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Assunzioni concorso scuola 2016, facciamo chiarezza: “Notizie prive di fondamento giuridico”

Assunzioni concorso scuola 2016. Il Coordinamento Nazionale Vincitori Concorso Scuola 2016 (CoNaVinCoS), a seguito della veicolazione di notizie prive di fondamento giuridico, rese soprattutto da organi che dovrebbero attendere alla tutela e alla garanzia dei diritti del personale docente, ritiene sia necessario addurre doverosi ed ennesimi chiarimenti, riguardo il diritto all’assunzione dei vincitori del concorso scuola 2016.

Al fine di fugare ogni dubbio residuo si ribadisce che esiste un diritto dei candidati al concorso, risultati vincitori, ad essere assunti, anche dopo il termine di decadenza delle graduatorie.

Assunzioni – La modifica della 107

Infatti, a seguito della modifica che la legge 107/2015 ha apportato all’art. 400 del Testo Unico, il sistema del nuovo articolo 400 ha prescritto: l’individuazione precisa dei posti messi a bando; la costituzione di una graduatoria “corta”, formata dai posti messi a bando, con una maggiorazione del 10%; l’individuazione dei vincitori pari al numero dei posti messi a bando e, per ciò che riguarda il tema in oggetto, il comma 19, la formulazione attuale prevede (tra doppia parentesi le modiche apportate dalla 107/2015): “Conseguono la nomina i candidati (dichiarati vincitori) che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti (messi a concorso)”.

Il vincitore del concorso vanta un vero e proprio diritto soggettivo alle assunzioni

La pubblica amministrazione, infatti, dal momento successivo all’approvazione della graduatoria, si comporta nei confronti del vincitore come un datore di lavoro privato (Corte di Cassazione, sentenze nn. 3252 e 14529/2003).

Pertanto, i vincitori del concorso 2016 vedono riconosciuti, dalle leggi vigenti  di essere assunti in ruolo, dopo il superamento di una procedura concorsuale altamente selettiva.

A supporto del succitato diritto all’assunzione, qualora se ne ravvisi ulteriore necessità, riportiamo quanto stabilito dal decreto legge 87 del 12 luglio 2018, (“Decreto Dignità”),
convertito nella legge 96 del 9 agosto 2018.

Relativamente al reclutamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, la suindicata legge, all’art. 4, comma 1-quater, cita testualmente.

“Il restante 50 per cento dei posti di
docente vacanti e disponibili (oltre al 50% destinato alle GAE, n.d.r.), sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell’infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito. delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera a).

a) concorsi banditi nell’anno 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107

limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando,
sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso;

b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a)

è destinato il 50 per cento dei posti di cui all’alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;

c) concorsi ordinari per titoli ed esami

banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell’art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’art. 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all’alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b).

Pertanto, quanto decretato dalla succitata legge sottolinea chiaramente la priorità nell’assunzione in ruolo dei vincitori del concorso del 2016, in quanto la decadenza della graduatoria è relativa ai soli idonei, che, nell’arco temporale della vigenza della stessa, non siano nominati.

È, dunque, chiaro che i vincitori del concorso straordinario e di quello ordinario, banditi successivamente al 2016, verranno immessi in ruolo soltanto in seguito allo smaltimento delle graduatorie di merito 2016.

Ulteriore conferma al diritto d’assunzione è stata data nella legge di bilancio 145 del 30 dicembre 2018, nel comma 792, in cui viene confermato in modo inconfutabile il diritto d’assunzione dei vincitori di concorso (lettera d, punto 3): “Rimane fermo il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi”.

Vicinanza ai colleghi

Aggiungiamo, inoltre, la nostra vicinanza ai colleghi risultati idonei al concorso o a coloro i quali sono divenuti idonei a seguito delle immissioni dei ricorrenti alle prove suppletive supportando la trasformazione della GM2016 in una graduatoria ad esaurimento, così come è stato già fatto per le GM2018. A seguito del piano di reclutamento straordinario senza selezione che ha immesso, nell’anno scolastico 2018/2019, al terzo anno FIT i primi in graduatoria.

Auspicando che la normativa venga recepita e interpretata nel modo corretto, ci auguriamo che non vi siano più dubbi ed timori sulla certezza e sulla priorità dell’immissione in ruolo dei vincitori del concorso scuola 2016.

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