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Riforma del sostegno e inclusione scolastica, cambia tutto. Ecco le novità previste su PEI, GIT e GLI

Riforma del sostegno e inclusione scolastica, cambia tutto. Dalla riforma del git, i gruppi per l’inclusione territoriale, alla reintroduzione dei gruppi operativi di lavoro, prevedendo anche nuove norme sui piani educativi individualizzati.

È stato trasmesso alla Camere, e verrà incardinato la prossima settimana nelle commissioni Istruzione e Cultura di Palazzo Madama e Montecitorio, uno schema di dlgs che modifica il dlgs 66 del 2017, in materia di inclusione scolastica. Le Camere hanno tempo fino al 29 luglio per esaminare lo schema di provvedimento.

SOSTEGNO E INCLUSIONE, DI COSA SI TRATTA

E’ un correttivo ad uno dei decreti delegati previsti nella cosiddetta Buona scuola targata Renzi (la legge 107 del 2015). Dopodichè servirà un nuovo passaggio in Cdm, per l’approvazione definitiva. Infine, la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Come scrive l’esecutivo nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di provvedimento c’era necessità di “rimediare ad alcune difficoltà insorte nella prima applicazione del dlgs 66 del 2017. Assicurare una maggiore partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le misure educative a favore degli alunni con disabilità. Garantire supporto alle scuole nella realizzazione dell’inclusione”.

Vediamo dunque, nel dettaglio, le principali modifiche che riguardano le misure contenute nel decreto sull’inclusione degli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 104 del 1992.

ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE

Tra le prime novità si prevede che Stato, regioni e enti territoriali garantiscano l’inclusione in base al principio dell’accomodamento ragionevole. Come definito dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità. Il decreto modifica anche la normativa inerente il profilo professionale dei collaboratori scolastici, prevedendo la distinzione delle competenze tra collaboratori scolastici e il personale destinato all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione.

Sarà poi compito della conferenza unificata, e non più della Stato-regioni, stabilire, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della normativa. I criteri per un riconoscimento professionale omogeneo su tutto il territorio nazionale di queste figure. Gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, che svolgono funzioni di supporto, accanto agli insegnanti di sostegno, nei percorsi di inclusione.

PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI

Novità rilevanti riguardano i piani educativi individualizzati, elaborati e approvati dal gruppo di lavoro operativo per l’inclusione istituito presso ogni scuola. Il piano tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento. Avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione Icf dell’Oms.

Il piano, secondo la nuova formulazione, “individua obiettivi educativi e didattici”, oltre agli strumenti, alle strategie e alle modalità per realizzare un ambiente di apprendimento. “Esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione. Gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici. La valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione”. Altra novità sono i tempi di redazione stabiliti in via normativa: a giugno, in via provvisoria e a ottobre, in via definitiva.

GIT E GRUPPI LAVORO

Tra le maggiori novità si prevede che non sia più il git, il gruppo per l’inclusione territoriale, a proporre all’Usr le misure (comprese le ore) di sostegno necessarie per un alunno con disabilità. Tale compito viene affidato al preside. Dovrà comunque consultare l’organo (che può esprimere un parere positivo o negativo) prima di inviare formalmente la richiesta.

Organo, il git, che cambia anche la composizione rispetto alla versione originaria del dlgs 66 del 2017. E’ composto, sotto la guida di un dirigente, da personale docente esperto nell’ambito dell’inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il git, dunque, può confermare la richiesta del dirigente scolastico in merito al fabbisogno di misure di sostegno o esprimere un parere difforme. La proposta delle ore da assegnare, comunque, è contenuta nel piano individualizzato, redatto dai gruppi di lavoro operativo per l’inclusione.

Previsto, anche un regime transitorio. Fino alla costituzione dei gruppi, la richiesta di posti di sostegno avanzata dal preside è inviata all’Usr senza consultazione del git. In questa fase transitoria, il direttore dell’Usr procede ad assegnare i posti di sostegno senza attendere la conferma o il parere dell’organo consultivo. Sarà un decreto del Miur, di concerto con il Mef, e sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, a definire modalità di funzionamento e composizione. Modalità per la selezione nazionale dei componenti e ulteriori compiti del git.

ASSEGNAZIONE RISORSE PER SOSTEGNO

Compito del dirigente scolastico, dunque, quello di inviare all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva delle ore di sostegno. Dopo però aver sentito, oltre al git, un altro organo, il gruppo di lavoro per l’inclusione (gli), composto da docenti curriculari e di sostegno. E, eventualmente, dal personale ata e da specialisti della asl del territorio di riferimento della scuola. Presente anche la specificazione per cui bisogna tener conto “delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola e della presenza di altre misure di sostegno”.

CONTINUITÀ DIDATTICA

L’articolo 11 dello schema di dlgs modifica l’articolo 14 del dlgs 66 del 2017, relativo alla continuità del progetto didattico. In concreto, si stabilisce che per i posti di sostegno possano essere proposti ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico, ovvero ai cosidetti precari, “ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo”.

 

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