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Servizio nelle scuole paritarie: deve essere utile per mobilità e ricostruzione di carriera. La sentenza

Quella arrivata oggi è una vittoria completa ottenuta dai legali Anief Fabio Ganci e Walter Miceli presso il Tribunale del Lavoro di Termini Imerese (PA). Che emana due sentenze di pieno accoglimento a conferma che il servizio svolto nelle scuole paritarie deve essere riconosciuto. E valutato nelle procedure di trasferimento e anche ai fini della ricostruzione di carriera. Ancora possibile aderire al ricorso Anief presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del servizio nelle scuole paritarie. Ai fini della mobilità e allo specifico ricorso per il suo riconoscimento all’interno della ricostruzione di carriera.

IL TRIBUNALE

Il Tribunale del Lavoro, infatti, non ha dubbi sull’illegittimità del mancato riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini dei trasferimenti. E della ricostruzione di carriera ed evidenzia come la normativa nazionale prevede che i servizi di insegnamento prestati in questi istituti devono sempre essere “valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari”. La legge n. 62/2000, infatti, ha riconosciuto l’equiparazione alle scuole statali degli istituti che posseggano i requisiti di qualità ed efficacia dell’offerta formativa. E non vi è alcuna ragione per non riconoscere il servizio svolto in questi istituti. Ai fini della ricostruzione di carriera e della mobilità.

MARCELLO PACIFICO

“Il tribunale ci ha dato ragione. Commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. Chiarendo come la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sancita proprio dalla Legge 62/2000 e conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche da cui la contrattazione nazionale e la normativa sulla ricostruzione di carriera non possono discostarsi”. Il Giudice del Lavoro, infatti, ha evidenziato come la disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente nella parte in cui dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” contrasta con le normative in materia di parità scolastica.

ANIEF

Pertanto, accoglie in toto il ricorso Anief dichiarando che “la disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente dev’essere disapplicata, con affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento, sia ai fini della ricostruzione della carriera che nella graduatoria di mobilità per l’a.s. 2016/2017 nonché per quelle successive, del servizio d’insegnamento svolto presso le scuole paritarie e alla relativa valutazione nella suddetta graduatoria, con condanna dell’amministrazione resistente all’attribuzione del relativo punteggio”, condannando il Ministero dell’Istruzione anche a un totale di 5.000 Euro oltre accessori stante la totale soccombenza in giudizio.

 

 

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