Sindacati

Scatti stipendiali, spettano anche ai precari non abilitati: 20mila euro di risarcimento. La sentenza

L’Anief ottiene una nuova vittoria a tutela dei diritti dei lavoratori precari della scuola. Questa volta è la Corte d’Appello di Torino a pronunciarsi sul riconoscimento degli scatti stipendiali per il servizio scolastico. Svolto da un docente con contratti a tempo determinato e a condannare l’Amministrazione a riconoscergli oltre 20mila euro. Tra risarcimento e spese di soccombenza anche se il docente, come aveva eccepito l’Amministrazione. Non è in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, ma possiede il titolo di studi utile per la classe di concorso d’interesse. L’Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire allo specifico ricorso per ottenere il riconoscimento degli scatti di anzianità mai percepiti durante il precariato.

CORTE D’APPELLO

La Corte d’Appello di Torino si esprime di nuovo favorevolmente contro il mancato riconoscimento degli scatti stipendiali al personale precario: gli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi hanno ancora una volta tutelato al meglio i diritti di un docente precario riuscendo a ottenere non il riconoscimento della progressione di carriera mai computata durante il periodo di lavoro a tempo determinato, ma il chiarimento che non è una ragione oggettiva, come accampava l’Amministrazione costituitasi in giudizio, discriminarlo in base al mancato possesso dell’abilitazione all’insegnamento.

La sentenza, infatti, confermando le tesi patrocinate dall’Anief, ha ritenuto fondata la richiesta del ricorrente riguardo il riconoscimento del diritto alle progressioni di carriera durante il periodo di precariato “in forza della Clausola 4 punto 1 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE” e ha evidenziato anche come “la mancanza del titolo di abilitazione all’insegnamento non rientra fra le “caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità” di trattamento (v. Cass. 22558/2016)”.

MARCELLO PACIFICO

“Le mansioni svolte dal docente non abilitato cui il Miur attribuisce contratti di supplenza attingendo legittimamente dalle Graduatorie d’Istituto di III Fascia. Spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. Sono assolutamente identiche, per contenuto e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato. Ed è assurdo che l’Amministrazione possa pensare di continuare a discriminarli. Ancora una volta il tribunale ci ha dato ragione confermando che non ci sono scuse valide per non corrispondere al personale precario il diritto alle progressioni di carriera in base all’effettivo servizio prestato”. L’Anief ricorda ai propri iscritti che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto agli scatti di anzianità. Commisurati agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato. E per ottenere il corretto inquadramento stipendiale anche per gli stipendi futuri.

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