{"id":101509,"date":"2024-10-14T15:44:26","date_gmt":"2024-10-14T13:44:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=101509"},"modified":"2024-10-14T15:44:26","modified_gmt":"2024-10-14T13:44:26","slug":"mobilita-dirigenti-scolastici-lavv-versace-ottiene-il-trasferimento-anche-su-reggenze","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2024\/10\/14\/mobilita-dirigenti-scolastici-lavv-versace-ottiene-il-trasferimento-anche-su-reggenze\/","title":{"rendered":"Mobilit\u00e0 Dirigenti Scolastici. L&#8217;Avv. Versace ottiene il trasferimento anche su reggenze"},"content":{"rendered":"<p><strong>Accoglimento giudiziario da parte del Tribunale Ordinario in funzione Giudice del Lavoro \u2013 di un Dirigente Scolastico \u2013 con i benefici della legge 104\/1992 &#8211; di essere trasferito tra quelle vacanti o disponibili, anche eventualmente in reggenza.\u00a0<\/strong><\/p>\n<h3><strong>Il caso<\/strong><\/h3>\n<p>In data 27 settembre 2024, il Tribunale di Foggia, sez. Lavoro, la Dott.ssa Angela Vitarelli, con Ordinanza di accoglimento totale n. 40293, ha accolto il ricorso proposto dal Dirigente Scolastico, con i benefici della legge 104\/1992, perch\u00e9 si \u00e8 visto negare la mobilit\u00e0 interregionale per l\u2019a.s. 2024\/2025, il quale aveva chiesto il trasferimento dalla Regione Puglia verso al Regione Molise.<\/p>\n<h3><strong>Novit\u00e0 giurisprudenziale<\/strong><\/h3>\n<p>Pertanto il Giudice del Lavoro, la Dott.ssa Vitarelli, accogliendo la tesi dell\u2019Avv. Giuseppe Versace, quale difensore del Dirigente Scolastico, si tratta di un\u2019ordinanza storica che \u00e8 la prima presso il Tribunale di Foggia a riconoscere il diritto dei Dirigenti Scolastici, in quanto titolari dei benefici della legge 104\/1992, <u>di essere trasferiti nelle sedi scolastiche tra quelle vacanti o disponibili, anche eventualmente in reggenza<\/u>.<\/p>\n<h3><strong>Le motivazioni del Giudice del Lavoro<\/strong><\/h3>\n<p>Il Giudice del Lavoro ha evidenziato che il Tribunale di Foggia, su questione analoga si \u00e8 gi\u00e0 espresso questo Tribunale, accogliendo un analogo ricorso cautelare nonch\u00e9 respingendo il relativo reclamo presentato dal Ministero dell\u2019Istruzione con ordinanza del 25.11.2020 (rg. 7135\/2020), sulla base di argomentazioni qui condivise: \u00ab<em>La difesa di parte resistente ha evidenziato, sulla base dei dati documentali provenienti dal Ministero, che alcuni dirigenti scolastici che hanno ottenuto la mobilit\u00e0 interregionale non erano in possesso di disabilit\u00e0 personali n\u00e9 tantomeno, si trovavano in situazioni familiari di assistenza tali da poter beneficiare con priorit\u00e0 del trasferimento. <\/em><\/p>\n<p><em>In effetti dalla documentazione si evince che il dirigente scolastico xxx ha dichiarato e certificato una invalidit\u00e0 riconosciuta dalla Commissione di invalidit\u00e0 civile pari soltanto al 46% mentre la dirigente Mancino ha dichiarato e certificato una invalidit\u00e0 pari al 55%, aggiungendo di dover assistere un genitore portatore di handicap non grave. <\/em><\/p>\n<p><em>Quanto ai dirigenti xx, xx, xx e xx, dalla certificazione della Commissione di invalidit\u00e0 civile non si evince il riconoscimento dello status di portatore di handicap con invalidit\u00e0 superiore al 67%, n\u00e9 emerge aliunde che gli stessi siano affetti da minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648. <\/em><\/p>\n<p><em>Infine, avendo riguardo alla dirigente Viggiano, nella domanda di mobilit\u00e0 interregionale la stessa