Normative

Scrutini, la normativa riguardante l’orario di servizio che non tutti i docenti conoscono

NORMATIVA RIGUARDANTE L’ORARIO DI SERVIZIO DEGLI SCRUTINI

L’orario di servizio dei docenti per l’espletamento degli scrutini non rientra né negli obblighi dell’orario di servizio settimanale di insegnamento, ai sensi dell’art.28 comma 5 del CCNL scuola 2006/2009, né nelle 40+40 ore di attività funzionali all’insegnamento.

È utile ricordare che le ore di lavoro svolte dagli insegnanti per preparare ed espletare uno scrutinio intermedio o finale sono considerate aggiuntive rispetto le 40 ore per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti. Ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative e le 40 ore per la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.

Ai sensi dell’art.29 comma 3 lettera c) il docente è chiamato ad adempiere le attività relative lo svolgimento degli scrutini e degli esami. È utile sottolineare che uno scrutinio ha un orario di inizio (che può anche avere dei congrui ritardi) ma non ha un orario di conclusione. Dura fino alla sua chiusura, in quanto uno scrutinio non può essere interrotto o aggiornato.

AGLI SCRUTINI IL CONSIGLIO DI CLASSE DEVE ESSERE UN COLLEGIO PERFETTO

Bisogna sapere che per uno scrutinio corretto e legittimo la norma prevede che il collegio sia perfetto. Anche quello di fine primo quadrimestre, tutti i membri effettivi del consiglio di classe devono essere presenti pena l’annullabilità delle decisioni prese. Il Consiglio di classe convocato per lo svolgimento dello scrutinio, intermedio o finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che quindi esige la presenza di tutti i suoi componenti.

Il TAR del Lazio, nella sentenza N. 31634/2010, specifica che ai sensi del comma 1 dell’art.193 del D.lgs. 297/94 il Consiglio di classe nell’attività valutativa, opera come un Collegio perfetto. Come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti. Essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici. Nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l’incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola.

Leggi altre notizie su OggiScuola

Seguici su Facebook e Twitter

Articoli correlati

Back to top button