{"id":101020,"date":"2024-04-23T21:31:07","date_gmt":"2024-04-23T19:31:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=101020"},"modified":"2024-04-23T21:31:07","modified_gmt":"2024-04-23T19:31:07","slug":"percorsi-abilitanti-60-36-30-cfu-docenti-autorizzati-51-753-con-la-pubblicazione-del-decreto-gli-atenei-e-le-procedure-per-laccesso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2024\/04\/23\/percorsi-abilitanti-60-36-30-cfu-docenti-autorizzati-51-753-con-la-pubblicazione-del-decreto-gli-atenei-e-le-procedure-per-laccesso\/","title":{"rendered":"Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU docenti: autorizzati 51.753 con la pubblicazione del decreto. Gli Atenei e le procedure per l&#8217;accesso"},"content":{"rendered":"<p>Per l\u2019anno accademico 2023\/2024, le istituzioni universitarie e AFAM attiveranno 51.753 posti per i corsi di formazione iniziale e di abilitazione per gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.<\/p>\n<p>Il 22 aprile 2024, il Ministero dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca ha emesso il <a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Decreto-Ministeriale-621-del-22-aprile-2024-Autorizzazione-posti-e-modalita-selezione-attivazione-percorsi-di-formazione-iniziale-docenti.zip\">decreto 621<\/a>, che include allegati, autorizzando e ripartendo questi posti. Il decreto stabilisce anche i criteri di selezione nel caso in cui le domande superino i posti disponibili.<\/p>\n<p>Il <a href=\"https:\/\/www.mur.gov.it\/it\/atti-e-normativa\/decreto-ministeriale-n-620-del-22-04-2024\">decreto 620<\/a>, emesso lo stesso giorno e con allegato, riserva il 45% dei posti a coloro che hanno prestato servizio per 3 anni negli ultimi 5, di cui uno nella specifica classe di concorso. Di questa percentuale, il 5% \u00e8 riservato a coloro che hanno contratti di insegnamento nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.<\/p>\n<h3>Offerta formativa e requisiti di ammissione<\/h3>\n<p>L\u2019offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei<br \/>\ndocenti erogata dalle universit\u00e0 e dalle istituzioni AFAM \u00e8 articolata come segue:<\/p>\n<p>a) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU\/CFA ai sensi dell\u2019art.<br \/>\n2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all\u2019art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023;<\/p>\n<p>b) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU\/CFA ai sensi dell\u2019art.<br \/>\n2-ter, comma 4-bis e dell\u2019art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell\u2019art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023;<\/p>\n<p>c) percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU\/CFA ai sensi dell\u2019art. 18-bis,<br \/>\ncomma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell\u2019art. 14, comma 2, del DPCM 4<br \/>\nagosto 2023;<\/p>\n<p>d) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU\/CFA ai sensi dell\u2019art.<br \/>\n18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell\u2019art. 14, comma 3, del<br \/>\nDPCM 4 agosto 2023;<\/p>\n<p>e) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU\/CFA ai sensi dell\u2019art.<br \/>\n18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell\u2019art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023.<\/p>\n<h3>Modalit\u00e0 di ammissione<\/h3>\n<p>Ciascun candidato pu\u00f2 presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.<\/p>\n<p>Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. a) dell\u2019articolo<br \/>\nprecedente eccedano i posti autorizzati, i criteri per l\u2019accesso ai suddetti percorsi sono individuati<br \/>\nall\u2019allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Per l\u2019accesso a tali<br \/>\npercorsi si applica quanto previsto dall\u2019art. 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale del 22<br \/>\naprile 2024, <a href=\"https:\/\/www.mur.gov.it\/it\/atti-e-normativa\/decreto-ministeriale-n-620-del-22-04-2024\">n. 620<\/a> e qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva eccedano i posti riservati, i criteri per l\u2019accesso sono quelli indicati nell\u2019allegato A del predetto decreto ministeriale.<\/p>\n<p>Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. b) dell\u2019articolo<br \/>\nprecedente eccedano i posti autorizzati e riservati, i criteri per l\u2019accesso sono quelli indicati nell\u2019allegato <a href=\"https:\/\/www.mur.gov.it\/it\/atti-e-normativa\/decreto-ministeriale-n-620-del-22-04-2024\">A al decreto ministeriale del 22 aprile 2024, n. 620<\/a>.