{"id":100241,"date":"2023-12-04T19:12:14","date_gmt":"2023-12-04T18:12:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=100241"},"modified":"2023-12-04T19:12:14","modified_gmt":"2023-12-04T18:12:14","slug":"nuove-regole-per-la-maternita-5-mesi-dopo-il-parto-a-partire-dal-1-gennaio-2019-istruzioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2023\/12\/04\/nuove-regole-per-la-maternita-5-mesi-dopo-il-parto-a-partire-dal-1-gennaio-2019-istruzioni\/","title":{"rendered":"Nuove regole per la maternit\u00e0: 5 mesi dopo il parto a partire dal 1\u00b0 gennaio 2019. Istruzioni"},"content":{"rendered":"<p>A partire dal 1\u00b0 gennaio, \u00e8 possibile usufruire di un periodo di astensione obbligatoria di 5 mesi dopo il parto. Questa misura \u00e8 stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 e dettagliata nella circolare n. 148 del 12 dicembre 2019 rilasciata dall\u2019INPS. Questa legge offre alle lavoratrici la possibilit\u00e0 di scegliere di astenersi dal lavoro solo dopo il parto, per un periodo di cinque mesi.<\/p>\n<p>Per poter usufruire di questa opzione, \u00e8 necessario che un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o un medico convenzionato, e se presente, un medico competente per la prevenzione e tutela della salute sul posto di lavoro, certifichino che questa scelta non comporti rischi per la salute della madre e del bambino.<\/p>\n<p>\u00c8 importante notare che questa documentazione medica deve essere ottenuta dalla lavoratrice durante il settimo mese di gravidanza e deve confermare l\u2019assenza di rischi per la salute della madre e del bambino fino alla data prevista del parto o fino al momento del parto, se questo dovesse avvenire dopo la data prevista.<\/p>\n<p>Le certificazioni mediche devono quindi confermare esplicitamente l\u2019assenza di rischi per la salute fino alla data prevista del parto o fino al momento del parto, se questo dovesse avvenire dopo la data prevista. Le certificazioni che fanno riferimento solo alla data prevista del parto, attestando l\u2019assenza di rischi per la salute della madre e del bambino solo fino a tale data, saranno considerate adeguate per permettere alla lavoratrice di svolgere la sua attivit\u00e0 lavorativa fino al giorno precedente alla data prevista del parto, con l\u2019inizio del congedo di maternit\u00e0 dalla data prevista stessa, e per i successivi cinque mesi.<\/p>\n<p>Durante l\u2019uso della flessibilit\u00e0 prevista dall\u2019articolo 20 del D.lgs n. 151\/2001, \u00e8 possibile estendere il proprio impegno lavorativo sfruttando l\u2019opzione di usufruire del congedo di maternit\u00e0 dopo il parto, come indicato nel paragrafo 1.4 successivo. Queste certificazioni devono essere presentate al datore di lavoro e all\u2019Istituto entro la fine del settimo mese di gravidanza.<\/p>\n<p>Se il parto avviene prima della data prevista, in particolare prima dell\u2019inizio dell\u2019ottavo mese di gravidanza, e il congedo di maternit\u00e0 \u00e8 stato completamente usufruito dopo il parto, si applicano le disposizioni del comma 1, lettera d), dell\u2019articolo 16 (vedi circolare n. 69 del 28\/4\/2016). Queste disposizioni sono pi\u00f9 favorevoli per la lavoratrice, poich\u00e9 includono anche i giorni tra la data effettiva del parto e l\u2019inizio dei due mesi ante partum. Pertanto, se la lavoratrice ha gi\u00e0 scelto di usufruire di tutto il congedo di maternit\u00e0 dopo il parto ai sensi del comma 1.1 dell\u2019articolo 16, questa scelta sar\u00e0 considerata come non effettuata.<\/p>\n<p>Non \u00e8 possibile interrompere e rinviare il congedo di maternit\u00e0 per il ricovero del minore in una struttura pubblica o privata ai sensi dell\u2019articolo 16-bis del D.lgs n. 151\/2001, poich\u00e9 non permetterebbe di rispettare il limite temporale di cinque mesi entro cui usufruire del congedo di maternit\u00e0.<\/p>\n<p>Anche una lavoratrice in interdizione anticipata pu\u00f2 richiedere cinque mesi di astensione obbligatoria dopo il parto. L\u2019interdizione dal lavoro, prevista dall\u2019articolo 17, comma 2, lettera a), del D.lgs n. 151\/2001, per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, \u00e8 compatibile con l\u2019opzione di astenersi dal lavoro solo dopo il parto, purch\u00e9 le ragioni alla base dell\u2019interdizione cessino prima dell\u2019inizio del congedo di maternit\u00e0 ante partum.<\/p>\n<p>D\u2019altra parte, l\u2019interdizione dal lavoro, prevista dall\u2019articolo 17, comma 2, lettere b) e c), dello stesso decreto legislativo, per condizioni di lavoro o ambientali dannose per la salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non pu\u00f2 essere trasferita ad altre mansioni, non \u00e8 compatibile con l\u2019opzione prevista dal comma 1.1 dell\u2019articolo 16 citato, poich\u00e9 non \u00e8 possibile riprendere l\u2019attivit\u00e0 lavorativa fino alla fine dell\u2019interdizione prorogata.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.inps.it\/bussola\/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=\/Circolari\/Circolare%20numero%20148%20del%2012-12-2019.htm&amp;iIDDalPortale=&amp;iIDLink=-1\">La circolare INPS del 12 dicembre 2019<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A partire dal 1\u00b0 gennaio, \u00e8 possibile usufruire di un periodo di astensione obbligatoria di 5 mesi dopo il parto. 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