzata attraverso una bigenitorialit\u00e0 concreta nella vita quotidiana.<\/p>\n<h4><strong>Applicazione della legge sull&#8217;affido condiviso<\/strong><\/h4>\n<p>A quasi vent&#8217;anni dall&#8217;approvazione della legge sull&#8217;affido condiviso, nonostante i significativi progressi, essa non ha ancora trovato una piena e concreta attuazione nella vita scolastica dei minori. Il Ministero dell&#8217;Istruzione, con la circolare 5336\/2015, ha chiarito e ribadito la necessit\u00e0 di garantire il diritto alla bigenitorialit\u00e0 nelle scuole, a seguito di molteplici segnalazioni di mancata ottemperanza alla legge 54\/2006.<\/p>\n<h4><strong>Ruolo attivo dei Dirigenti Scolastici<\/strong><\/h4>\n<p>Il Ministero ha ritenuto necessario fornire al personale scolastico chiarimenti e indicazioni operative sulla gestione dei figli di genitori separati. I Dirigenti scolastici devono svolgere un ruolo attivo a tutela e sostegno degli alunni di genitori separati, incoraggiando, favorendo e garantendo l\u2019esercizio del diritto\/dovere del genitore separato o divorziato, anche se non affidatario e\/o non collocatario, di vigilare sull\u2019istruzione ed educazione dei figli. Questo include facilitare l&#8217;accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attivit\u00e0 scolastiche ed extrascolastiche.<\/p>\n<h4><strong>Necessit\u00e0 del consenso di entrambi i genitori<\/strong><\/h4>\n<p>Per le autorizzazioni richieste dall&#8217;Istituzione scolastica, \u00e8 necessario distinguere tra azioni genitoriali di maggiore interesse per il figlio e quelle di ordinaria amministrazione. Gli articoli 337 bis-ter-quater del Codice Civile disciplinano l&#8217;esercizio della responsabilit\u00e0 genitoriale, stabilendo che essa \u00e8 esercitata da entrambi i genitori anche in caso di separazione, salvo diversa disposizione. Le decisioni di maggiore interesse, come quelle relative all&#8217;istruzione, educazione e salute, devono essere prese congiuntamente, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere prese disgiuntamente.<\/p>\n<h4><strong>Indicazioni operative per le scuole<\/strong><\/h4>\n<p>La nota MIUR n. 5336 del 2 settembre 2015 fornisce indicazioni operative per la concreta attuazione della legge 54\/2006 in ambito scolastico. Ad esempio, se risulta impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori o se un genitore \u00e8 irreperibile, \u00e8 consigliabile inserire nella modulistica una dichiarazione che il genitore \u00e8 consapevole delle conseguenze amministrative e penali per dichiarazioni non veritiere, ai sensi del DPR 445\/2000. Questo permette alla scuola di liberarsi da eventuali responsabilit\u00e0 derivanti da dichiarazioni non veritiere del genitore.<\/p>\n<h4><strong>Chiarimenti normativi e pratiche amministrative<\/strong><\/h4>\n<p>L\u2019art. 316 c.c., comma 1, stabilisce che entrambi i genitori hanno la responsabilit\u00e0 genitoriale, che \u00e8 esercitata di comune accordo, tenendo conto delle capacit\u00e0, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. L\u2019iscrizione a scuola e tutte le sue implicazioni (scelta dell\u2019istituto, scelta dell\u2019indirizzo di studi, scelta di avvalersi o meno dell\u2019insegnamento della religione cattolica, ecc.) richiedono l&#8217;accordo tra i genitori, trattandosi di una decisione che pu\u00f2 condizionare l\u2019apprendimento e la formazione del minore. Tuttavia, n\u00e9 la normativa in materia n\u00e9 la modulistica ministeriale prevedono la doppia firma, intendendo come tacito l\u2019accordo del genitore non firmatario.<\/p>\n<h4><strong>Situazioni di conflitto tra genitori<\/strong><\/h4>\n<p>Nei conflitti tra genitori, pu\u00f2 risultare impossibile acquisire il consenso di entrambi. La circolare 5336 del 02\/09\/2015 suggerisce una via d\u2019uscita per tali situazioni, prevedendo che, laddove per la gestione delle pratiche riguardanti il minore non sia possibile ottenere il consenso scritto di entrambi i genitori o laddove un genitore sia irreperibile, si includa nella modulistica la seguente affermazione: \u00abIl genitore, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verit\u00e0 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di aver effettuato la scelta\/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilit\u00e0 genitoriale di cui agli artt. 316, 337-ter e 337-quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori\u00bb.<\/p>\n<p>Alla luce delle considerazioni emerse, il ruolo degli istituti scolastici \u00e8 centrale e strategico per la tutela del diritto del minore a una concreta bigenitorialit\u00e0. Il Ministero dell&#8217;Istruzione confida nell\u2019intervento dei singoli istituti scolastici affinch\u00e9 si adoperino concretamente per favorire il rispetto delle norme e promuovere i diritti educativi dei minori figli di genitori separati, divorziati, non conviventi e non collocatari.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Avv. Maria Rosaria Petrillo<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Avv. Nunzia Tufano<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La legge 54\/2006 e successive modifiche e integrazioni hanno sancito il principio della bigenitorialit\u00e0 per i genitori separati\/divorziati e, successivamente, anche per i figli nati fuori dal matrimonio (D. Lgs 154\/2013). 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