Normative

L’insegnante che offende l’alunno non commette più reato. La sentenza della Cassazione

L’insegnante che offende l’alunno non commette più reato. Maestre e professori non sono più responsabili penalmente delle offese dette agli alunni: niente querela, ma solo una causa civile per il risarcimento del danno. E’ quanto si legge su La Legge per Tutti in riferimento all’ingiuria che, come noto, nel nostro ordinamento non costituisce più reato.

IL CASO A SCUOLA

Infatti, non è più possibile denunciare l’insegnante che offende l’alunno con epiteti quali “deficiente”, “stupido”, “zozzone”. Con la depenalizzazione del reato, infatti, tutto ciò che possono fare i genitori è chiedere il risarcimento del danno in una causa civile.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

A chiarire il punto è stata la Cassazione con la sentenza numero 12768/17 del 16.03.2017. Stando alla corretta interpretazione dei fatti e della nuova norma fornita dai giudici supremi, l’offesa dell’insegnante all’alunno non è più reato e i genitori del ragazzo, che non ritengano sufficiente il “reclamo” al Preside dell’Istituto scolastico, non possono più rivolgersi a Carabinieri o polizia.

IL REATO DI DIFFAMAZIONE

Resta reato, invece, la diffamazione. Questa, però, richiede che la vittima non sia presente nel momento in cui viene pronunciata l’offesa.

IL CONCLUSIONE

Dunque, le offese dell’insegnante, pronunciate in presenza dell’alunno non costituiscono più reato. Si può procedere esclusivamente con una richiesta di risarcimento e non più con una formale querela.

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