<\/p>\n<p>Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. c) dell\u2019articolo<br \/>\nprecedente eccedano i posti autorizzati, i criteri per l\u2019accesso ai percorsi sono individuati all\u2019allegato B,<br \/>\nche costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.<\/p>\n<p>In tutti i casi previsti dai commi precedenti i candidati sono ammessi ai corsi secondo l\u2019ordine della<br \/>\ngraduatoria di merito.<\/p>\n<h3>Svolgimento e durata dei percorsi di formazione iniziale<\/h3>\n<p>I percorsi di formazione iniziale di cui al presente decreto sono svolti con le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 2-bis, comma l, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Ai sensi dell\u2019articolo 18-bis, comma 6-bis, del predetto decreto, per l\u2019anno accademico 2023\/2024 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attivit\u00e0 di tirocinio e di laboratorio, con modalit\u00e0 telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dal citato articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal DPCM 4 agosto 2023.<\/p>\n<p>Il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici avviene secondo<br \/>\nquanto disposto dall\u2019art. 8, commi 1 e 2 del DPCM 4 agosto 2023.<\/p>\n<p>Per l\u2019accesso alla prova finale, le cui modalit\u00e0 di svolgimento sono definite dall\u2019art. 9 del DPCM 4<br \/>\nagosto 2023, \u00e8 necessaria una percentuale minima di presenza alle attivit\u00e0 formative pari al 70 per cento per ogni attivit\u00e0 formativa.<\/p>\n<p>I docenti che acquisiscono l\u2019abilitazione all\u2019insegnamento in una delle classi di concorso che sono<br \/>\nconfluite, ai sensi del decreto del Ministro dell\u2019istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell\u2019aggregazione e per la nuova classe di concorso.<\/p>\n<p>Fermo restando quanto previsto dall\u2019art. 12 del DPCM 4 agosto 2023, per i percorsi di cui all\u2019art. 2,<br \/>\ncomma 1, lett. c) e d), il costo massimo complessivo non pu\u00f2 superare l\u2019importo di euro 2.500;<\/p>\n<p>Per l\u2019a.a. 2023-2024 \u00e8 consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di<br \/>\nformazione iniziale con l\u2019ottavo ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della<br \/>\nspecializzazione per le attivit\u00e0 di sostegno didattico agli alunni con disabilit\u00e0 nella scuola dell\u2019infanzia,<br \/>\nnella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la<br \/>\nfrequenza e la calendarizzazione delle attivit\u00e0 formative.<\/p>\n<h3>Attivit\u00e0 di tirocinio<\/h3>\n<p>Per l\u2019acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio \u00e8 previsto un impegno in presenza nei gruppi-classe<br \/>\npari a dodici ore.<\/p>\n<p>Per lo svolgimento delle attivit\u00e0 di tirocinio, di cui all\u2019art. 10 del DPCM 4 agosto 2023, i Centri si<br \/>\navvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in<br \/>\nqualit\u00e0 di tutor coordinatore presso i Centri e di tutor tirocinanti nelle istituzioni scolastiche. La disciplina \u00e8 definita dal decreto del Ministro dell\u2019istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca e del Ministro dell\u2019economia e delle finanze, del 28 dicembre 2023, n. 256;<\/p>\n<p>In sede di prima applicazione per gli aa.ss. 2023\/2024 e 2024\/2025, ai fini della definizione dell\u2019elenco<br \/>\nregionale delle Istituzioni scolastiche sedi di tirocinio si applicano le disposizioni di cui al decreto del<br \/>\nMinistro dell\u2019istruzione, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta<br \/>\nUfficiale n. 291 del 14 dicembre 2012.<\/p>\n<h3>Frequenza contemporanea al TFA Sostegno<\/h3>\n<p>Per il 2023\/2024 \u00e8 consentita la\u00a0<strong>frequenza contemporanea<\/strong>\u00a0con l<span dir=\"RTL\">\u2019<\/span>VIII ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivit\u00e0 di sostegno didattico, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attivit\u00e0 formative.<\/p>\n<p>Per l\u2019<strong>iscrizione ai corsi<\/strong>\u00a0occorrer\u00e0 attendere i bandi dei singoli Atenei o Istituzioni AFAM.<\/p>\n<p><strong>Allegato: <a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Decreto-Ministeriale-621-del-22-aprile-2024-Autorizzazione-posti-e-modalita-selezione-attivazione-percorsi-di-formazione-iniziale-docenti.zip\">Decreto Ministeriale 621 del 22 aprile 2024 &#8211; Autorizzazione posti e modalit\u00e0 selezione attivazione percorsi di formazione iniziale docenti<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per l\u2019anno accademico 2023\/2024, le istituzioni universitarie e AFAM attiveranno 51.753 posti per i corsi di formazione iniziale e di abilitazione per gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 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