ha dichiarato, tra le motivazioni addotte che \u201cil marito necessita di aiuto nell\u2019assistenza della figlia disabile ai sensi dell\u2019art. 3 co. 3 della legge n. 104\/1992 destinataria di indennit\u00e0 di accompagnamento\u201d; quindi non sussiste in capo alla predetta dirigente il diritto di precedenza ai sensi dell\u2019art. 21 della legge n. 104\/1992, n\u00e9 la figlia minore disabile risulta priva di assistenza, posto che se ne occupa in via principale il padre. In definitiva, risulta documentalmente provata la sussistenza di almeno 7 posti disponibili presso l\u2019ambito territoriale richiesto, stante l\u2019assegnazione degli stessi a dirigenti che non possono vantare il diritto di precedenza di cui all\u2019art. 33 l. 104\/1992. <\/em><\/p>\n<p><em>Risulta pure che 13 dirigenti trasferiti per mobilit\u00e0 interregionale non hanno rispettato il vincolo triennale presso la sede di assegnazione, essendo ancora in corso il relativo contratto stipulato con l\u2019USR di provenienza..<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Dunque, pur in presenza di posti vacanti e disponibili, il ricorrente veniva illegittimamente pretermesso, sebbene in possesso dei requisiti di cui alla legge 104\/1992.<\/p>\n<p>Nel descritto contesto, sarebbe stato onere del Ministero, a fronte dell\u2019evidente error in procedendo posto in essere, fornire rigorosa prova dell\u2019impossibilit\u00e0 di assegnare al ricorrente la sede pi\u00f9 prossima al domicilio dell\u2019assistita, ossia l\u2019indisponibilit\u00e0 di sedi nella Regioni indicate nella domanda di mobilit\u00e0, scorrendo l\u2019ordine delle indicazioni preferenziali dallo stesso espresse e prendendo specifica posizione sulle vacanze indicate dal ricorrente, come sopra elencate.<\/p>\n<p>Tale onere probatorio non \u00e8 stato assolto dal MIM, per tal via obliterando il ricorrente legittimato poziore.<\/p>\n<h3><strong>La Cassazione<\/strong><\/h3>\n<p>Giova peraltro rilevare che la pi\u00f9 recente giurisprudenza ha infatti inteso garantire l\u2019effettiva applicazione della disposizione di cui all\u2019 art 33 comma 5 della l. 104\/1992 anche in costanza di rapporto di lavoro e non solo all\u2019 atto dell\u2019assunzione, evidenziandone la ratio solidaristica (Cass 6150\/2019).<\/p>\n<p>Sotto altro profilo si osserva che l\u2019art. 33 co. 5 L. 104\/1992 \u00e8 posto a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti e afferenti il diritto fondamentale delle persone disabili di ricevere adeguata assistenza dai propri familiari, pertanto deve ritenersi lex specialis, prevalente, oltre che sulle norme di rango sublegislativo che prevedono vincoli di permanenza del DS presso l\u2019istituzione scolastica (v. DM 635\/2015), anche sulla norma di cui all\u2019 art. 35 co. 5 bis D. Lgs. 165\/2001, che prevede un vincolo di inamovibilit\u00e0 pluriennale del dipendente (art. 35 co. 5 bis D. Lgs. 165\/2001) (Tribunale di Milano sentenza n. 1188\/2018).<\/p>\n<h3><strong>Motivazione del MIM circa l\u2019organizzazione della PA.<\/strong><\/h3>\n<p>Pertanto, l\u2019accoglimento del ricorso in oggetto, non implica, ad avviso di chi scrive, alcun pregiudizio irreparabile per l\u2019organizzazione della Dirigenza Scolastica delle Regioni indicate nella domanda di mobilit\u00e0 del ricorrente.