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Categorie protette hanno riserva di posti per immissioni in ruolo: tutti i dettagli normativi

La legge italiana prevede che i datori di lavoro pubblici e privati debbano assumere alle loro dipendenze un numero preciso di lavoratori appartenenti alle categorie protette.

Più precisamente, i numeri sono i seguenti:

a) 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

MA CHI APPARTIENE ALLE CATEGORIE PROTETTE?

E’ con la legge 12 marzo 1999, n. 68 che si distinguono diversi tipi di lavoratori appartenenti alle categorie protette.
I disabili, tra i quali si annoverano:
  • invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46%
  • invalidi del lavoro con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 34%;
  • non vedenti (rientrano in tale categoria le persone colpite da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti);
  • non udenti (persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio ai sensi della legge 381/70)
  • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi di servizio (T.U. pensioni di guerra – DPR 915/78 e successive modifiche).
Le altre categorie protette, di cui all’art. 18, della Legge 68/99 sono:
  • orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni (inclusi gli orfani, le vedove e i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ex L. 407/98);
  •  soggetti equiparati, ovvero coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio.
  •  profughi italiani rimpatriati riconosciuti ai sensi della legge 763/81;

PER LE ASSUNZIONI A SCUOLA, COME DIMOSTRARE DI APPARTENERE ALLE CATEGORIE PROTETTE?

I soggetti in questione, per attestare la loro condizione e quindi la riserva di cui beneficiano, devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio previste dall’art. 8 della legge 68/1999.

Nello specifico, per quanto riguarda i concorsi, il titolo di riserva deve essere dichiarato entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Per quanto riguarda le Graduatorie ad esaurimento (GAE) il titolo di riserva può essere inserito al momento dell’aggiornamento annuale delle GAE.

QUANTE ASSUNZIONI DA CATEGORIE PROTETTE SONO PREVISTE A SCUOLA?

Innanzitutto si specifica che nel comparto scuola la riserva per coloro che appartengono alle categorie protette si applica sia per le assunzioni da procedure concorsuali sia per quelle da GAE.

Non è prevista invece invece per le supplenze derivanti dalle graduatorie d’istituto.

Per quanto riguarda i numeri, per la scuola operano due aliquote:

  • una del 7% a favore della categoria “disabili” (che ricomprende gli invalidi civili, gli invalidi da lavoro e le altre categorie sopra riportate);
  • una dell’1% per le altre categorie (orfani e coniugi superstiti, profughi italiani, soggetti equiparati).

Per la categoria “vedova/o e figli di vittime del dovere o azioni terroristiche” non è prevista una specifica aliquota data la precedenza assoluta di tale categoria sulle altre secondo l’art. 12 della legge n. 466 del 13/8/80.

 

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