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Trasferimenti mobilità 2019/2021, chi resta fermo per tre anni e chi no

Trasferimenti mobilità 2019/2021, chi resta fermo per tre anni e chi no
Questa è  la principale novità del contratto triennale sulla mobilità 2019/21. Introdotta dal CCNL 2016/18 ( art.22,comma 4, lettera a1) e dal CCNL  2019 (art.2 comma 2). Vediamo nel dettaglio chi, una volta ottenuto il trasferimento o il passaggio di ruolo o di cattedra, non potrà presentare domanda di mobilità per un triennio.
Non è  ancora chiaro se questi docenti possano o meno presentare domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria, ricorrendone i motivi. Per questo bisogna aspettare l’annuale contratto integrativo su utizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Considerato che il contratto integrativo 2019/21 ha ripristinato le tre fasi della mobilità  ante legge 107/2015, ( prima fase -comunale,  seconda fase – provinciale,  terza fase-interprovinciale e professionale) , non potranno presentare per tre anni domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o di ruolo i seguenti docenti.

1) Tutti coloro che per l’anno scolastico 2019/20 otterranno la titolarità su scuola attraverso  una preferenza espressa con un codice puntuale ( scuola)  indipendentemente dalle tre fasi della mobilità.

2) Coloro che per l’a.s. 2019/20 otterranno la titolarità  su scuola attraverso la preferenza espressa con un  codice puntuale ( scuola)  o con un codice  sintetico, distretto subcomunale ( nei comuni con più  distretti , es Napoli, Roma, Milano, ecc…) nella ripristinata prima fase comunale dei trasferimenti.
3) Coloro che ottengono nella seconda fase dei trasferimenti (  fase provinciale) il trasferimento da posto comune a posto di sostegno e da posto di sostegno a posto comune  sia con  preferenza espressa con un  codice puntuale ( scuola) sia  espressa con un codice sintetico, distretto o comune.
Analogamente accade per coloro che  chiedono il passaggio di cattedra e di ruolo ( terza fase della mobilità).
A chi non si applica comunque  il blocco triennale?
1) Ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2019/20 in quanto individuati in soprannumero nella scuola di attuale titolarità.

2) A tutti i beneficiari nei trasferimenti delle precedenze previste dall’art.13 del CCNL.

I docenti di cui ai punti 1) e 2 ) come tutti quelli che non avranno il blocco di tre anni, ricorrendone i requisiti, potranno chiedere l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.

A mio avviso, vista la necessità   di insegnanti  specializzati, il CCNL potrebbe prevedere l’utilizzazione su posto di  sostegno dei docenti titolari  su posto comune, bloccati per tre anni e  forniti del titolo di  specializzazione.

Libero Tassella

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