<\/p>\n<p>Invero, nella propria memoria di costituzione, l\u2019Amministrazione resistente non ha specificamente contestato la previsione, per l\u2019anno scolastico appena iniziato, di sedi assegnate in reggenza nella regione Molise, nemmeno contestando la specifica allegazione del ricorrente in merito al non sottodimensionamento delle stesse. (cfr. doc. 17. Decreto n. 105 del 15.07.2024 USR Molise, allegato al fascicolo del ricorrente), ovvero in merito alla disponibilit\u00e0 di sedi per il reclutamento di nuovi dirigenti scolastici (cfr. punto 22 del ricorso).<\/p>\n<p>Quanto alle sedi scolastiche della Regione Abruzzo, ha evidenziato che: \u201c.<em>. come concordato con le OO.SS. di categoria, ai fini della mobilit\u00e0 interregionale, si \u00e8 data precedenza ai dirigenti scolastici che avevano indicato l\u2019Abruzzo come prima regione in ordine di preferenza. <\/em><\/p>\n<p><em>Si evidenzia che sono pervenute n. 20 domande di mobilit\u00e0 interregionale in entrata che indicavano l\u2019Abruzzo come prima preferenza. Si \u00e8 tenuto conto, inoltre, sempre nell\u2019ambito delle domande che indicavano l\u2019Abruzzo come priorit\u00e0, delle precedenze previste dalle norme speciali nonch\u00e9 dell\u2019interesse dell\u2019amministrazione di assicurare una copertura delle titolarit\u00e0 delle istituzioni scolastiche quanto pi\u00f9 omogenea nel territorio, evitando di concentrare le reggenze in una specifica area, con il rischio di penalizzare eccessivamente un determinato territorio<\/em>\u201d.<\/p>\n<h3><strong>Il fumus boni iuris e periculum in mora<\/strong><\/h3>\n<p>In definitiva, poste le considerazioni soprasvolte, deve ritenersi sussistente il fumus boni iuris, avendo il ricorrente assolto all\u2019 onere probatorio relativo alla dimostrazione dell\u2019esistenza di sedi vacanti e disponibili e non avendo, di contro, l\u2019Amministrazione dimostrato la sussistenza di preminenti ragioni che renderebbero inattuabile la richiesta domanda di mobilit\u00e0.<\/p>\n<p>Quanto al periculum in mora, risulta documentalmente provato e, in ogni caso, non contestato, che la madre del ricorrente sia portatore di handicap grave, ai sensi dell\u2019art. 3, comma 3, L. n. 104\/1992. Ci\u00f2 premesso, non v\u2019\u00e8 chi non veda come la considerevole distanza tra la sede di servizio del ricorrente e l\u2019abitazione della di lui madre pregiudicherebbe l\u2019effettiva assistenza al disabile, con conseguente pregiudizio del medesimo.<\/p>\n<p>Difatti, viene qui in rilievo un significativo pregiudizio relazionale, apprezzabile in questa sede in quanto sufficiente ad integrare gli estremi dell\u2019irreparabilit\u00e0 del danno ex art. 700 c.p.c., in ragione della natura non patrimoniale dello stesso e, quindi, della sua insuscettibilit\u00e0 ad essere ristorato ex post con la tutela per equivalente.<\/p>\n<h3><strong>Le conclusioni del Giudice del Lavoro<\/strong><\/h3>\n<p>In conclusione, il Tribunale di Foggia, accoglie il ricorso e, per l\u2019effetto, ordina al MIM di assegnare al ricorrente in una sede di servizio nell\u2019ambito della Regione Molise ovvero della Regione Abruzzo <strong>tra quelle vacanti o disponibili, anche eventualmente in reggenza<\/strong>; con condanna del MIM delle spese legali.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Avv. Giuseppe Versace<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Accoglimento giudiziario da parte del Tribunale Ordinario in funzione Giudice del Lavoro \u2013 di un Dirigente Scolastico \u2013 con i benefici della legge 104\/1992 &#8211; di essere trasferito tra quelle vacanti o disponibili, anche eventualmente in reggenza.\u00a0 Il caso In data 27 settembre 2024, il Tribunale di Foggia, sez. 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